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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19661/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

La controversia

Un cittadino straniero aveva chiesto il riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dopo il diniego della Commissione territoriale, il Tribunale aveva respinto il ricorso e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione il richiedente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sulla protezione umanitaria, sostenendo che la Corte d’appello non avesse svolto una valutazione autonoma e attuale della situazione del Paese di origine e della sua vulnerabilità personale, omettendo la necessaria cooperazione istruttoria e trascurando elementi quali la giovane età all’espatrio, l’assenza di legami familiari, le violenze subite durante il viaggio e la situazione del Gambia; con il secondo ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte non avesse considerato documenti prodotti in appello, relativi a un percorso di integrazione sociale e lavorativa in Italia e a condizioni di fragilità psicologica e sanitaria. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che i documenti prodotti erano rilevanti e che la Corte d’appello non li aveva esaminati, pur avendo pronunciato sulla mancanza di prova dell’integrazione. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sull’omesso esame di documentazione rilevante per valutare l’integrazione sociale e lavorativa e la vulnerabilità del richiedente, documentazione depositata ritualmente nel giudizio di merito e rimasta priva di scrutinio.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    richiamato come base normativa della protezione umanitaria nella disciplina previgente al d.l. n. 113 del 2018, applicabile al caso per ragioni temporali

  • art. 27, comma 1-bis, d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dal ricorrente come fonte del potere-dovere di cooperazione istruttoria del giudice nelle controversie in materia di protezione

  • art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina della protezione internazionale e umanitaria

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    ritenuto utilizzabile nel procedimento in questione, poiché non opera l’esclusione prevista per la c.d. doppia conforme

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    non applicabile al procedimento in materia di protezione internazionale regolato dal rito sommario speciale, con conseguente ammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 19 d.lgs. n. 150 del 2011

    indicato come disciplina processuale applicabile ratione temporis al giudizio in materia di protezione internazionale e permesso umanitario

  • art. 127 ter c.p.c.

    richiamato quale modalità di sostituzione dell’udienza mediante note scritte, con rilevanza ai fini del deposito documentale

  • art. 190 c.p.c.

    i termini sono stati espressamente rinunciati dalla parte appellante nel giudizio di merito

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    richiamato per l’omissione delle generalità in caso di diffusione della decisione

Massime di principio

  • Nel giudizio di protezione internazionale introdotto prima delle modifiche del 2018, la disciplina processuale speciale può consentire il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anche contro la sentenza d’appello confermativa, poiché non opera automaticamente il divieto della doppia conforme previsto dall’art. 348 ter, comma 5, c.p.c.
  • Nei giudizi in materia di protezione internazionale e di permesso per motivi umanitari, i documenti nuovi possono essere prodotti in appello fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; il giudice di secondo grado deve esaminarne l’ammissibilità e la rilevanza e non può ometterne lo scrutinio quando siano potenzialmente decisivi.
  • La valutazione della protezione umanitaria richiede un apprezzamento complessivo della vulnerabilità individuale e del grado di integrazione nel Paese ospitante, mediante comparazione con la situazione del Paese di origine; la mancata considerazione di documenti idonei a incidere su tale giudizio integra omesso esame di fatti decisivi.
  • Quando la Corte di merito fonda il rigetto sulla mancanza di prova dell’integrazione sociale o lavorativa, ma risultano prodotti documenti rilevanti su tali aspetti, la decisione è censurabile in cassazione per omesso esame di fatti decisivi, con necessità di rinvio per nuovo apprezzamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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