Cassazione Civile, Ordinanza n. 18176/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente)
La controversia
La vicenda trae origine da un decreto del Tribunale di Catania, sezione fallimentare, con cui veniva liquidato in favore di un consulente tecnico d'ufficio il compenso di euro 8.500 per l'incarico svolto nell'accertamento dello stato di insolvenza di una società. La società opponente aveva contestato il decreto davanti al Tribunale con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 15 d.lgs. n. 150 del 2011, sostenendo: (a) che la motivazione del decreto di liquidazione fosse insufficiente o generica; (b) che l'attività peritale dovesse essere ricondotta alla consulenza in materia di bilancio e non a quella contabile, con conseguente applicazione di una diversa voce tariffaria; (c) che, ai fini dell'individuazione dello scaglione di valore, si dovesse considerare la causa come di valore indeterminabile e non il patrimonio netto della società esaminata. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione e la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, prospettando errori di diritto e, per il secondo e terzo motivo, anche vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la censura, pur formalmente qualificata come errore di diritto, si risolveva in una contestazione sulla sufficienza della motivazione dell'ordinanza impugnata, peraltro esistente e congrua. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico, occorre avere riguardo all'accertamento richiesto dal giudice e non alle singole indagini svolte dal consulente; nel caso concreto, l'incarico non riguardava il solo esame dei bilanci, ma una complessa ricostruzione contabile-aziendalistica, con conseguente applicazione della tariffa per consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale. Ha ritenuto il terzo motivo in parte assorbito e in parte inammissibile per novità della questione, poiché la doglianza sul valore indeterminabile non era stata dedotta in precedenza; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la causa è di valore indeterminabile solo quando abbia ad oggetto beni non suscettibili di valutazione economica. Nessuna pronuncia sulle spese, per mancata attività difensiva dell'intimato; disposto altresì l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Ritenuto il rito utilizzato per l'opposizione al decreto di liquidazione.
art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011
Indicato come base del procedimento di opposizione al decreto di liquidazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ribadisce la necessità di specificità e tassatività dei motivi.
art. 2 d.m. 30/05/2002
"Consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale"
Applicabile quando l'incarico riguarda una complessa ricostruzione contabile e aziendalistica, non limitata al solo esame dei bilanci.
art. 4 d.m. 30/05/2002
"Consulenza tecnica in materia di bilancio"
Non applicabile nel caso concreto, perché l'oggetto dell'incarico non era circoscritto alla sola materia di bilancio.
art. 10 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il criterio di determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione del compenso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e riconducibili a una delle categorie di vizio previste dall'art. 360 c.p.c.; non è consentito trasformare una critica alla motivazione in un dedotto errore di diritto.
- Ai fini della liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il parametro decisivo è l'accertamento richiesto dal giudice, non il tipo di attività istruttoria concretamente svolta dall'ausiliare per raggiungerlo.
- Quando l'incarico peritale richiede una complessa ricostruzione contabile e aziendalistica, con valutazioni tecniche che travalicano il mero esame del bilancio, è corretta l'applicazione della tariffa per consulenza in materia amministrativa, contabile e fiscale anziché quella per consulenza in materia di bilancio.
- La qualificazione della causa come di valore indeterminabile è eccezionale e ricorre solo se l'oggetto della controversia non è suscettibile di valutazione economica in modo oggettivo fin dall'introduzione del giudizio; non basta che la parte invochi una diversa base di calcolo.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nel giudizio di merito; la novità della censura ne comporta l'inammissibilità.
- In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
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