Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7525/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n. -OMISSIS- CC del 17.9.2025 emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, recante l'esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 27\1\2026: decreto di aumento dei posti e decreto di approvazione della graduatoria finale, nonché provvedimento prot. n. -OMISSIS- CC del 17.9.2025 (all. 1), emesso dal Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell’Arma dei Carabinieri, recante l’esclusione del ricorrente dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Giustizia amministrativa202515486

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, nonché gli atti successivi impugnati con motivi aggiunti, inclusi l'aumento dei posti e la graduatoria finale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dal concorso per esami e titoli per il reclutamento di allievi carabinieri e, con motivi aggiunti, il decreto di aumento dei posti, il decreto di approvazione della graduatoria finale e nuovamente il provvedimento di esclusione. In relazione ai motivi aggiunti, il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini per la notificazione ad almeno un controinteressato, individuato in uno dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale. Ha dedotto l'esistenza di difficoltà connesse alla tardiva acquisizione, tramite comunicazione PEC dell'amministrazione del 25 marzo 2026, dei dati personali necessari per identificare e notificare il ricorso al controinteressato, in particolare l'indirizzo di residenza e la sede di servizio dopo l'incorporamento presso una scuola allievi carabinieri.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., ritenendo prospettabile la sussistenza di gravi impedimenti di fatto derivanti dalle difficoltà nella tardiva acquisizione, presso l'amministrazione, dei dati personali del controinteressato necessari per la notificazione dei motivi aggiunti. Ha quindi assegnato al ricorrente il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare il ricorso per motivi aggiunti ad almeno un controinteressato. La decisione sulla domanda di annullamento è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    rimessione in termini “per errore scusabile” ... in presenza di “gravi impedimenti di fatto”

    La rimessione in termini può essere disposta quando circostanze oggettive e gravi impedimenti di fatto abbiano reso difficoltoso il tempestivo compimento dell'atto processuale; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto astrattamente configurabile tale presupposto in relazione alla tardiva acquisizione dei dati del controinteressato necessari per la notificazione dei motivi aggiunti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • La rimessione in termini per errore scusabile può essere concessa ai sensi dell'art. 37 c.p.a. quando gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte, abbiano ostacolato il tempestivo compimento di un adempimento processuale.
  • La difficoltà di acquisire tempestivamente dall'amministrazione i dati personali necessari per notificare un ricorso per motivi aggiunti a un controinteressato può integrare, se adeguatamente allegata e documentata, un grave impedimento di fatto idoneo a giustificare la rimessione in termini.
  • Quando concede la rimessione in termini per la notificazione dei motivi aggiunti, il giudice deve assegnare un termine perentorio o comunque determinato per eseguire la notifica ad almeno un controinteressato e rinviare la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.