Cassazione Civile, Ordinanza n. 30442/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA, IRAP e relative riprese per l'anno d'imposta 2001, emesso sulla base di un processo verbale di constatazione. L'Ufficio contestava operazioni soggettivamente inesistenti relative a compravendite di prodotti di telefonia, con conseguente indebita detrazione IVA, mancata regolarizzazione di acquisti comunitari, omessa presentazione degli elenchi INTRASTAT, indebito utilizzo del plafond per acquisti in sospensione d'imposta, infedele dichiarazione IVA e indebita deduzione di costi fiscalmente rilevanti anche ai fini IRPEG e IRAP. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo non provata la sua partecipazione consapevole alla frode carosello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contraddittoria e per richiamo per relationem alla decisione di primo grado; 2) violazione delle norme sull'IVA e dei criteri di riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova di una partecipazione consapevole e fattiva alla frode, mentre sarebbe sufficiente dimostrare la conoscibilità della frode con l'ordinaria diligenza; 3) travisamento della prova; 4) omesso esame di fatti decisivi. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, dichiara assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda alla luce del corretto criterio sull'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti e per la liquidazione delle spese. La Cassazione afferma che la CTR ha errato nel pretendere la prova della partecipazione consapevole alla frode, poiché è sufficiente, per l'Ufficio, dimostrare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza sostanziale del contraente; solo dopo tale prova grava sul contribuente l'onere di provare di avere adottato la massima diligenza esigibile. La motivazione della sentenza di merito, pur in parte per relationem, è invece ritenuta non nulla perché complessivamente comprensibile e argomentata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria; la Corte richiama il principio per cui la nullità ricorre solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di riparto dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per i motivi di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato a proposito dell'obbligo di motivazione della sentenza tributaria; il mero rinvio per relationem non determina nullità se le ragioni della decisione risultano chiare e riferibili al giudice.
art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633/1972
richiamato come norma sull'IVA nel contesto della contestazione delle operazioni soggettivamente inesistenti e dell'indebita detrazione.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di accertamento IVA.
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare gli elementi costitutivi della pretesa, il contribuente può poi offrire prova contraria della propria diligenza.
art. 2727 c.c.
richiamato in tema di presunzioni semplici, utilizzabili dall'Amministrazione per provare la consapevolezza o conoscibilità della frode.
art. 2729 c.c.
richiamato in tema di gravità, precisione e concordanza degli indizi, da valutarsi complessivamente e non atomisticamente.
art. 12 preleggi
richiamato per l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. come riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- Una volta assolto tale onere probatorio da parte dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- Nell'apprezzamento degli indizi, il giudice deve valutarli globalmente e in modo non atomistico, poiché gravità, precisione e concordanza emergono dal loro esame complessivo e dal reciproco rafforzamento.
- La motivazione per relationem non determina di per sé nullità della sentenza se le ragioni della decisione sono comunque chiaramente attribuibili al giudice e il ragionamento decisorio è percepibile.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei casi di anomalia che si traducono in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non per il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
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