Cassazione Penale, Sentenza n. 9997/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva riconosciuto colpevole di omicidio volontario (aggravato dai futili motivi) e porto ingiustificato di coltello, contestando la mancata qualificazione dell'evento come legittima difesa o come omicidio colposo per eccesso di legittima difesa ai sensi degli artt. 55 e 59 c.p. Sosteneva che l'omicidio era avvenuto nell'ambito di una zuffa e che, benché la vittima fosse disarmata e i due si stessero rialzando, l'imputato temeva per la propria incolumità (richiamando la testimonianza Khairi per sostenere la continuità dell'aggressione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere contenuto di merito: il motivo proponeva una diversa ricostruzione fattuale (valutazione della continuità della zuffa e della credibilità delle testimonianze) senza censurare la struttura della motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 55 cod. pen.
Riferita alla legittima difesa: il ricorrente sosteneva che il fatto fosse da qualificare come reazione difensiva. La Corte ha ritenuto che la questione fosse una diversa valutazione dei fatti non proponibile in cassazione senza attacco alla motivazione.
art. 59 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione a una diversa qualificazione della condotta (possibile riduzione o diversa imputazione). La Suprema Corte ha ritenuto la censura meramente fattuale e quindi inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e, in caso di dolo o colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende: la Corte l'ha applicata per imporre il pagamento di euro 3.000,00.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Precedente richiamato per affermare che, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere disposta la sanzione alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere l'annullamento della sentenza riformulando una diversa ricostruzione dei fatti o rivalutando la credibilità delle testimonianze: tali censure sono di merito e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Per sostenere la legittima difesa in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi formali o logici nella motivazione della sentenza impugnata (contraddizioni, omissioni, illogicità), non limitarsi a una diversa lettura degli elementi probatori.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile per contenuto di merito, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e, se non dimostra l'assenza di colpa nella scelta della causa di inammissibilità, a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- Le questioni che attengono alla qualificazione giuridica del fatto (es. distinguere tra omicidio volontario e eccesso colposo in legittima difesa) devono essere fondate su errori di diritto o gravi vizi motivazionali per essere esaminate in cassazione.
- In fase difensiva è strategico mirare a evidenziare specifici punti di illegittimità o di incoerenza della motivazione del giudice di merito piuttosto che affidarsi a una mera riconsiderazione dei fatti.
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