Sentenza n. 1446/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva accertato il diritto al beneficio annuale di 500 euro tramite la carta elettronica del docente per l’annualità 2023-2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 861/2025 del Tribunale di Nocera Inferiore, notificata al Ministero il 1° luglio 2025 e passata in giudicato il 13 febbraio 2026. La sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente. Dedotta la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo ministeriale di conformarsi al giudicato, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha comprovato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile perché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei titoli esecutivi di pagamento nei confronti delle amministrazioni statali. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero, rimasto formalmente costituito, non ha dimostrato l’adempimento delle statuizioni contenute nella sentenza passata in giudicato. Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante pagamento della somma dovuta, entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni alla complessiva gestione della spesa, inclusi stanziamento o allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento materiale delle somme e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non sono state ritenute cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora può essere esclusa in presenza di ragioni ostative collegate, tra l’altro, ai vincoli di bilancio e alla situazione della finanza pubblica; nel caso concreto la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico sono stati ritenuti sufficienti a giustificarne la mancata applicazione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente”
La norma costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto al personale docente per l’aggiornamento e la formazione.
art. 45, comma 1, c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine entro il quale deve essere depositato il ricorso per ottemperanza.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Concorre alla disciplina del termine di deposito del ricorso per ottemperanza, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la sua applicazione nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata alla verifica discrezionale dell’assenza di ragioni ostative, oltre che della non manifesta iniquità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo giudiziale di condanna al pagamento di somme, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è necessario per rendere ammissibile l’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.
- Quando l’amministrazione non dimostra l’avvenuto adempimento di un giudicato notificato e divenuto definitivo, il giudice dell’ottemperanza deve dichiarare l’obbligo di conformazione e fissare un termine per l’esecuzione integrale del titolo.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari al pagamento, compresi l’allocazione della spesa in bilancio, l’impegno, la liquidazione, l’ordinazione e il reperimento delle somme.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione di un giudicato di pagamento; l’amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare discrezionalmente le ragioni ostative connesse alla speciale posizione del debitore pubblico, ai vincoli normativi e finanziari e alla situazione della finanza pubblica.
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