Sentenza del 11/05/2018 n. 5811 - Comm. Trib. Prov. Catania
Prescrizione Tributi locali. Legittimazione passiva Ente impositivo Prescrizione quinquennale tributi locali - Tardività della cartella - Legittimazione passiva del Comune - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la prescrizione dei tributi locali, soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., nonché la tardività della cartella di pagamento. È stata inoltre esaminata la legittimazione passiva: nelle controversie relative all'esistenza, alla prescrizione o all'estinzione del credito tributario, il soggetto legittimato è l'ente titolare del tributo e non il concessionario della riscossione. Se il concessionario viene chiamato in giudizio, deve provvedere, ove necessario, a chiamare l'ente impositore, non essendo il giudice tenuto a integrare d'ufficio il contraddittorio quando non sussiste un litisconsorzio necessario.
La decisione
La decisione afferma la legittimazione passiva del Comune in quanto titolare del credito tributario e riconosce, in linea generale, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ai tributi locali. La tardività della cartella e l'eventuale decorso del termine devono essere verificati rispetto agli atti validamente notificati e agli eventuali atti interruttivi della prescrizione. Il principio è conforme alla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, 28 febbraio 2017, n. 5161.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è stata richiamata quale fondamento del termine quinquennale di prescrizione applicabile, in via generale, ai tributi locali periodici, salvo specifiche disposizioni legislative differenti.
Massime di principio
- Per contestare la prescrizione di un tributo locale occorre normalmente rivolgersi all'ente impositore titolare del credito, non soltanto al concessionario della riscossione.
- I tributi locali periodici sono generalmente soggetti a prescrizione quinquennale, il cui decorso può essere interrotto da atti validamente notificati.
- La cartella di pagamento tardiva può essere contestata verificando la data di esigibilità del tributo, la data di notificazione della cartella e l'esistenza di precedenti atti interruttivi.
- Se il concessionario è convenuto da solo in una controversia riguardante la prescrizione del credito, spetta normalmente a lui chiamare in giudizio l'ente impositore; il giudice non deve necessariamente integrare d'ufficio il contraddittorio.
- La verifica concreta richiede l'esame degli atti notificati, delle relative date e della disciplina specifica del singolo tributo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11445 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11451 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11458 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11471 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11472 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 11 mag 2018Sentenza del 11/05/2018 n. 11474 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →