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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08383/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'11/04/2025. Il fatto concreto, per come emerge dal testo, concerne l'acquisto consapevole di merce provento di furto da parte dell'imputato, che avrebbe dichiarato di averla acquistata da uno sconosciuto; la persona offesa ha fornito dichiarazioni ritenute decisive. Il primo motivo di ricorso lamentava la mancata riqualificazione del fatto in furto ex art. 624 c.p.; il secondo motivo deduceva contraddittorietà della motivazione per il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza specifica critica alla motivazione impugnata; il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti era immune da evidenti illogicità e non era necessario valutare espressamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ribadito che la motivazione di merito aveva già accertato oltre ogni ragionevole dubbio il reato di ricettazione, valorizzando le dichiarazioni della persona offesa e la confessione dell'imputato sull'acquisto consapevole della merce proveniente da furto.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    richiamato dalla difesa per invocare la riqualificazione del fatto in furto, ma la Corte lo esclude perché il fatto è stato ritenuto integrare ricettazione, non furto.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato in relazione al diniego delle attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il giudice di merito può motivare il diniego facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza esaminare analiticamente tutti quelli dedotti dalle parti.

  • art. 648 c.p.

    la sentenza di merito, richiamata dalla Corte di cassazione, ha qualificato il fatto come ricettazione, valorizzando l'acquisto consapevole di merce proveniente da furto.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato non è deducibile in cassazione se si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza specifica critica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
  • In tema di ricettazione, l'accertamento può fondarsi sulle dichiarazioni della persona offesa e sulla confessione dell'imputato circa l'acquisto consapevole di beni di provenienza delittuosa.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, non essendo necessario confutare uno per uno tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito in ordine alla motivazione sul trattamento sanzionatorio se la motivazione del giudice di merito è priva di evidenti illogicità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurtoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

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