Ordinanza n. 159/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia – Divisione 1 - Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria e notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, nella parte in cui, stante il mancato visto di regolarità contabile del -OMISSIS-e così del -OMISSIS- da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano – del decreto n.-OMISSIS- con cui era stato concesso il congedo straordinario ex art.42, co.5, Dlgs 151/2001, ha ritenuto insoddisfatto il requisito dell’ordine di priorità al diritto a fruire del predetto congedo e, per l’effetto, ha disposto il recupero di n.244 giornate mediante il recupero tramite giornate di congedo ordinario e/o di ore di lavoro straordinario e il recupero del corrispettivo economico pari a 151 giornate lavorative in un’unica soluzione o rateizzato (a richiesta del richiedente) sub doc.n.1; - del provvedimento amministrativo n.-OMISSIS- del -OMISSIS-emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia – Divisione 1 - Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria e notificato a mani del signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nella parte in cui, stante il mancato visto di regolarità contabile del -OMISSIS- e così del -OMISSIS- da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - del decreto n.-OMISSIS-, con cui era stato concesso il congedo straordinario ex art.42, co. 5, Dlgs 151/2001, ha ritenuto insoddisfatto il requisito dell’ordine di priorità al diritto a fruire del predetto congedo e, per l’effetto, ha disposto il recupero di n.27 giornate tramite giornate di congedo ordinario e/o di ore di lavoro straordinario e il recupero del corrispettivo economico pari a 151 giornate lavorative in un’unica soluzione o rateizzato (a richiesta del richiedente) sub doc.n.2; - del provvedimento amministrativo n.-OMISSIS- del -OMISSIS-emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Provveditorato Regionale della Lombardia – Divisione 1 - Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria e notificato a mani del signor -OMISSIS- in data -OMISSIS-, nella parte in cui, stante il mancato visto di regolarità contabile del -OMISSIS- da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ragioneria Territoriale dello Stato di -OMISSIS- - del decreto n.-OMISSIS-, con cui era stato concesso il congedo straordinario ex art.42, co. 5, Dlgs 151/2001, ha ritenuto insoddisfatto il requisito dell’ordine di priorità al diritto a fruire del predetto congedo e, per l’effetto, ha disposto il recupero di n.27 giornate tramite giornate di congedo ordinario e/o di ore di lavoro straordinario ed il recupero del corrispettivo economico pari a 151 giornate lavorative in un’unica soluzione o rateizzato (a richiesta del richiedente) sub doc.n.3; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese le osservazioni della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle Finanze - recanti il mancato superamento del controllo preventivo di regolarità contabile ex art.7 Dlgs123/2011 e art.33, co. 4 DL 91/2014, convertito con modificazioni dalla L.16/2014, ed in specie, la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; la n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificate in data -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS- notificate in data -OMISSIS-; la n.-OMISSIS- del -OMISSIS-notificata in data -OMISSIS- (già alleg.docc.nn.1, 2 e 3); nonché per la declaratoria di riconoscimento del diritto del ricorrente alla fruizione del congedo straordinario ex art.42, co.5 Dlgs 151/2001.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di recupero di giornate e somme corrispondenti a congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, adottati dopo il mancato visto di regolarità contabile sui decreti di concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui l'Amministrazione, a seguito del mancato visto di regolarità contabile della Ragioneria dello Stato sui decreti di concessione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, ha ritenuto insussistente il requisito dell'ordine di priorità per la fruizione del beneficio e ha disposto il recupero di giornate mediante congedo ordinario e/o ore di lavoro straordinario, nonché il recupero delle somme corrispondenti alle giornate lavorative fruite. Sono state contestate, in particolare, l'erronea interpretazione dell'ordine di priorità previsto dall'art. 42 d.lgs. 151/2001, sostenendo l'equiparabilità della situazione di impossibilità fisica o giuridica dell'avente diritto alla normativamente prevista mancanza dell'avente diritto, ai fini dello scorrimento della priorità, e l'illegittimità del controllo contabile esercitato successivamente alla fruizione del beneficio, anziché preventivamente, per violazione dei principi di tempestività, certezza del diritto e legittimo affidamento. È stata inoltre chiesta la declaratoria del diritto alla fruizione del congedo straordinario.
La decisione
In sede cautelare il Tribunale ha ritenuto sussistenti apprezzabili profili di fumus boni iuris, rinviando gli approfondimenti alla fase di merito. In particolare, ha considerato meritevole di esame la censura relativa all'equiparazione, ai fini dello scorrimento dell'ordine di priorità previsto dall'art. 42 d.lgs. 151/2001, dell'impossibilità fisica o giuridica dell'avente diritto alla sua mancanza; ha inoltre ravvisato un profilo di possibile illegittimità nel carattere successivo del controllo della Ragioneria dello Stato sui provvedimenti di concessione, in rapporto ai principi di tempestività, certezza del diritto e legittimo affidamento. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché il recupero immediato di un numero rilevante di assenze e delle relative somme avrebbe potuto incidere in modo non trascurabile sulla posizione economica del ricorrente, mentre non emergeva un danno grave e irreparabile per le amministrazioni. La domanda cautelare è stata quindi accolta, con sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati; il merito è stato fissato per l'8 gennaio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001
La disposizione rileva per l'ordine di priorità dei soggetti legittimati alla fruizione del congedo; il Tribunale ha ravvisato fumus nella possibile equiparazione dell'impossibilità fisica o giuridica dell'avente diritto alla sua mancanza ai fini dello scorrimento dell'ordine.
art. 7 d.lgs. 123/2011
controllo preventivo di regolarità contabile
La norma è richiamata in relazione al controllo della Ragioneria dello Stato, ritenuto, in via cautelare, potenzialmente illegittimo per essere stato esercitato successivamente anziché preventivamente.
art. 33, comma 4, d.l. 91/2014, convertito dalla l. 116/2014
mancato superamento del controllo preventivo di regolarità contabile
Richiamata quale base normativa del controllo contabile contestato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal Tribunale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamata per disporre l'oscuramento dei dati personali e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della misura di oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Ai fini dello scorrimento dell'ordine di priorità previsto per la fruizione del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, può presentare fumus la tesi secondo cui la situazione di impossibilità fisica o giuridica dell'avente diritto debba essere equiparata alla sua mancanza, quando impedisca concretamente la fruizione del beneficio.
- Il controllo di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione di un beneficio deve essere esercitato secondo modalità e tempi coerenti con la sua natura preventiva; un controllo effettuato successivamente alla concessione e alla fruizione può risultare incompatibile, in sede cautelare, con i principi di tempestività, certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento.
- Nel giudizio cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato nel rischio che il recupero immediato di un numero significativo di giornate di assenza e delle somme corrispondenti incida in modo non trascurabile sulla posizione economica del dipendente, quando il danno per l'amministrazione risulti sostanzialmente non grave né irreparabile.
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