Cassazione Penale, Sentenza n. 14329/2022 del 13/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava l'applicazione delle misure di prevenzione personali (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per 5 anni) e la confisca di beni. Ha proposto due motivi: (1) violazione degli artt. 4 d.lgs. n.159/2011 e 125 c.p.p., per mancata o insufficiente motivazione sull'attualità della pericolosità sociale, considerando la condanna relativa a fatti tra 2009-2011, la successiva buona condotta in carcere (2015-2020) e l'assenza di comportamenti irregolari dopo la scarcerazione; (2) violazione dell'art. 24 d.lgs. n.159/2011 e art.125 c.p.p., per carenza di motivazione circa le modalità di acquisto dei beni confiscati (le consulenze difensive avrebbero dimostrato la lecita disponibilità di risorse) e per mancata perimetrazione temporale della pericolosità sociale ai fini della confisca.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi: (1) sulla pericolosità attuale la Corte d'appello aveva svolto il necessario esame dei tre indicatori rilevanti (coinvolgimento personale nell'attività del gruppo, continuità/operatività del gruppo di riferimento, e comportamenti successivi del proposto) e aveva motivato con elementi concreti: condanna definitiva per associazione di tipo mafioso (416-bis) relativa alla 'Locale di Guardavalle', partecipazione a riti di affiliazione, ruolo dirigente e funzioni organizzative (anche durante la detenzione del padre), partecipazione al traffico di stupefacenti, coordinamento di sodali e rapporti con altre organizzazioni, avviso orale e frequenti contatti con pregiudicati. La buona condotta carceraria non era, di per sé, indice sufficiente di recesso dal vincolo associativo. (2) sulla confisca, la Corte d'appello aveva delimitato temporalmente la pericolosità e ritenuto provata dalla pubblica accusa la sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati; il ricorrente non aveva dimostrato con elementi concreti la lecita provenienza dei beni. Per tali ragioni il decreto impugnato e la confisca sono stati confermati; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limita il ricorso per cassazione, nel procedimento di prevenzione, alla violazione di legge; sindacato sulla motivazione ammesso solo per motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Disciplina le misure di prevenzione; impone al giudice l'obbligo di motivare l'attualità della pericolosità sociale e i relativi accertamenti.
art. 125 cod. proc. pen.
Garantisce il diritto ad un provvedimento motivato; richiamato in relazione alla necessità di motivazione del decreto di prevenzione.
art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011
Riguarda le misure patrimoniali di prevenzione (confisca): la pericolosità sociale è presupposto e vincolo temporale per l'ambito di applicazione della confisca.
art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 10 d.lgs. n. 159/2011)
Norma storica richiamata per delimitare il sindacato di cassazione nel procedimento di prevenzione; conferma il principio che il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.
art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata quale testo normativo che insieme limita la possibilità di impugnazione nel procedimento di prevenzione.
art. 111, sesto comma, Cost. e art. 7, comma 1, d.lgs. n. 159/2011
Richiamate rispetto al principio che la totale assenza di argomentazione su punto essenziale può comportare nullità del provvedimento per violazione dei diritti di difesa e del giusto processo.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Nei procedimenti di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; i vizi di motivazione sono scrutinabili in cassazione solo se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
- Per gli indiziati di associazione mafiosa (pericolosità qualificata) è necessario accertare l'attualità della pericolosità alla luce di elementi fattuali concreti; la presunzione della stabilità del vincolo associativo è "presunzione semplice" che va confermata da elementi specifici del caso concreto.
- Quando intercorre un lasso di tempo rilevante tra fatti e giudizio di prevenzione, il giudice deve valutare tre indicatori: livello di coinvolgimento pregresso, capacità operativa residua del gruppo di riferimento e comportamento successivo del proposto (segni di abbandono delle logiche criminali).
- La buona condotta carceraria non è, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità della pericolosità mafiosa; occorrono elementi che dimostrino il concreto abbandono del vincolo associativo.
- Quanto alla confisca di prevenzione, la pericolosità fissa il periodo temporale rilevante per l'ablazione dei beni; la pubblica accusa deve provare la sproporzione tra beni e redditi, mentre l'interessato deve fornire elementi concreti e oggettivi sulla lecita provenienza dei beni (onere della prova della parte più vicina agli elementi probatori).
- Lamentare genericamente la mancata valutazione di consulenze difensive senza indicare gli elementi concreti che ne derivano è insufficiente: il gravame deve mostrare quale elemento decisivo sia stato omesso o quale prova concreta giustifichi un esito diverso.
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