Cassazione Civile, Sentenza n. 12797/2020 del 26/06/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2010, emessi per immobili siti in Roma e fondati su rendite catastali aumentate dall’amministrazione finanziaria rispetto a quelle proposte con procedura DOCFA nel 2001. Per gli anni 2004-2006, la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva ritenuto sufficiente che la società avesse conosciuto la maggiore rendita tramite la notifica degli avvisi ICI, pur in assenza di autonoma e preventiva notifica dell’atto di classamento. La società ha contestato tale conclusione, deducendo la violazione dell’art. 74 della L. n. 342/2000 e l’omesso esame della data e delle modalità di attribuzione della rendita: essendo questa successiva al 31 dicembre 1999 e derivando da rettifica in aumento, occorreva una sua autonoma notificazione prima degli atti impositivi. Per l’anno 2010, la CTR aveva invece ritenuto che la rendita fosse stata notificata nel 2002 alla società che risultava allora intestataria catastale e proprietaria, e che tale notifica fosse opponibile alla ricorrente, acquirente del compendio alcuni anni dopo. La ricorrente ha dedotto che, al momento della notifica, la proprietà era ancora del Comune e che essa aveva acquistato direttamente da quest’ultimo, non dalla destinataria della notifica; ha inoltre sostenuto che la comunicazione avrebbe dovuto essere effettuata anche nei suoi confronti, quale soggetto nel possesso degli immobili, richiamando l’art. 6 della L. n. 212/2000. I ricorsi sono stati riuniti per connessione soggettiva e oggettiva.
La decisione
La Corte ha accolto tutti i ricorsi riuniti, cassato le sentenze della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato alla stessa Commissione, in diversa composizione, anche per le spese. Per gli avvisi relativi agli anni 2004-2006, ha stabilito che la rendita rettificata dopo il 31 dicembre 1999, e in particolare quella diversa dalla proposta DOCFA, acquista efficacia soltanto con la notificazione prevista dall’art. 74, comma 1, della L. n. 342/2000; la conoscenza della rendita attraverso la successiva notifica degli avvisi ICI non sostituisce tale notificazione. Quanto all’anno 2010, la notificazione effettuata nel 2002 alla precedente intestataria catastale non poteva essere automaticamente considerata efficace nei confronti della ricorrente senza accertare la provenienza del suo acquisto. La CTR dovrà verificare il passaggio di proprietà e individuare il dante causa, poiché tale circostanza è decisiva per stabilire se gli effetti della notifica eseguita alla precedente intestataria possano estendersi alla contribuente. La Corte ha ravvisato, per questa decisione, sia l’omesso esame di tale fatto decisivo sia l’erronea applicazione della disciplina sulla notificazione della rendita.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
In base alla norma in esame (qui rileva il comma 1), dunque, gli atti attributivi di rendita catastale emessi dopo il 31 dicembre 1999 vanno notificati alla parte, posto che solo da tale notificazione acquisiscono efficacia e divengono impugnabili nei termini D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21.
Gli atti attributivi o modificativi di rendita emessi dopo il 31 dicembre 1999 sono efficaci e impugnabili soltanto dopo la notificazione al soggetto interessato. La successiva notifica dell’avviso ICI non sostituisce quella dell’atto di attribuzione della rendita.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Anche la sentenza in oggetto risulta pertanto viziata sotto entrambi i profili denunciati: di omesso esame di fatto decisivo (ricostruzione dei passaggio di proprietà, al fine di verificare l’estensione della SC srl degli effetti della notificazione della rendita siccome eseguita nei confronti della C. srl), e di violazione di legge (attribuzione di tali effetti alla SC srl, ai fini Ici, in assenza di notifica nei suoi confronti, cit. ex art. 74).
È censurabile in cassazione, ai sensi dei numeri 3 e 5, la decisione che attribuisce al contribuente gli effetti della notificazione della rendita fatta a un diverso soggetto senza esaminare il fatto decisivo relativo alla catena dei trasferimenti e al suo dante causa.
Massime di principio
- Gli atti attributivi o modificativi di rendita catastale adottati dopo il 31 dicembre 1999 acquistano efficacia soltanto con la notificazione al soggetto interessato; la notificazione del successivo avviso impositivo non supplisce alla mancata notifica autonoma dell’atto catastale.
- Quando la rendita catastale utilizzata ai fini ICI è diversa da quella proposta dal contribuente con procedura DOCFA perché rettificata in aumento dall’amministrazione, l’atto di attribuzione della rendita deve essere preventivamente notificato al contribuente.
- La notifica dell’atto di attribuzione della rendita a un soggetto diverso dal contribuente non può essere ritenuta automaticamente efficace nei confronti di quest’ultimo: occorre accertare la provenienza dell’acquisto e individuare il dante causa, poiché la ricostruzione dei passaggi proprietari può essere decisiva per stabilire se gli effetti della notifica si estendano al contribuente.
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