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Sentenza

Sentenza n. 1844/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202200700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza che collocava il militare in sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa dal 6 gennaio al 24 marzo 2022, disponeva la perdita della retribuzione e degli altri emolumenti e stabiliva che il periodo non fosse computato nell’anzianità di servizio né comportasse maturazione della licenza ordinaria

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, appuntato scelto della Guardia di Finanza, era stato assente per malattia a seguito di un incidente sul lavoro quando, nel dicembre 2021, gli era stato richiesto di documentare l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, la prenotazione della vaccinazione oppure i presupposti per differimento o esenzione. Non avendo trasmesso la documentazione, il 6 gennaio 2022 gli era stato notificato l’accertamento dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale e la sospensione dal diritto di lavorare; una successiva determinazione, notificata il 31 marzo 2022, ha individuato il periodo di sospensione dal 6 gennaio al 24 marzo 2022, con perdita della retribuzione e degli altri emolumenti, esclusione del computo nell’anzianità e mancata maturazione della licenza ordinaria. Con il primo motivo il militare ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021, in particolare per l’azzeramento della retribuzione e la disparità rispetto ai militari sospesi ai sensi dell’art. 920 d.lgs. 66/2010. Con il secondo ha dedotto il contrasto con il diritto UE, sostenendo che l’obbligo vaccinale categoriale e la perdita della retribuzione costituirebbero un condizionamento finanziario vietato dal regolamento UE 536/2014 e che avrebbero dovuto essere consentiti test periodici. Con il terzo ha sostenuto che l’obbligo e la sospensione non potessero applicarsi perché era già assente dal servizio per malattia. Con il quarto ha invocato l’art. 920 d.lgs. 66/2010, che nei casi di sospensione ivi disciplinati riconosce la metà degli assegni fissi e continuativi. Con il quinto, in via subordinata, ha contestato l’assenza di base normativa per escludere dal computo dell’anzianità il periodo di sospensione e per negare la maturazione della licenza ordinaria. In udienza il Collegio ha rilevato una possibile parziale inammissibilità per mancata impugnazione dell’accertamento del 6 gennaio 2022, ma ha ritenuto possibile prescinderne per le censure relative alla sospensione e alla retribuzione.

La decisione

Ricorso accolto parzialmente. Sono stati respinti i primi, secondo e quarto motivi: la disciplina dell’obbligo vaccinale e la sospensione senza retribuzione sono state ritenute legittime, temporanee, non disciplinari e proporzionate alla tutela della salute collettiva e della sicurezza dei servizi; la differenza rispetto alle sospensioni previste dall’art. 920 d.lgs. 66/2010 è ragionevole perché queste ultime si collegano a procedimenti penali o disciplinari autonomi dalla volontà dell’interessato, mentre la sospensione vaccinale dipende da una condotta volontariamente rimovibile. È stata respinta anche la censura europea: il caso non riguarda una sperimentazione clinica regolata dal regolamento UE 536/2014, ma vaccini autorizzati all’immissione in commercio, seppure con autorizzazione condizionata. Respinto il terzo motivo: l’obbligo vaccinale era collegato all’appartenenza alla categoria professionale individuata dalla legge e non all’effettivo svolgimento del servizio nel periodo; la malattia non costituiva causa di esenzione, salva l’esenzione sanitaria prevista dalla legge. È stato invece accolto il quinto motivo: l’art. 4-ter d.l. 44/2021 prevede, quale conseguenza dell’inosservanza, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e la perdita della retribuzione e degli altri compensi, ma non autorizza ulteriori effetti sfavorevoli sull’anzianità o sulla licenza ordinaria. La circolare del Comando generale richiamata dall’Amministrazione non poteva incidere sui diritti del dipendente e, sul punto, è stata disapplicata. La determinazione è stata quindi annullata limitatamente alla clausola che escludeva il computo del periodo nell’anzianità e la maturazione della licenza; respinta per il resto. La possibile inammissibilità relativa alla mancata impugnazione dell’atto presupposto è rimasta assorbita/non decisa. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter, comma 3, d.l. 44/2021

    Si tratta di una conseguenza non espressamente prevista dall’art. 4-ter del decreto legge n. 44/2021, che è disposizione di carattere speciale che contempla, quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione, la sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa, mentre ulteriori conseguenze sanzionatorie, come, ad esempio, la detrazione dell’anzianità di grado non sono contemplate.

    La disposizione speciale consente la sospensione dal lavoro e la perdita della retribuzione prevista dalla legge, ma non permette all’Amministrazione di aggiungere conseguenze sfavorevoli non espressamente stabilite, come la decurtazione dell’anzianità o della licenza ordinaria.

