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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02884/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la violazione dell'art. 7, comma 15-bis, del d.lgs. n. 285/1992, relativa all'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore/guardiamacchine da parte di soggetto già destinatario di precedente contestazione amministrativa definitiva. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla valutazione delle prove e sul giudizio di responsabilità; con il secondo ha dedotto violazione di legge per asserita mancanza di prova della definitività della precedente contestazione amministrativa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e privi di specificità, osservando che essi non si confrontavano in modo critico con la motivazione di merito, che era logica e corretta. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, assertivi e privi di specificità; la sentenza di condanna di merito è rimasta ferma. La Corte ha inoltre affermato che, per integrare la fattispecie contestata, è sufficiente che il soggetto, già sanzionato in via amministrativa con provvedimento definitivo, sia nuovamente colto nell'atto di esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore, non essendo necessario che vi sia prova della ricezione di denaro. Quanto alla recidiva nel biennio/alla precedente contestazione, è sufficiente un minimo di prova della definitività dell'accertamento, potendo valere anche il verbale di contestazione, se non sono allegati elementi contrari. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    punisce chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; non richiede, quale elemento costitutivo, la ricezione di somme di denaro, essendo sufficiente la mera reiterazione della condotta dopo una precedente contestazione amministrativa definitiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di ricorso inammissibile, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per escludere, nel caso concreto, l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic

    richiamata a sostegno del principio secondo cui, per provare la definitività del precedente accertamento, non occorre un'attestazione documentale specifica, essendo sufficiente un minimo di prova.

  • Sez. 7, n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi

    richiamata a conferma del medesimo principio in tema di prova della definitività del pregresso illecito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive, generiche o non autosufficienti, prive di un confronto critico con la motivazione impugnata.
  • Quando la sentenza di merito motiva in modo logico e giuridicamente corretto sull'accertamento della condotta tipica, la Cassazione non può essere investita di una mera rivalutazione del fatto o delle prove.
  • Per la fattispecie di esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, non è necessario dimostrare la dazione di denaro: basta l'esercizio abusivo dell'attività da parte del soggetto già destinatario di una precedente contestazione amministrativa definitiva.
  • La prova della definitività del precedente accertamento amministrativo può essere desunta anche da elementi probatori minimi, come il verbale di contestazione o altra documentazione equivalente, se l'imputato non allega elementi contrari.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della provaNullità processuale

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