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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32547/2026 del 01/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di omicidio stradale, con pena concordata di un anno e sei mesi di reclusione e revoca della patente di guida. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione: da un lato, per la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; dall'altro, in relazione alla motivazione della revoca della patente. La Corte ha ritenuto il primo motivo non consentito, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento alle tassative ipotesi di violazione di legge previste dalla norma. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione sulla revoca della patente era esistente, coerente e logicamente congrua. Il giudice aveva valorizzato l'investimento di un pedone che transitava sul margine della carreggiata, nonché la condotta di guida gravemente imprudente e pericolosa, ritenendo congrua la sanzione più afflittiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso che fosse deducibile, contro una sentenza di patteggiamento, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. al di fuori dei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre confermato la sufficienza della motivazione relativa alla revoca della patente. In materia di omicidio stradale, quando non ricorrono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, il giudice deve motivare puntualmente la scelta della revoca invece della sospensione, sulla base dei parametri degli artt. 218 e 219 codice della strada. Nel caso concreto tale onere è stato ritenuto adempiuto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    applicazione della pena su richiesta delle parti

    La sentenza di patteggiamento è soggetta ai limiti di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate

    Nel patteggiamento il ricorso per cassazione non può fondarsi sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., se la censura non rientra nelle ipotesi tassative di violazione di legge previste dalla disposizione.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata pronuncia di proscioglimento non è autonomamente proponibile contro la sentenza di patteggiamento oltre i limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 589-bis c.p.

    La responsabilità per omicidio stradale può comportare, unitamente alla pena, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria relativa alla patente, secondo la disciplina costituzionalmente adeguata dell'art. 222 codice della strada.

  • art. 222, comma 2, codice della strada

    il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa

    In assenza delle aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, la revoca non è automatica: il giudice deve valutare la gravità concreta della condotta e può applicare la sospensione.

  • art. 218, comma 2, codice della strada

    parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada

    La scelta tra revoca e sospensione deve essere motivata considerando la gravità concreta della condotta secondo i parametri normativi.

  • art. 219 codice della strada

    artt. 218 e 219 cod. strada

    Concorre a individuare i criteri per la valutazione della sanzione accessoria relativa alla patente.

  • art. 616 c.p.p.

    alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, in assenza di esonero per assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria.

  • art. 590-bis c.p.

    lesioni personali stradali gravi o gravissime

    La disposizione è richiamata nel quadro della disciplina costituzionalmente adeguata della revoca o sospensione della patente, ma non risulta contestata nel caso concreto.

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, codice della strada

    nella parte in cui non prevede che ... il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha escluso l'automatismo della revoca per tutte le ipotesi di omicidio stradale e lesioni personali stradali.

Massime di principio

  • Nel procedimento di patteggiamento, il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena è ammissibile soltanto per le tassative ipotesi di violazione di legge previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è quindi deducibile, in via autonoma, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • In materia di omicidio stradale, quando non ricorrono le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la revoca della patente non è automatica e deve essere preferita alla sospensione soltanto sulla base di una specifica valutazione della gravità concreta della condotta.
  • La motivazione sulla scelta della revoca della patente è adeguata quando individua, in modo coerente e concreto, gli elementi di particolare gravità della condotta di guida e dell'evento, quali l'investimento di un pedone e una condotta gravemente imprudente e pericolosa.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmicidio stradaleImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale

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