  • art. 4, comma 2, d.l. 44/2021

    l’art. 4 del decreto legge n. 44/2021, nel prevedere l’imposizione dell’obbligo vaccinale – successivamente esteso, per quanto qui rileva, al personale appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico dall’art. 4-ter, introdotto dal decreto legge n. 172/2021 – non condiziona affatto tale obbligo all’effettivo e attuale svolgimento del servizio e consente deroghe allo stesso solo nelle ipotesi di cui al comma 2 del medesimo art. 4 del decreto legge n. 44/2021, ossia «(...) in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 (...)».

    L’obbligo non dipende dall’effettivo servizio prestato nel periodo, ma dall’appartenenza alla categoria destinataria; le deroghe sono quelle sanitarie previste dalla disposizione, sulla base di condizioni cliniche documentate.

  • art. 920 d.lgs. 66/2010

    Le significative differenze dei presupposti delle due ipotesi di sospensione rende dunque non irragionevole il differente trattamento normativo con riguardo al trattamento retributivo.

    Il trattamento economico previsto per sospensioni connesse a procedimenti penali o disciplinari non deve essere esteso alla sospensione conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale, poiché i presupposti delle due misure sono differenti.

  • regolamento (UE) 536/2014

    Come ritenuto da condivisibile giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 31 luglio 2025, n. 15124; TAR Marche, sez. I, 26 aprile 2025, n. 29), nella specie non si è in presenza di una sperimentazione clinica ai sensi della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (UE) 536/2014, bensì dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata (CMA) di farmaci per il contrasto della diffusione del Coronavirus ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (UE) 507/2006.

    Il divieto di indebito condizionamento finanziario previsto per la partecipazione a sperimentazioni cliniche non è applicabile alla vaccinazione in questione, perché i vaccini erano oggetto di autorizzazione condizionata all’immissione in commercio e non di sperimentazione clinica.

  • art. 858, comma 1, d.lgs. 66/2010

    Del resto, l’art. 858, comma 1, del Codice dell’Ordinamento Militare (rubricato “Detrazioni di anzianità”) prevede la detrazione di anzianità per cause specifiche ben individuate e, a parte la causa per aspettativa privata di cui alla lett. d) della disposizione in parola, le altre ipotesi sono tutte da individuarsi quali cause di rilievo disciplinare.

    Le detrazioni di anzianità nel comparto militare sono ammesse per le cause specificamente individuate dalla legge; la sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non può essere aggiunta in via amministrativa a tali ipotesi.

  • art. 5 l. 2248/1865, all. E

    A diversa conclusione non può pervenirsi in virtù del richiamo, operato dall’Amministrazione resistente, al contenuto della circolare n. 354509 del 11.12.2021 del Comando generale della Guardia di Finanza, trattandosi di un atto che non può incidere sui diritti del prestatore di lavoro e che, comunque, non potendo ritenersi sul punto conforme alla legge, può essere disapplicato dal giudice nell’esercizio della giurisdizione esclusiva (art. 5 della legge n. 2248/1865, all. E).

    Il giudice può disapplicare la circolare amministrativa non conforme alla legge nell’esercizio della giurisdizione esclusiva; la circolare non costituisce fonte idonea a introdurre limitazioni ai diritti del lavoratore.

Massime di principio

  • La sospensione dal diritto di svolgere attività lavorativa conseguente all’inosservanza dell’obbligo vaccinale e la perdita della retribuzione possono applicarsi al personale appartenente alla categoria individuata dalla legge anche quando il dipendente sia temporaneamente assente per malattia: l’obbligo è collegato all’appartenenza alla categoria e non all’effettivo svolgimento del servizio, ferme le specifiche esenzioni sanitarie previste dalla legge.
  • Quando una disposizione speciale stabilisce le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, l’Amministrazione non può introdurre ulteriori effetti sfavorevoli non espressamente previsti dalla legge. In particolare, la sospensione e la perdita del trattamento economico non legittimano la detrazione dell’anzianità di servizio né la mancata maturazione della licenza ordinaria.
  • La diversa disciplina economica delle sospensioni collegate a procedimenti penali o disciplinari e della sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non determina irragionevole disparità di trattamento, in ragione della diversità dei presupposti e del fatto che la seconda consegue a una condotta volontariamente rimovibile dal dipendente.
  • La perdita della retribuzione collegata alla sospensione per inosservanza dell’obbligo vaccinale non integra il condizionamento finanziario vietato dalla disciplina europea sulla sperimentazione clinica quando i vaccini sono stati autorizzati all’immissione in commercio, anche con autorizzazione condizionata, e non si tratta di una sperimentazione clinica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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