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Ordinanza

Ordinanza n. 69/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10721/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio n. 10721/2025 e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che le doglianze erano dirette a contestare il diniego di cittadinanza, ritenuto dall'Amministrazione fondato sulla natura discrezionale del potere esercitato, sulla sussistenza di reati ostativi e sul difetto delle condizioni reddituali. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, limitatamente al fumus boni iuris e al periculum implicati nella richiesta di sospensione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell'appellante fossero manifestamente prive di profili di fondatezza. La valutazione è stata giustificata dalla natura discrezionale del diniego di cittadinanza, dalla sussistenza di reati ostativi e dal difetto delle condizioni reddituali. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare in favore del Ministero dell'Interno, liquidate in 1.500 euro.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la domanda cautelare proposta in appello.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante e delle altre persone fisiche citate nella decisione.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in materia di tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d'appello, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a una prima e sommaria delibazione, le censure risultino manifestamente infondate.
  • Il diniego di concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un potere discrezionale dell'Amministrazione; la presenza di reati ostativi e il difetto delle condizioni reddituali possono integrare elementi idonei a sostenere il diniego, anche nella valutazione cautelare della sua impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTutela cautelareAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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