Cassazione Civile, Ordinanza n. 03010/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di liquidazione dell'imposta di successione emesso con riferimento alla successione di un soggetto deceduto. Le contribuenti avevano contestato sin dall'inizio che l'imposta fosse stata calcolata solo sulle attività ereditate, senza considerare le passività, in particolare alcune fideiussioni rilasciate dal de cuius. Dopo una lunga sequenza processuale tra CTP, CTR e Cassazione, le ricorrenti hanno proposto ricorso per revocazione contro l'ordinanza della Cassazione che aveva rigettato il loro precedente ricorso, deducendo un errore di fatto revocatorio: la Corte non avrebbe rilevato l'esistenza di un giudicato esterno, rappresentato da una sentenza della CTR di Bologna che, secondo le ricorrenti, si era già pronunciata sul medesimo oggetto del contendere. Nel corso del giudizio di revocazione le ricorrenti hanno inoltre depositato istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022, dando atto dell'adesione alla rottamazione quater e del pagamento delle prime rate; ciò ha evidenziato una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Pur rilevando che l'istanza ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 non integrava in sé una formale rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ha ritenuto che la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti comportassero comunque la perdita dell'interesse a coltivare il ricorso. Ha inoltre compensato le spese, ritenendo che la condanna della parte che abbia scelto la soluzione premiale sarebbe contraria alla ratio della definizione agevolata, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per l'inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 395 n. 4 c.p.c.
invocato come base della revocazione per errore di fatto
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato nel dedurre il vizio, ma la Corte non entra nel merito del motivo perché dichiara l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi definibili
art. 390 c.p.c.
richiamato per escludere che l'istanza depositata integrasse una rinuncia formale al ricorso
art. 2909 c.c.
richiamato nei precedenti gradi come parametro del dedotto giudicato esterno in materia tributaria
art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata dei carichi pendenti può determinare una sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, anche se non si perfeziona una formale rinuncia ex art. 390 c.p.c.
- Quando la parte manifesta di avere aderito alla definizione agevolata e di avere avviato il pagamento rateale, il giudice può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse senza esaminare il merito dei motivi di impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dalla natura premiale della definizione agevolata, poiché una condanna alle spese sarebbe incompatibile con la ratio dell'istituto.
- In caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso, non opera automaticamente il raddoppio del contributo unificato previsto per l'esito sfavorevole dell'impugnazione.
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