Cassazione Civile, Ordinanza n. 01975/2024 del 18/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato intercorso tra una lavoratrice e una società, nel quale la dipendente sosteneva di aver svolto, oltre alle mansioni iniziali di segretaria e centralinista, mansioni via via superiori (addetta elaborazione dati e paghe, contabile, poi gestione della contabilità e della cassa) e di aver quindi diritto alle relative differenze retributive. La lavoratrice deduceva inoltre di aver sottoscritto, in data 12 marzo 2008, un verbale di conciliazione in sede sindacale senza adeguata lettura e assistenza effettiva, chiedendo la declaratoria di nullità della conciliazione e l’accertamento del rapporto e delle mansioni superiori, con condanna al pagamento di euro 56.078,07. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda per intervenuta conciliazione; la Corte d’appello aveva rigettato il gravame ritenendo valida la conciliazione sindacale, effettiva l’assistenza del rappresentante sindacale, irrilevante la mancata stipula presso la sede sindacale e insussistenti i vizi dedotti. In cassazione la ricorrente ha denunciato, con otto motivi, violazione degli artt. 2113 c.c., 411 c.p.c., 412-ter c.p.c., 1965 c.c., 1418 c.c., 1362 ss. c.c., 2697 c.c. e varie norme processuali, lamentando: mancanza di verifica dell’effettiva assistenza sindacale e della res dubia; omesso esame o motivazione apparente sulla validità dell’accordo e sulla bilateralità delle concessioni; omessa pronuncia sulla nullità per difetto di causa o oggetto; errata interpretazione della conciliazione, che a suo dire avrebbe inciso anche sulla qualificazione del rapporto; errato riparto dell’onere della prova quanto alla sede non protetta; omesso esame o omessa pronuncia sul ruolo solo formale del rappresentante sindacale e sul difetto di mandato preventivo; erronea applicazione dell’art. 2697 c.c. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, valorizzando l’accertamento di merito compiuto dai giudici di appello circa l’effettiva assistenza sindacale, la consapevolezza della lavoratrice e la funzione preventiva della transazione rispetto a possibili liti sui diritti rivendicati.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che sollecitavano una nuova valutazione del materiale istruttorio o erano precluse dalla doppia conforme; ha dichiarato inammissibili per difetto di autosufficienza o di pertinenza altri motivi; ha comunque escluso che gli eventuali errori della Corte d’appello sul riparto dell’onere della prova abbiano inciso sulla decisione finale, perché il giudice di merito aveva comunque accertato in fatto, tramite il verbale e le testimonianze, la reale assistenza del sindacalista e la genuina volontà abdicativa della lavoratrice. Quanto alla conciliazione stipulata fuori dalla sede sindacale, la Cassazione ha precisato che tale requisito ha funzione di garanzia e non di mero formalismo: se la consapevolezza del lavoratore risulta comunque acquisita, l’accordo resta valido. Quanto al mandato al rappresentante sindacale, la Corte ha escluso che la legge richieda necessariamente un mandato preventivo; la contestualità può semmai costituire un indizio, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi, onere non assolto dalla lavoratrice. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 2113 c.c.
La conciliazione in sede sindacale, se effettivamente assistita, è sottratta al regime ordinario di impugnabilità delle rinunce e transazioni del lavoratore; la sua validità dipende dalla reale tutela della libertà di volontà del dipendente.
art. 411 c.p.c.
Richiamato come norma di riferimento per le conciliazioni in materia di lavoro, in connessione con il requisito dell’assistenza sindacale effettiva.
art. 1965 c.c.
La transazione può essere stipulata anche per prevenire l’insorgere di una lite e non richiede necessariamente una lite già in atto; la res dubia può consistere nell’incertezza sui diritti rivendicabili.
art. 1418 c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della conciliazione; la Corte non ha ravvisato nullità dell’atto per difetto di causa o di oggetto.
art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.
Fondamento dei motivi per violazione di legge, ma non consente una rivalutazione del merito o delle prove.
art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.
La dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia richiede specifica indicazione della domanda, del suo svolgimento processuale e della sua riproposizione in appello.
art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.
Il vizio di omesso esame è inammissibile quando si traduce nella richiesta di una nuova valutazione del compendio istruttorio e, nel caso di doppia conforme, è ulteriormente precluso nei limiti applicabili.
art. 112 c.p.c.
Richiamato quale parametro dell’omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile o infondato a seconda delle censure formulate.
art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è ritenuta sufficiente quando il giudice di merito dà conto, anche attraverso il richiamo alle testimonianze, delle ragioni del proprio convincimento.
art. 156, co. 2, c.p.c.
La nullità processuale o della sentenza richiede che il vizio abbia concretamente inciso sul diritto di difesa o sul contenuto decisorio.
art. 412-ter c.p.c.
La stipula in sede sindacale ha funzione di garanzia della consapevolezza del lavoratore, ma la sede non è un requisito meramente formale se lo scopo protettivo risulta comunque raggiunto.
art. 2697 c.c.
In linea generale l’onere della prova segue la posizione sostanziale: chi chiede la nullità della conciliazione deve provare i fatti costitutivi del vizio dedotto; se la conciliazione è fuori dalla sede protetta, il datore deve provare l’effettiva assistenza e consapevolezza del lavoratore.
art. 2729 c.c.
La contestualità del mandato al sindacalista può costituire solo un indizio di non effettività dell’assistenza, da valorizzare mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 360, penult. co., c.p.c.
La doppia conforme preclude la rivalutazione in cassazione delle medesime questioni di fatto decise nei due gradi di merito.
Massime di principio
- La conciliazione sindacale stipulata in materia di lavoro è valida se, anche al di fuori della sede sindacale, risulti accertata in concreto l’effettiva assistenza del rappresentante sindacale e la consapevole volontà abdicativa del lavoratore; la sede protetta è strumento di garanzia, non formalità fine a sé stessa.
- La transazione può prevenire una lite futura: è sufficiente una situazione di incertezza sui diritti rivendicati, senza necessità che la controversia sia già insorta o che la res dubia riguardi l’esistenza di un conflitto attuale.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove; le censure che mirano a ribaltare l’accertamento di fatto del giudice di merito sono inammissibili, specie in presenza di doppia conforme.
- Chi deduce la nullità o l’inefficacia di una conciliazione deve allegare e provare specificamente i fatti costitutivi del vizio; la contestualità del mandato al rappresentante sindacale è, al più, un elemento indiziario e non determina di per sé l’invalidità dell’accordo.
- L’eventuale erroneità del richiamo al riparto dell’onere probatorio non travolge la decisione se il giudice di merito ha comunque svolto un accertamento in fatto completo e coerente che conduca alla medesima conclusione di validità dell’accordo.
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