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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30611/2023 del 03/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva promosso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci due atti: il trasferimento di immobili dai debitori originari a due acquirenti e il successivo atto di compravendita con cui gli stessi immobili erano stati rivenduti a un terzo. In subordine era stata chiesta la declaratoria di nullità per simulazione. Il tribunale aveva rigettato la revocatoria e la simulazione, ritenendo non provata la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente a titolo oneroso; la corte d'appello aveva invece accolto l'impugnazione della cessionaria del credito, dichiarando inefficaci gli atti per la quota del 50% appartenente al debitore effettivo. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato esterno e dell'art. 324 c.p.c., lamentando che un'altra sentenza passata in giudicato, resa tra le stesse parti e sui medesimi atti, avrebbe escluso la scientia damni del terzo acquirente e che comunque la corte avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo; 2) omessa o insufficiente motivazione sulla legittimazione processuale e sostanziale della società cessionaria, deducendo carenza di prova documentale ex artt. 2697 c.c. e 75 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 2291 e 2304 c.c. per mancata considerazione della responsabilità sussidiaria del socio e della preventiva escussione del patrimonio sociale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2901 c.c., contestando l'accertamento della consapevolezza fraudolenta del terzo acquirente e chiedendo una rilettura del materiale probatorio; 5) violazione dell'art. 268 c.p.c. per avere la corte ritenuto ammissibile l'intervento tardivo di una società intervenuta volontariamente e la relativa impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo per difetto di specificità, apoditticità o perché diretti a una nuova valutazione del fatto e delle prove; ha ritenuto infondati il terzo e il quinto motivo, rilevando che la posizione del ricorrente quale fideiussore, obbligato in solido con la debitrice principale, rendeva irrilevante la dedotta responsabilità sussidiaria del socio e la preventiva escussione del patrimonio sociale, e che l'art. 268 c.p.c. non impedisce al volontario interveniente di proporre domande nuove e autonome fino alla precisazione delle conclusioni, ferma restando la soggezione alle preclusioni istruttorie già maturate. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    È la norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria, richiamata per valutare l'inefficacia degli atti dispositivi compiuti in pregiudizio del creditore e la necessità di provare, per l'atto a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio anche del terzo acquirente.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta formazione del giudicato esterno; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di specificità e mancata chiara indicazione dei termini della questione nel processo.

  • art. 366 c.p.c.

    Usato come parametro di ammissibilità del ricorso: la Corte ha ritenuto non rispettati i requisiti di contenuto-forma, poiché le doglianze non consentivano di comprendere compiutamente le questioni dedotte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova, sia quanto alla legittimazione della cessionaria sia quanto alla prova della consapevolezza del terzo acquirente nell'azione revocatoria.

  • art. 75 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per contestare la legittimazione processuale della società cessionaria; la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente confrontata con la documentazione richiamata in sentenza.

  • art. 2291 c.c.

    Richiamato in relazione alla responsabilità del socio illimitatamente responsabile, ma ritenuto non decisivo perché il ricorrente risultava fideiussore solidale della debitrice principale.

  • art. 2304 c.c.

    Invocato per sostenere la necessità della preventiva escussione del patrimonio sociale; la Corte ha escluso la rilevanza della questione in presenza della qualità di fideiussore solidale.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha qualificato la doglianza come richiesta di nuova valutazione dei fatti, quindi inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    Usato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio, osservando che il giudice di merito aveva fondato il proprio convincimento su plurimi elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

  • art. 268 c.p.c.

    La Corte ha affermato che la preclusione prevista dalla norma non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, il quale può proporre domande nuove e autonome fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, restando però soggetto alle preclusioni istruttorie già maturate.

  • art. 380bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo dei ricorrenti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei motivi di violazione di legge; le doglianze che celavano una richiesta di riesame del merito sono state dichiarate inammissibili o infondate.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in relazione a una censura che in realtà mirava alla rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per i motivi di vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili perché prive di specificità o volte a sollecitare una nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di giudicato esterno, di carenza di legittimazione o di vizi motivazionali deve essere formulata con specificità tale da consentire alla Corte di cogliere esattamente i termini della questione; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • L'azione revocatoria ordinaria contro atti a titolo oneroso richiede, oltre ai presupposti oggettivi dell'eventus damni, la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, che può essere desunta da elementi indiziari plurimi, gravi, precisi e concordanti.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, essendo inammissibile in cassazione ogni doglianza che si risolva in un diverso apprezzamento dei fatti di causa.
  • La qualità di fideiussore solidale del debitore rende non decisiva la discussione sulla responsabilità sussidiaria del socio e sulla preventiva escussione del patrimonio sociale, ove la decisione sia fondata sulla garanzia personale prestata.
  • L'art. 268 c.p.c. non impedisce al volontario interveniente di proporre domande nuove e autonome sino alla precisazione delle conclusioni, ma lo assoggetta alle preclusioni istruttorie già maturate nel processo.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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