Sentenza del 10/05/2017 n. 1154 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Valore degli immobili e delle aziende - Determinazione del valore con metodo comparativo - Necessità di allegazione dei contratti utilizzati per la comparazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. L'accertamento è nullo perché, quando la motivazione richiama atti non conosciuti né ricevuti dal contribuente, tali atti devono essere allegati all'avviso oppure il loro contenuto essenziale deve essere integralmente riprodotto. L'assenza dei contratti utilizzati per la comparazione rende impossibile sia al contribuente sia al giudice tributario controllare la correttezza del procedimento estimativo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la rettifica del valore dichiarato per la cessione di un immobile o di un'azienda, sostenendo che l'Ufficio avesse determinato il maggior valore mediante il metodo comparativo senza allegare all'atto di accertamento i contratti utilizzati come riferimento. La mancata produzione degli atti comparativi impediva di verificare la similitudine dei beni o delle aziende poste a confronto, nonché la congruità e ragionevolezza della stima, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51
Consente all'Ufficio di rettificare il valore di una cessione di un immobile o di un'azienda mediante comparazione con altri atti aventi a oggetto beni o attività similari per tipologia, caratteristiche e localizzazione.
Il metodo comparativo è legittimo, ma il confronto deve riguardare beni o attività effettivamente similari e deve poter essere verificato dal contribuente e dal giudice.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate tali disposizioni.
L'Amministrazione deve allegare gli atti comparativi richiamati nell'accertamento o riprodurne il contenuto essenziale; in mancanza, l'atto è nullo per difetto di motivazione e lesione del diritto di difesa.
Costituzione, art. 24
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Il contribuente deve disporre degli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa fiscale per poterla contestare in modo effettivo.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale determina il valore di un bene mediante comparazione con altri atti, l'Amministrazione deve rendere conoscibili al contribuente gli atti concretamente utilizzati.
- Non è sufficiente un generico richiamo a precedenti compravendite: devono essere verificabili gli elementi necessari per valutare similitudine, localizzazione, caratteristiche e condizioni economiche dei beni comparati.
- L'atto richiamato deve essere allegato all'accertamento, salvo che il suo contenuto essenziale sia riprodotto integralmente nella motivazione e consenta un controllo effettivo.
- La mancata allegazione o riproduzione del contenuto essenziale degli atti comparativi può comportare la nullità dell'accertamento, perché compromette il diritto di difesa e il controllo giudiziale sulla stima.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare non solo l'esistenza dei valori comparativi, ma anche la disponibilità concreta dei relativi contratti e la loro effettiva comparabilità con l'operazione accertata.
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