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Sentenza

Sentenza n. 2277/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.4990/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202505118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, recante condanna del Ministero al riconoscimento, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, della somma complessiva di 2.000 euro per quattro anni scolastici. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata all'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche. Nonostante ciò, il Ministero non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di eseguire la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori dovuti, gli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l'importo indicato dalla parte non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo e la legge. Ha ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 e ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà determinare definitivamente il dovuto e adottare gli atti necessari al pagamento entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice può dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti secondo il titolo giudiziale e le disposizioni di legge applicabili; i conteggi della parte non sono vincolanti oltre tali parametri.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione delle spese e per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme non ha natura costitutiva del credito, ma serve a renderne effettivo il soddisfacimento; l'entità del dovuto discende dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi della parte creditrice non vincolano definitivamente l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l'importo deve essere verificato secondo i parametri fissati dal titolo e dalla legge, inclusi misura e decorrenza degli interessi.
  • Per l'esecuzione coattiva di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme da parte dello Stato o di un ente pubblico non economico deve essere previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia.
  • Quando l'incarico commissariale è affidato a un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica pertinente, l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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