Cassazione Civile, Ordinanza n. 29041/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento/rideterminazione ai fini ICI per l’anno 2011 relativo ad alcuni immobili, fondato su rettifica della rendita catastale conseguente a procedura DOCFA e a correzione di errori di classamento. La società contribuente aveva impugnato l’atto dinanzi al giudice tributario, lamentando, tra l’altro, l’assenza di contraddittorio preventivo, la carenza di motivazione dell’atto, l’erroneità della ricostruzione fattuale circa la natura della rettifica catastale, l’omessa considerazione di un giudicato intervenuto tra le stesse parti per annualità precedente e la retroattività attribuita alla nuova rendita. Con i cinque motivi di ricorso per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 6, 7 e 10 della l. n. 212/2000 per avere la CTR limitato il contraddittorio endoprocedimentale ai tributi armonizzati; 2) violazione degli stessi articoli per difetto di motivazione dell’atto impositivo e omessa pronuncia della CTR; 3) omesso esame del fatto che la rettifica non derivava da mero errore materiale ma da nuovo classamento con parametri e norme sopravvenuti, richiamando un precedente giudicato sull’ICI 2010; 4) omessa motivazione o motivazione apparente sull’effettiva natura del provvedimento e sul giudicato; 5) violazione dell’art. 74 l. n. 342/2000 e dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 per l’attribuzione retroattiva della rendita catastale.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia tributaria, non è configurabile un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e per mancato assolvimento dell’onere di riportare puntualmente il contenuto dell’atto impositivo e delle domande/ eccezioni asseritamente non esaminate. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il quarto era in realtà una censura di vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.; inoltre, la sentenza impugnata conteneva una motivazione percepibile e la ricorrente non aveva dimostrato la ricorrenza della "doppia conforme" nei termini richiesti. Ha infine ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che, in caso di rettifica catastale conseguente a procedura DOCFA o a correzione di errori nella rendita proposta dal contribuente, la nuova rendita opera dalla denuncia e quindi può incidere sulle annualità d’imposta successive secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3, 4 e 5
La Corte distingue tra violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale, rilevando che un motivo formalmente rubricato come violazione di legge può in realtà denunciare un vizio di motivazione.
art. 112 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia richiede che domanda o eccezione siano state ritualmente e inequivocamente proposte e che siano trascritte nel ricorso in modo specifico.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, soprattutto quando si contesta la motivazione di un atto impositivo o si denuncia omessa pronuncia.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano e confrontano le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 111 Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; è denunciabile solo una motivazione mancante o meramente apparente.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212
Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme agli altri articoli dello Statuto del contribuente, ma la Corte esclude che da essi derivi un generalizzato obbligo di contraddittorio per il caso di specie.
art. 10 l. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale.
art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342
Richiamato per la disciplina dell’efficacia della rendita catastale, ma la Corte applica il principio secondo cui la rettifica da DOCFA opera dalla denuncia del contribuente.
art. 5, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
La regola generale sull’efficacia delle risultanze catastali è derogata quando la variazione catastale deriva da DOCFA o da correzione di errori materiali nella rendita proposta dal contribuente.
art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in relazione all’inammissibilità dell’appello incidentale del Comune di Roma dichiarata dal giudice di merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati: la sua omissione comporta invalidità dell’atto solo quando sia previsto da una specifica disposizione o ricorrano i presupposti elaborati per i tributi armonizzati.
- La censura di omessa pronuncia richiede una rigorosa autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare in modo preciso la domanda o eccezione non esaminata, il relativo atto processuale e il momento in cui è stata proposta.
- La deduzione di un vizio motivazionale è ammissibile in cassazione solo entro il minimo costituzionale: sono denunciabili esclusivamente mancanza assoluta di motivazione, motivazione meramente apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità oggettiva.
- Quando vi è doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non confronta le specifiche ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito e non dimostra la loro diversità.
- In materia ICI, la rettifica della rendita catastale derivante dalla procedura DOCFA o dalla correzione di errori nella rendita proposta dal contribuente può spiegare effetti dalla denuncia originaria, con incidenza sulle annualità successive secondo la disciplina e la giurisprudenza richiamata.
- L’efficacia retroattiva della nuova rendita non può essere esclusa solo perché la notificazione del provvedimento di attribuzione definitiva sia intervenuta successivamente, quando la variazione catastale derivi dalla dichiarazione del contribuente o dalla correzione della sua originaria stima.
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