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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21503/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La società, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano e soccombente nel reclamo davanti alla Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c., 100 c.p.c., 6 e 18 l.f. Sosteneva che, prima della sentenza dichiarativa di fallimento, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con il quale essa si era impegnata a soddisfare il credito del ricorrente istante mediante un acconto e pagamenti rateali, e a chiedere il rinvio dell'udienza prefallimentare. Secondo la ricorrente, tale accordo comportava la desistenza dell'istante dal ricorso per fallimento e, quindi, il venir meno della legittimazione ad agire al momento della decisione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto decisivo che non fosse stato formalmente depositato alcun atto di rinuncia o desistenza e che, dal verbale d'udienza, risultasse persino l'insistenza della parte per la dichiarazione di fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato che, in mancanza di un atto di desistenza formalmente depositato e, soprattutto, in presenza di un verbale d'udienza che attestava l'insistenza dell'istante per la declaratoria di fallimento, l'accordo allegato in sede di reclamo non era sufficiente a impedire la dichiarazione di fallimento. La Corte ha ribadito il principio per cui, se la desistenza del creditore istante non è accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione ed è fatta valere solo successivamente, essa ha natura processuale e non determina la revoca della sentenza di fallimento; solo la desistenza conseguente a pagamento anteriore alla dichiarazione, provato con atto di data certa, può incidere sulla legittimazione dell'istante. È stata inoltre ritenuta irrilevante l'eventuale richiesta di rinvio dell'udienza. Il ricorso è stato rigettato, senza spese per la mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 24 Cost.

    è richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza, ma la Corte non ne trae una diversa soluzione rispetto al requisito della formale desistenza dell'istante

  • art. 2907 c.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma sulla tutela giurisdizionale, senza che la Corte ne faccia applicazione decisiva autonoma

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare la persistenza dell'interesse ad agire dell'istante; la Corte ritiene però decisiva la mancanza di desistenza formalizzata in udienza

  • art. 6 l.f.

    richiamato nel motivo di ricorso; la Corte valorizza la regola sulla rilevanza della desistenza del creditore istante solo se formalizzata e, se basata su pagamento, supportata da prova certa dell'estinzione dell'obbligazione anteriore alla declaratoria

  • art. 18 l.f.

    richiamato in relazione al reclamo avverso la sentenza di fallimento

  • art. 2704 c.c.

    la Corte richiama il principio per cui il pagamento anteriore alla dichiarazione di fallimento deve risultare da atto di data certa per far venire meno la legittimazione del creditore istante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In tema di revoca della sentenza di fallimento, la desistenza del creditore istante è rilevante solo se è portata ritualmente a conoscenza del giudice prima della decisione; un accordo transattivo non formalizzato in udienza non basta, da solo, a impedire la declaratoria o a travolgerla in sede di reclamo.
  • La desistenza dell'istante ha natura meramente processuale quando non è accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione: in tal caso non determina la revoca del fallimento se viene allegata soltanto successivamente in sede di impugnazione.
  • Se invece la desistenza è conseguenza dell'avvenuto pagamento del credito prima della sentenza dichiarativa, la legittimazione del creditore istante viene meno solo quando il pagamento sia provato con atto di data certa anteriore alla declaratoria.
  • Ai fini della decisione sulla declaratoria di fallimento è irrilevante la sola richiesta di rinvio dell'udienza prefallimentare, se non accompagnata da una formale rinuncia o desistenza dal ricorso.
  • Il contenuto del verbale d'udienza fa piena prova fino a querela di falso; se dal verbale risulta che la parte istante ha insistito per il fallimento, tale dato non può essere superato con allegazioni difformi svolte solo in seguito.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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