Sentenza del 03/04/2023 n. 461 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. THL031102XXX/2011 relativo al 2006 con contestazione di indebita detrazione IVA per € 643.396,60 su fatture ritenute soggettivamente inesistenti e deduzioni di costi indebiti per imposte dirette per € 3.216.982,98. La Guardia di Finanza aveva ricostruito un sistema di 'frode carosello' nel commercio di autovetture con la società ricorrente nel ruolo di 'interponente' e l'utilizzo di 'cartiere' fornitrici che non svolgevano attività reale. La contribuyente contestava la mancanza di prova della sua consapevolezza nella frode e sosteneva la regolarità formale delle operazioni (fatture, consegne, pagamenti).
La decisione
La Commissione, in giudizio di riassunzione dopo annullamento con rinvio della Cassazione, ha annullato la sentenza della Commissione Provinciale di Parma e ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento. La commissione ha ritenuto che l'Agenzia avesse fornito elementi presuntivi idonei a dimostrare la fittizià dei fornitori e la presenza del sistema fraudolento, ribaltando l'onere della prova sulla società contribuente, la quale non ha dimostrato di aver adottato la "diligenza massima" esigibile (mancata verifica della congruità dei prezzi, del numero di partita IVA dei fornitori, della sede fisica e dell'operatività, della dotazione minima personale/strumentale, ecc.). Perciò l'accertamento è stato confermato e la parte soccombente (la società) è stata condannata alle spese del grado (liquidate in € 5.000) e alla rifusione delle spese già poste a carico dell'ufficio nel precedente giudizio.
Norme richiamate
D.L. n. 16/2012, art. 8 (conv. L. n. 44/2012)
abbandono dei rilievi in materia di IRES e IRAP
L'Ufficio ha rinunciato ai rilievi relativi a IRES e IRAP in considerazione delle modifiche legislative; resta invece impregiudicata la contestazione IVA basata su fatture soggettivamente inesistenti.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5)
Cass. Sez. 5, sent. n. 9851/2018; Cass. Sez. 5, sent. n. 27566/2018; Cass. Sez. 5, ord. n. 15369/2020; Cass. n. 1737/2018; en. 22969/2021
Principio consolidato secondo cui, in ipotesi di fatturazione riconducibile a fornitori fittizi o a frode carosello, l'Amministrazione deve provare non solo la fittizià oggettiva del fornitore ma anche, anche per via presuntiva, che il destinatario fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza della frode; se l'Ufficio assolva tale onere, grava sul contribuente l'onere di dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile.
Principi in materia di IVA (onere della prova e deducibilità/indetraibilità)
La regolarità formale dei documenti (emissione fatture, consegna merci, pagamenti) non è sufficiente a escludere la partecipazione alla frode; ciò che conta è la prova, anche presuntiva, offerta dall'Amministrazione sulla natura fittizia dei fornitori e sulla consapevolezza del destinatario.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta fatture soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, ha l'onere di provare la fittizià dei fornitori e fornire elementi oggettivi e specifici che consentano di presumere la consapevolezza del destinatario.
- Una volta che l'Ufficio propone elementi presuntivi idonei a far sorgere il dubbio sulla regolarità delle controparti (assenza di struttura, mancati versamenti IVA, dichiarazioni incongrue, sede coincidente con abitazione, volumi d'affari nulli/omessi), l'onere probatorio si ribalta sul contribuente, che deve dimostrare la "diligenza massima" esigibile.
- La regolarità formale della contabilità, la consegna della merce e il pagamento dei corrispettivi non bastano, di per sé, a provare la buona fede del destinatario quando sussistono indizi concreti di 'cartiere' o frode.
- La prova della buona fede richiede tipicamente verifiche preventive proporzionate: controllo del numero di partita IVA e della sua validità, accertamento dell'esistenza di una sede operativa, controllo della dotazione minima di personale/mezzi, verifica della congruità dei prezzi rispetto al mercato e dei comportamenti fiscali dei fornitori (versamenti IVA, dichiarazioni).
- Non è richiesto che il contribuente svolga attività investigative proprie riservate alle autorità, ma è richiesto un comportamento diligente e documentabile secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- In fase preventiva o contrattuale, utilizzare cautele (richiesta di documentazione probatoria dell'attività del fornitore, referenze, controlli tramite banche dati pubbliche, conservazione delle verifiche effettuate) può essere decisivo per dimostrare la propria buona fede in caso di contestazioni future.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 5 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Valle d'Aosta
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 74 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 186 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 200 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 242 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 3 apr 2023Sentenza del 03/04/2023 n. 252 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →