Sentenza n. 3186/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione seconda, n. 18255 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il motivo relativo alla quantificazione degli oneri di urbanizzazione e accolto parzialmente altri motivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava la sentenza del TAR nella parte sfavorevole. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione delle norme tecniche di attuazione del PRG di Roma, dell'art. 3 del d.P.R. 380/2001 e delle circolari comunali, nonché eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e grave travisamento dei fatti. Sosteneva che gli oneri di urbanizzazione fossero stati sovrastimati, poiché l'intervento di demolizione e ricostruzione non avrebbe modificato sagoma o volumetria né determinato un nuovo carico urbanistico assimilabile a una nuova edificazione; chiedeva quindi che fosse considerato il carico urbanistico preesistente. Il progetto riguardava tuttavia la demolizione e ricostruzione di fabbricati accessori ad uso magazzino e tettoia, con aumento della superficie utile lorda, recupero del magazzino a fini abitativi e realizzazione di una cantina pertinenziale. Con il secondo motivo deduceva incompetenza, violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e dell'art. 1 della l. 241/1990, contestando la trasmissione del fascicolo della DIA al Municipio e l'intervento del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, sul presupposto che gli adempimenti relativi alla ricezione e al controllo delle DIA spettassero ai Municipi.
La decisione
L'appello è stato respinto. In via preliminare il Consiglio di Stato ha rilevato che Roma Capitale non aveva proposto appello incidentale contro il capo della sentenza di primo grado favorevole all'interessata, sul quale si era quindi formato il giudicato. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché l'intervento comportava il mutamento della destinazione d'uso da magazzino a residenziale, con passaggio tra categorie funzionali urbanisticamente autonome e conseguente aumento del carico urbanistico. Tale mutamento giustifica la corresponsione della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, maggiori, relativi alla nuova destinazione. È irrilevante che l'intervento si collochi nella medesima zona territoriale o che non determini modifiche della sagoma o della volumetria, quando il cambio di categoria funzionale produce un maggiore carico e impatto urbanistico. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la disciplina organizzativa comunale attribuiva ai Municipi gli adempimenti relativi alla ricezione e al controllo delle DIA, mentre assegnava al Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica funzioni di monitoraggio e indirizzo sugli interventi edilizi. Gli atti del Dipartimento erano pertanto riconducibili alla sua competenza. Le spese del giudizio sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. 380/2001
Disciplina la denuncia di inizio attività utilizzata per l'intervento edilizio, secondo il testo vigente all'epoca dei fatti.
art. 23-ter, comma 1, d.P.R. 380/2001
Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d’uso ogni forma di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare diversa, da quella originaria, ancorché non accompagnata dall’esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l’assegnazione dell’immobile o dell’unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale; a-bis) turistico – ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.
Il mutamento di destinazione d'uso è rilevante quando comporta il passaggio a una diversa categoria funzionale; il passaggio da magazzino a residenziale determina un maggiore carico urbanistico.
art. 3 d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione alla qualificazione dell'intervento edilizio e alla contestazione della sua incidenza urbanistica.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato nel motivo relativo ai principi generali dell'azione amministrativa, senza che il giudice ravvisi una violazione.
art. 67, comma 2, delle disposizioni organizzative capitoline
È richiamato per la disciplina delle competenze dei Municipi o Circoscrizioni in materia di adempimenti relativi alle DIA.
Massime di principio
- Il mutamento di destinazione d'uso che comporta il passaggio tra categorie funzionali urbanisticamente autonome e caratterizzate da differenti carichi urbanistici giustifica l'imposizione della differenza tra gli oneri di urbanizzazione dovuti per la destinazione originaria e quelli, eventualmente maggiori, relativi alla nuova destinazione.
- Il pagamento degli oneri di urbanizzazione è correlato al maggiore carico urbanistico e può essere dovuto anche quando il mutamento di destinazione d'uso non comporti variazioni di sagoma o volumetria, se il cambio di categoria funzionale determina un maggiore impatto sui servizi e sugli standard urbanistici.
- La competenza comunale alla ricezione e al controllo delle DIA può essere distinta dalle funzioni di monitoraggio e indirizzo sugli interventi edilizi: l'organo titolare di queste ultime funzioni può adottare atti riconducibili alla propria competenza senza violare le attribuzioni operative dei Municipi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 894/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 895/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 897/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 898/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 899/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 apr 2026Sentenza n. 900/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →