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Ordinanza

Ordinanza n. 144/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari, - del provvedimento prot. n. 279804 del 19.05.2023 adottato dal Comune di Milano – Area Bonifiche, con il quale la ridetta Amministrazione ha disposto la “revoca presa d'atto esiti Indagini ambientali preliminari e contestuale avvio del procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V del D.Lg.s 152/06 e ai sensi degli artt. 7 – 8 L. 241/1990” (doc. 1); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, avverso il quale si formula espressa riserva di proporre ulteriore ricorso anche per motivi aggiunti, e in particolare (i) del provvedimento ATS Milano Città Metropolitana LC/lc/T 179/23 del 29.3.2023 (doc. 2), (ii) del provvedimento ARPA Lombardia, Dipartimenti di Milano e Monza Brianza Class. 11.2 fascicolo 2023.6.77.213 (doc. 3), (iii) del documento di supporto “Banca dati ISS-INAIL” del marzo 2018 (doc. 4), (iv) della nota ISS relativa al Sito di Interesse Nazionale Acna di Cengio (SV) prot. n. 14741/ANPA – 01/06/2000 relativo al fenantrene (doc. 5), (v) della nota ISS relativa al Sito di Interesse Nazionale Acna di Cengio (SV) prot. n. 14741/ANPA – 01/06/2000 relativo al fluorantene (doc. 6) nonché (vi) del provvedimento del Comune di Milano in data prot n. 100926 del 20.2.2023 con il quale è stato disposta la sospensione dell'efficacia della presa d'atto prot. n. 75699 in data 8.2.2023 (doc. 7).

Giustizia amministrativa202301217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Milano di revoca della presa d'atto degli esiti delle indagini ambientali preliminari e contestuale avvio del procedimento di bonifica ai sensi del Titolo V del d.lgs. 152/2006

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale con cui è stata revocata la presa d'atto degli esiti delle indagini ambientali preliminari ed è stato contestualmente avviato il procedimento di bonifica, nonché gli atti presupposti o connessi, inclusi atti di ATS, ARPA, ISS, INAIL e un precedente provvedimento comunale di sospensione dell'efficacia della presa d'atto. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, poiché il giudice non esamina il merito delle censure. In sede istruttoria, il TAR ha richiesto al ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, di aggiornare la situazione di fatto e di diritto e di indicare l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie; al Comune ha richiesto chiarimenti documentati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione.

La decisione

Il TAR non decide il merito del ricorso né la domanda cautelare. Dispone incombenti istruttori: il ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla definizione del giudizio, aggiornare la vicenda e segnalare eventuali esigenze istruttorie; l'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove non già prodotti. Il giudice avverte espressamente che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ordina inoltre alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base per i poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione del comportamento processuale e dell'inerzia della parte ai fini della decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte, previamente onerata di dichiarare la permanenza dell'interesse, come sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza.

  • Titolo V d.lgs. 152/2006

    Disciplina il procedimento di bonifica ambientale cui si riferisce l'atto comunale impugnato.

  • artt. 7-8 l. 241/1990

    Richiamati nel provvedimento comunale quale base dell'avvio del procedimento, senza ulteriore interpretazione da parte del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ordina alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e questa rimane inerte, il comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, idonea a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di una controversia amministrativa la cui situazione fattuale o procedimentale può essere mutata dopo la proposizione del ricorso, il giudice può imporre al ricorrente di aggiornare la vicenda e all'amministrazione di fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e i relativi allegati, prima di assumere ulteriori decisioni sul giudizio.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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