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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14338/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato un'intimazione di pagamento, conseguente a una precedente pronuncia che aveva confermato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva 2012, oltre sanzioni, emesso nei confronti di una società a ristretta base azionaria cancellata dal registro delle imprese. L'atto era stato indirizzato all'ex liquidatore e ai due ex soci, nelle rispettive qualità. La CTR aveva accolto l'appello dei contribuenti e annullato l'intimazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'omologo art. 36 d.lgs. 546/1992; con il secondo motivo, subordinato, la violazione degli artt. 68 e 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'impugnazione dell'intimazione mirasse solo a rimettere in discussione il merito dell'avviso di accertamento presupposto, senza dedurre vizi propri dell'atto. Nel giudizio di legittimità i controricorrenti hanno anche depositato una sentenza penale di assoluzione, invocando l'art. 21-bis d.lgs. 74/2000, ma la Corte ha escluso l'operatività di tale norma per difetto di identità dei fatti materiali rispetto alla controversia tributaria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dell'ex liquidatore, perché privo di legittimazione passiva quale successore della società estinta. Nei confronti dei due ex soci, invece, ha accolto il primo motivo di ricorso per motivazione apparente della sentenza impugnata, assorbendo il secondo motivo, ha cassato la decisione della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata quindi affermata, in via preliminare, la successione dei soci nelle obbligazioni della società cancellata, con esclusione dell'ex liquidatore quale destinatario passivo dell'azione.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    fictio iuris della sopravvivenza della società dopo la cancellazione dal registro delle imprese

    La fictio iuris opera solo entro il termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione; decorso tale termine viene meno e si consolida il fenomeno successorio nei confronti dei soci.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla se la motivazione è solo apparente, perché non espone le ragioni in fatto e in diritto della decisione e non consente il controllo logico-giuridico.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario vale l'obbligo di motivazione concisa ma effettiva; la sua violazione integra nullità per motivazione apparente.

  • art. 111 Cost., comma 6

    Costituisce il fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge, qui evocato in relazione agli artt. 68 e 19 d.lgs. 546/1992.

  • art. 68 d.P.R. n. 546 del 1992

    È richiamato come disciplina della riscossione frazionata in pendenza di giudizio e dell'intimazione di pagamento conseguente.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per affermare che l'impugnazione dell'intimazione richiede la deduzione di vizi propri dell'atto e non la sola riproposizione delle censure al titolo presupposto.

  • art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione può fare stato nel giudizio tributario solo se riguarda gli stessi fatti materiali; nel caso concreto tale identità è stata esclusa.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito in cassazione di documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o alla nullità della sentenza, come nel caso della sentenza penale prodotta.

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, decorso il termine quinquennale previsto dalla disciplina speciale, cessa la fictio di sopravvivenza dell'ente e si consolida una successione nei rapporti obbligatori in capo ai soci; ne consegue che i soci sono i soli legittimati passivi per i debiti sociali, mentre l'ex liquidatore non lo è per il solo fatto di aver rivestito tale carica.
  • Nel processo tributario la sentenza è nulla per motivazione apparente quando la CTR si limiti a richiami apodittici o a formule stereotipate, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito, gli elementi di prova considerati e le ragioni dell'accoglimento o del rigetto.
  • L'impugnazione di un atto della riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione il merito dell'avviso di accertamento presupposto se non vengono dedotti vizi propri dell'atto impugnato, secondo la struttura impugnatoria propria del processo tributario.
  • La rilevanza del giudicato penale nel giudizio tributario ex art. 21-bis d.lgs. 74/2000 presuppone una piena identità tra i fatti materiali accertati in sede penale e quelli oggetto della lite fiscale; una mera allegazione generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della prova

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