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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15162/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (riesame) che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP. Primo motivo: censura della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione alla partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 (presunta svalutazione delle criticità indicate da precedente annullamento con rinvio, rilevanza della diversità geografica di azione, contenuto della intercettazione del 28/10/2020, mancanza di dichiarazioni che indicano l'imputato come associato; si sostiene che gli indizi gravi sussistano solo in ordine alle singole cessioni). Secondo motivo: censura sull'inadeguatezza della misura custodiale, deducendo che, per il tempo trascorso e per il ruolo del ricorrente, si sarebbero potute adottare misure meno afflittive; si contesta la motivazione che si sarebbe limitata a richiamo a formule di stile e ai precedenti penali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e non illogica, avendo superato le criticità indicate nella precedente sentenza di annullamento con rinvio: è stata evidenziata la coincidenza temporale tra l'attività del sodalizio (dall'aprile 2020) e le forniture del ricorrente, l'entità e la reiterazione delle forniture (es. fornitura il cui prezzo è indicato in 65.000 euro), il ruolo del Di Palmo come punto di riferimento per le forniture e gli spostamenti per rapportarsi con i vertici del gruppo. La conversazione intercettata è stata plausibilmente interpretata come dimostrativa dell'inserimento del ricorrente nelle logiche del gruppo. Quanto alla misura cautelare, la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della custodia intramuraria ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzione di applicabilità per il reato ex art. 74 DPR 309/90), non avendo il ricorrente dimostrato l'insussistenza delle esigenze cautelari o che i pericoli della libertà potessero essere già soddisfatti con misure meno afflittive, considerati la gravità dei fatti, la reiterazione, i quantitativi e la personalità con precedenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Definisce i limiti del sindacato in Cassazione in tema di motivazione: controllo della congruità e della logicità della motivazione, non consentendo una rivalutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti

  • art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza relativa ai presupposti formali dell'impugnazione (richiami del ricorso); non è enunciata nel dettaglio nella sentenza

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella contestazione tecnico-processuale (richiami alle norme di impugnazione); non viene citato un passo testuale nella motivazione

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Delimita il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il cui accertamento giustifica, per il suo profilo di gravità, la rigorosa valutazione dei gravi indizi ai fini cautelari

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari (periculum in mora, inquinamento delle prove, reiterazione del reato) che devono sussistere per applicare misure cautelari personali; il ricorso deduceva violazione nella valutazione di tali esigenze

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'applicazione della misura custodiale intramuraria per i delitti in materia di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) salvo elementi che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto correttamente motivate le esigenze cautelari

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese

Massime di principio

  • Il controllo della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della logicità e della congruità della motivazione: non è il luogo per riconsiderare liberamente la valutazione delle prove o per proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Per la configurazione della partecipazione ad associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevano non solo dichiarazioni dirette ma anche sovrapposizione temporale delle condotte, consistenza e reiterazione delle forniture, rapporti organizzativi (accordi logistici o di rifornimento) e conversazioni intercettate plausibilmente interpretate dal giudice.
  • La diversità geografica delle operazioni non esclude l'appartenenza all'associazione, se risulta un accordo operativo che prevede spostamenti o contatti tra le diverse aree e l'esistenza di un punto di raccordo stabile per le forniture.
  • In materia di misure cautelari per reati in materia di stupefacenti, l'art. 275(3) stabilisce una presunzione di custodialità che può essere superata solo con elementi concreti che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari o che misure meno afflittive siano sufficienti; precedenti specifici e personalità del soggetto possono giustificare il mantenimento della custodia.
  • Una interpretazione alternativa dei fatti proposta dalla difesa non è sufficiente in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è compatibile con i canoni di logicità e con una plausibile opinabilità: occorre dimostrare la manifesta illogicità o la violazione di norme per ottenere accoglimento.

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