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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02692/2023 del 30/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento IMU per l’anno 2013 emesso nei confronti dell’utilizzatrice di un opificio detenuto in leasing finanziario. La contribuente ha sostenuto: a) che il contratto di leasing si fosse risolto per inadempimento del concedente, a causa di vizi della cosa, con conseguente venir meno della sua soggettività passiva IMU; b) che l’atto impositivo fosse nullo per difetto di valida sottoscrizione, essendo stata usata la firma a stampa senza indicazione sufficiente del soggetto e del provvedimento autorizzativo. In Cassazione ha dedotto tre motivi: primo, omesso esame di un fatto decisivo e nullità della sentenza per non avere la CTR valutato il difetto di legittimazione alla sottoscrizione dell’avviso; secondo, omesso esame e nullità per non avere la CTR riconosciuto la mancanza di soggettività passiva, poiché dalla visura catastale non emergeva alcun diritto reale in capo alla ricorrente; terzo, violazione delle norme IMU e omesso rilievo dell’effetto retroattivo della risoluzione del leasing, che avrebbe riportato la soggettività passiva in capo alla proprietaria del bene. La Corte ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: i primi due per difetto di specifica censura correttamente sussumibile nelle ipotesi di ricorso dedotte e per mancata autosufficienza/specificità; il terzo perché non aggrediva la ratio decidendi, fondata sul fatto che la risoluzione per inadempimento del leasing ha natura costitutiva e richiede una sentenza, non bastando la mera proposizione della domanda giudiziale. La Corte ha inoltre richiamato l’orientamento per cui, in materia di tributi locali, la sottoscrizione dell’avviso può essere sostituita dalla firma a stampa se ricorrono i requisiti dell’art. 1, comma 87, l. n. 549/1995, e ha ribadito che, nel leasing traslativo, il soggetto passivo resta l’utilizzatore fino all’effettiva risoluzione del rapporto e alla riconsegna del bene.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente, confermando la decisione della CTR Campania che aveva rigettato l’appello e, prima ancora, la sentenza della CTP di Avellino. La Corte ha ritenuto che: 1) la censura sulla sottoscrizione dell’avviso non fosse correttamente prospettata come omessa pronuncia/nullità della decisione e comunque fosse smentita dalla motivazione della CTR e dal contenuto dell’atto richiamato nei controricorsi; 2) la doglianza sulla soggettività passiva fosse priva di adeguata specificità e, comunque, infondata nella misura in cui il leasing traslativo mantiene l’utilizzatore quale soggetto passivo fino alla risoluzione del rapporto; 3) la censura sulla risoluzione del contratto non colpisse la vera ratio della sentenza impugnata, poiché la CTR aveva escluso l’effetto liberatorio della mera domanda giudiziale di risoluzione, trattandosi di azione costitutiva ex art. 1453 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, nel dispositivo, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di un fatto decisivo richiede una specifica e corretta deduzione del vizio, non potendo essere surrettiziamente veicolata come generica contestazione della motivazione o della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L’omessa pronuncia o la nullità della sentenza devono essere dedotte come violazione dell’art. 112 c.p.c. o comunque come nullità della decisione, con riferimento univoco al vizio processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, precisando che l’omessa pronuncia deve essere denunciata come vizio processuale della sentenza.

  • art. 1, comma 87, l. n. 549/1995

    In materia di tributi locali, la sottoscrizione dell’avviso di accertamento può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile, se l’atto è formato mediante sistemi informativi automatizzati e sussiste la designazione dirigenziale.

  • artt. 8 e 9, comma 1, d.l. n. 23/2011

    Le norme sull’IMU sono richiamate per ribadire che la soggettività passiva segue il soggetto che detiene/utilizza il bene secondo il regime applicabile al leasing fino alla cessazione effettiva del rapporto.

  • art. 1, comma 67, l. n. 147/2013

    Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di sostenere il ritorno della soggettività passiva al proprietario, ma la Corte non ne accoglie la lettura nel caso concreto.

  • art. 1453 c.c.

    La risoluzione per inadempimento ha natura costitutiva: non si produce per la sola proposizione della domanda, ma necessita di una sentenza che accerti e pronunci la risoluzione.

  • art. 1456 c.c.

    Richiamato in contrapposizione all’art. 1453 c.c. per evidenziare che solo la risoluzione di diritto opera con effetto di mero accertamento dell’avvenuta scioglimento del contratto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i vizi devono essere dedotti in modo specifico e coerente con il parametro normativo invocato: l’omessa pronuncia va censurata come nullità della sentenza, non come mero vizio motivazionale o come generica violazione di legge.
  • In materia di tributi locali, l’avviso di accertamento formato con sistemi automatizzati può essere validamente sottoscritto mediante firma a stampa del responsabile, purché vi sia la previsione normativa speciale e il relativo atto di designazione.
  • Nel leasing traslativo, la soggettività passiva IMU permane in capo all’utilizzatore fino alla cessazione effettiva del rapporto e alla riconsegna del bene; la sola pendenza di una controversia sulla risoluzione non basta a trasferire l’imposta al concedente.
  • La risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. ha efficacia costitutiva e non opera automaticamente con il solo esercizio dell’azione giudiziale: è necessaria una pronuncia del giudice, salvo ipotesi di risoluzione di diritto.
  • Nel giudizio di legittimità la censura deve colpire la ratio decidendi effettivamente posta a fondamento della sentenza impugnata; se la doglianza non aggredisce tale ratio, il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniLeasing
RamiTributiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contratto

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