Cassazione Civile, Ordinanza n. 07522/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto, destinatario di ordinanza-ingiunzione regionale per violazione della normativa ambientale sugli scarichi, aveva opposto la sanzione amministrativa di euro 6.007,20 irrogata per avere effettuato lo scarico di acque reflue domestiche convogliate in una vasca Imhoff posta nella propria proprietà, in assenza di autorizzazione ex d.lgs. 152/2006. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la sanzione. Nel ricorso per cassazione il ricorrente articolava tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la prova della condotta contestata non fosse stata fornita dalla Regione e che il giudice avesse desunto i fatti da mere nozioni di comune esperienza o da prove inesistenti/immaginarie; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c. per il mancato accoglimento della prova testimoniale richiesta, ritenuta invece decisiva; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché degli artt. 14 L. 689/1981 e 2700 c.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione dell’illecito e sulla dedotta inutilizzabilità di una nota del Corpo Forestale dello Stato acquisita successivamente, con ulteriore contestazione della natura permanente dell’illecito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, valorizzando l’accertamento di merito secondo cui il ricorrente gestiva operativamente l’impianto da cui proveniva lo scarico e che lo scarico era stato accertato come disperso nel sottosuolo in assenza di autorizzazione. Ha affermato che la violazione non riguarda soltanto chi realizza originariamente lo scarico, ma anche chi lo gestisce o lo continua a utilizzare senza titolo; ha inoltre condiviso la qualificazione della fattispecie come illecito permanente, sicché non era maturata alcuna estinzione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 124 d.lgs. 152/2006
individua il divieto di scarico senza la prescritta autorizzazione nel sistema di tutela delle acque.
art. 133, comma 2, d.lgs. 152/2006
sanziona non solo chi apra lo scarico senza autorizzazione, ma anche chi comunque effettui o continui a utilizzare lo scarico privo del necessario titolo.
art. 2697 c.c.
la censura relativa all’onere della prova è stata ritenuta infondata perché l’accertamento di merito aveva già ritenuto provata la gestione operativa dell’impianto e lo scarico non autorizzato.
art. 115 c.p.c.
non è stata ravvisata violazione, poiché il giudice di merito ha fondato la decisione su accertamenti e valutazioni non sindacabili in cassazione e ha motivato sulla superfluità della prova testimoniale.
art. 112 c.p.c.
non vi è stata omessa pronuncia sul punto decisivo, poiché la doglianza non incideva sulla ratio della sentenza relativa alla natura permanente dell’illecito.
art. 14 L. 689/1981
richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla dedotta estinzione dell’illecito e alla tempestività/validità della contestazione.
art. 2700 c.c.
la fidefacienza dell’atto non è stata ritenuta decisiva o utilmente invocabile contro una decisione fondata sulla natura permanente dell’illecito e sugli accertamenti di fatto.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. 115/2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In materia di scarichi di acque reflue senza autorizzazione, risponde della violazione anche chi gestisce di fatto e operativamente l’impianto da cui proviene lo scarico, non essendo l’illecito limitato a chi abbia realizzato originariamente l’impianto o aperto lo scarico.
- La condotta sanzionata non coincide con la sola omissione della richiesta di autorizzazione, ma con l’esercizio o la continuazione dello scarico in assenza del titolo abilitativo; se la condotta prosegue senza autorizzazione, l’illecito ha natura permanente.
- La dedotta estinzione non può essere accolta quando la fattispecie sia qualificata come permanente, poiché il termine rilevante decorre dalla cessazione della condotta illecita e non dal solo momento iniziale di realizzazione dell’impianto o di apertura dello scarico.
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto del giudice di merito sulla gestione operativa dell’impianto e sulla dispersione degli scarichi nel sottosuolo, se tale accertamento è logicamente motivato.
- La mancata ammissione di prova testimoniale non integra violazione di legge quando il giudice di merito ne abbia motivato la superfluità o irrilevanza rispetto ai fatti da provare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07433/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07434/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07442/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07444/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07446/2023 del 15/03/2023
- ordinanza_civile · 15 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07447/2023 del 15/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →