Cassazione Civile, Ordinanza n. 05952/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero aveva proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale, emesso per la mancata presentazione della dichiarazione di presenza prevista dalla normativa speciale. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con un solo motivo, il difetto di motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla verifica della condizione di inespellibilità ex art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto che il giudice di merito si era limitato a richiamare il decreto di espulsione, il diniego amministrativo di protezione speciale e l’assenza di lavorazione registrata presso l’INPS, senza valutare elementi allegati e documentati circa la durata del soggiorno in Italia, i legami familiari e sociali, l’apprendimento della lingua, il conseguimento della licenza media e l’inserimento lavorativo, anche se non sempre formalizzato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha osservato che l’opposizione non contestava i presupposti amministrativi dell’espulsione, ma lamentava la mancata verifica giudiziale di una possibile causa di inespellibilità ex art. 19, comma 1.1, TUI. Ha ribadito che tale disposizione ha funzione protettiva generale e impone al giudice di pace, nel giudizio di opposizione all’espulsione, di valutare in concreto il rischio che l’allontanamento comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, esaminando specificamente natura ed effettività dei legami familiari, durata del soggiorno e inserimento sociale. Poiché il giudice di merito non aveva considerato le circostanze dedotte, l’ordinanza è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Pordenone, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. n. 150/2001
Norma processuale posta a base dell’opposizione al decreto di espulsione davanti al giudice di pace.
art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 286/1998
Fondamento normativo del decreto di espulsione emesso per irregolarità della presenza sul territorio nazionale.
art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998
Divieto di espulsione quale norma protettiva generale; impone di verificare in concreto l’eventuale inespellibilità per rischio di lesione del diritto alla vita privata e familiare, valutando legami familiari, durata del soggiorno e inserimento sociale.
art. 1, comma 2, legge n. 68/2007
Norma richiamata nel decreto di espulsione quale obbligo di dichiarazione di presenza non adempiuto dal cittadino straniero.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto di espulsione, il giudice non può limitarsi a recepire il contenuto del provvedimento amministrativo, ma deve verificare autonomamente l’eventuale ricorrenza di cause di inespellibilità dedotte dall’interessato.
- L’accertamento della condizione di inespellibilità ex art. 19, comma 1.1, TUI richiede una valutazione in concreto e specifica dei legami familiari, della durata del soggiorno in Italia e dell’effettivo inserimento sociale del cittadino straniero.
- Il diniego di protezione speciale o il richiamo a dati amministrativi sfavorevoli non esauriscono il sindacato del giudice sull’espulsione quando sia allegata la violazione del diritto alla vita privata e familiare.
- L’omessa considerazione di fatti allegati e documentati, potenzialmente decisivi ai fini della protezione contro l’espulsione, integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio per nuovo esame.
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