Sentenza n. 35/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento della nota prot. n.-OMISSIS-del 06.12.2024 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo -OMISSIS-” di Aversa (Ce) con la quale si attesta che non è stato assegnato il sostegno scolastico alla minore-OMISSIS-; in una agli atti preordinati, connessi e consequenziali, ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; e per l’accertamento del diritto della minore, quale soggetto affetto da handicap, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2024/2025, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare alla minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 27 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; e per la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla minore per effetto della mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno, necessaria alla sua effettiva integrazione scolastica; e per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota del dirigente scolastico attestante la mancata assegnazione del sostegno scolastico per l'anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui l'istituto scolastico aveva attestato la mancata assegnazione dell'insegnante di sostegno alla figlia minore, documentando la condizione di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e l'invalidità con indennità di frequenza. Ha chiesto l'accertamento del diritto a un insegnante specializzato per l'intero orario scolastico di 27 ore settimanali, ritenuto necessario per l'effettiva integrazione scolastica, nonché il risarcimento dei danni. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'amministrazione di assegnare le ore necessarie. Nel corso del giudizio la ricorrente ha comunicato che l'amministrazione aveva eseguito la misura cautelare, integrando il sostegno scolastico, e ha chiesto la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto che l'amministrazione aveva assegnato alla minore le ore di sostegno stabilite in sede cautelare e che, pertanto, era venuto meno l'interesse alla decisione sull'atto impugnato e sulle domande connesse. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso, depositato il 9 dicembre 2024, avesse avuto efficacia causale sulla nuova determinazione amministrativa, adottata in esecuzione dell'ordinanza cautelare. In applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha condannato l'amministrazione scolastica al pagamento di 1.000 euro oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario. La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 104/1992
La condizione di handicap della minore costituisce il presupposto sostanziale della richiesta di sostegno scolastico; il testo non espone una specifica interpretazione ulteriore della disposizione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ne ricorrono i presupposti, ritenuti sussistenti dal Collegio.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali contenuti nella sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e il conseguente oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una nuova determinazione che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sull'atto originariamente impugnato e il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando se il ricorso abbia avuto efficacia causale sull'adozione della nuova determinazione amministrativa.
- In una controversia relativa all'assegnazione del sostegno scolastico, l'esecuzione da parte dell'amministrazione della misura cautelare che ordina l'assegnazione delle ore necessarie all'effettiva integrazione scolastica può determinare la cessazione della materia del contendere sulla domanda principale.
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