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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6517/2022 del 23/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e di procedimento: inosservanza della procedura di convalida dell'accompagnamento coattivo alla frontiera; mancato riesame della pericolosità sociale e inesistenza dei presupposti per una misura di prevenzione; mancanza di motivazione dell'espulsione e violazione dell'obbligo di previa comunicazione dell'avvio procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990; natura non vincolata del provvedimento di espulsione e violazione delle garanzie costituzionali (art. 13 Cost.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile (in larga parte avulso dai reali contenuti della sentenza impugnata e, per il resto, manifestamente infondato). Ha ritenuto provato che il ricorrente, già destinatario di espulsione prefettizia e dell'intimazione a lasciare il territorio entro sette giorni, vi si è trattenuto senza giustificato motivo, integrando il reato previsto dall'art. 14 T.U. imm. L'espulsione è stata ritenuta legittima e non soggetta alla preventiva comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di procedimento caratterizzato da esigenze di celerità e rimesso al controllo giurisdizionale. La Corte ha escluso la natura giudiziale dell'espulsione e ha precisato che essa non può essere assimilata a misura di prevenzione né che si sia trattato di accompagnamento alla frontiera nel caso concreto. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e in relazione alla colpa per impugnazione irrituale).

Norme richiamate

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) - art. 14, comma 5-ter

    Costituisce reato trattenersi nel territorio nazionale dopo l'espulsione e l'intimazione a lasciare; applicata al caso perché il ricorrente è rimasto senza giustificato motivo

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) - art. 13, comma 2

    Attribuisce al Prefetto il potere di espulsione; nel caso concreto l'espulsione prefettizia è stata ritenuta legittima e fondata sulla mancanza del permesso di soggiorno

  • d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.) - art. 14, comma 5-bis

    Prevede l'intimazione a lasciare il territorio entro sette giorni successiva all'espulsione amministrativa; il mancato rispetto di tale intimazione integra illecito penale se senza giustificato motivo

  • legge 7 agosto 1990, n. 241 - art. 7

    "[Il procedimento di espulsione] è caratterizzato da esigenze di celerità ed è regolato nella sede giurisdizionale secondo le garanzie del giusto processo"

    La Corte ha ritenuto che il procedimento di espulsione amministrativa non è soggetto all'obbligo di preventiva comunicazione di avvio ex art. 7 L. 241/1990 per la sua natura d'urgenza e per il controllo esercitato in sede giurisdizionale

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176 - art. 23, comma 8

    Ha disciplinato lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattamento scritto in relazione al periodo considerato; il ricorso è stato trattato per iscritto

  • cod. proc. pen. - art. 616

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha condannato il ricorrente anche alle somme per la Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio che l'impugnazione irrituale e senza fondamento può comportare sanzioni economiche in favore della Cassa delle ammende

  • Costituzione della Repubblica italiana - art. 13

    Invocato dal ricorrente per ragioni di garanzie costituzionali sulla libertà personale e di movimento; la Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali sono tutelate dalla disciplina e dal controllo giurisdizionale dell'espulsione, escludendo l'illegittimità lamentata

Massime di principio

  • L'espulsione amministrativa fondata sulla mancanza di permesso di soggiorno rappresenta base sufficiente per l'intimazione a lasciare il territorio e, se il soggetto vi si trattiene senza giustificato motivo, può integrare il reato previsto dall'art. 14 T.U. imm.
  • I procedimenti di espulsione amministrativa caratterizzati da esigenze di celerità non sono soggetti all'obbligo di preventiva comunicazione di avvio ex art. 7 L. 241/1990; le garanzie sono assicurate dal controllo giurisdizionale.
  • L'espulsione amministrativa non assume natura giudiziale né può essere assimilata a misura di prevenzione; le censure fondate su tale assimilazione sono in genere infondate.
  • La mancata esecuzione mediante accompagnamento alla frontiera non preclude l'integrazione del reato quando sia stata data formale intimazione ad allontanarsi e il soggetto rimane irregolarmente nel territorio.
  • In sede di Cassazione i motivi di ricorso devono essere strettamente collegati ai reali contenuti e alle ragioni della decisione impugnata; censure avulse dai fatti decisionali sono dichiarate inammissibili.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o irrituali possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; è quindi opportuno valutare la fondatezza delle questioni prima di proporre ricorso.

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