Circolare numero 242 del 10-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni integrative sulla liquidazione e riliquidazione delle pensioni dopo la legge n. 233/1990, chiarendo il valore reddituale da attribuire ai periodi anteriori al 1 luglio 1990 per la gestione CD/CM, i criteri di valutazione della contribuzione agricola nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, l’utilizzo della contribuzione figurativa per servizio militare e l’esclusione degli interessi legali nelle riliquidazioni d’ufficio.
Chiarimenti su calcolo pensioni e rivalutazione contributi ex legge n. 233/1990
Chiarimenti applicativi sulla liquidazione delle pensioni ex legge n. 233/1990
La circolare interviene per risolvere alcune perplessità applicative emerse presso le Sedi in ordine al calcolo delle pensioni dei lavoratori autonomi e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri dopo l’entrata in vigore della legge 2 agosto 1990, n. 233. Le istruzioni riguardano soprattutto la determinazione del reddito pensionabile, la valorizzazione della contribuzione agricola e figurativa e il trattamento degli interessi nelle riliquidazioni d’ufficio.
Liquidazione in forma reddituale nella gestione CD/CM per cessazioni anteriori al 1 luglio 1990
Per gli iscritti alla Gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri che hanno cessato l’attività prima del 1 luglio 1990, l’art. 8, comma 5, della legge n. 233/1990 impone di attribuire, per il periodo anteriore a tale data, un reddito pari a quello riferibile all’anno 1990 per le aziende collocate nella prima fascia della tabella D allegata alla legge stessa.
La circolare precisa che, in base al D.M. 6 maggio 1991, il reddito convenzionale giornaliero per il 1990 è fissato in lire 55.537. Ne deriva un reddito annuo di lire 8.663.772, calcolato su 156 giornate, e un reddito settimanale pari a lire 166.611.
Tale parametro deve essere utilizzato:
- per il calcolo del reddito medio settimanale pensionabile relativo ai contributi obbligatori, volontari e figurativi fatti valere nella gestione prima del 1 luglio 1990;
- per la liquidazione o riliquidazione delle pensioni con i criteri della legge n. 233/1990;
- per il calcolo dei supplementi con decorrenza successiva al 30 giugno 1990;
- per la quota di pensione relativa ai contributi CD/CM nei casi di pensione liquidata con contribuzione a carico di più gestioni, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 233/1990.
Inoltre, ai fini dell’art. 3 della legge n. 297/1982, i redditi degli anni anteriori al 1990 devono essere rivalutati assumendo come base il reddito dell’anno 1990.
Contribuzione agricola e gestioni speciali dei lavoratori autonomi
La circolare ribadisce che la rivalutazione prevista dall’art. 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, non si applica ai contributi agricoli utilizzati per liquidare pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. La ragione è che tale disciplina è espressamente limitata alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ne consegue che, anche nei casi di cumulo di contributi versati in qualità di lavoratore agricolo, non può essere applicata la metodologia prevista dall’art. 7 della legge n. 638/1983. Restano quindi ferme le regole dell’art. 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153, secondo cui le settimane coperte da sola contribuzione agricola devono essere integrate fino a:
- 3 giornate per gli uomini;
- 2 giornate per le donne e per i ragazzi.
La circolare richiama anche la deliberazione n. 210 del 24 settembre 1984 del Consiglio di Amministrazione, che aveva collegato l’elevazione a 270 del numero minimo di giornate per anno alla diversa disciplina dei requisiti contributivi introdotta dall’art. 7 della legge n. 638/1983 nell’AGO dei dipendenti.
Utilizzo della contribuzione figurativa per servizio militare
Per le gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, quando nel calcolo del reddito pensionabile ex legge n. 233/1990 devono essere considerati periodi di contribuzione figurativa per servizio militare, il valore reddituale va determinato secondo l’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
In concreto:
- per ogni settimana di contribuzione figurativa si attribuisce il reddito medio settimanale dei periodi di contribuzione obbligatoria fatti valere nella gestione nell’anno in cui cade la contribuzione figurativa;
- se nell’anno interessato non esiste contribuzione obbligatoria e quindi manca un reddito da lavoro, si assume il reddito medio settimanale dell’anno immediatamente precedente in cui esiste contribuzione obbligatoria nella gestione;
- per i periodi di servizio militare anteriori all’iscrizione alla gestione speciale, si attribuisce il reddito medio settimanale da lavoro dell’anno di inizio dell’assicurazione.
Ai fini della rivalutazione ex art. 3 della legge n. 297/1982, il coefficiente da applicare è quello relativo all’anno solare rispetto al quale è stato determinato il valore reddituale del periodo figurativo.
Applicazione dei criteri alla gestione CD/CM in presenza di contribuzione figurativa
La circolare estende in via generale gli stessi criteri anche alla contribuzione figurativa accreditata nella gestione CD/CM. Tuttavia, per gli anni 1990 o precedenti, opera la disciplina speciale dell’art. 8, comma 5, della legge n. 233/1990.
In particolare:
- per gli assicurati che hanno cessato l’attività prima del 1 luglio 1990, il reddito medio settimanale da attribuire è quello corrispondente all’anno 1990 per le aziende della prima fascia della tabella D;
- per gli assicurati ancora in attività al 1 luglio 1990, il reddito medio settimanale da attribuire è quello della fascia della tabella D in cui risultava inserita l’azienda per il 1990.
In entrambi i casi, il coefficiente di rivalutazione è quello relativo all’anno 1990.
Interessi legali sulle riliquidazioni d’ufficio
La circolare conferma che, nelle riliquidazioni effettuate d’ufficio, non devono essere corrisposti interessi legali, anche se l’assicurato ha presentato una domanda di riliquidazione. La domanda non assume rilevanza ai fini della decorrenza degli interessi.
Il principio, già affermato con messaggio n. 33334 del 14 gennaio 1991, viene espressamente ribadito anche per le riliquidazioni delle pensioni dei lavoratori autonomi disposte ai sensi della legge n. 233/1990.
Punti principali
Liquidazione reddituale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri cessati prima del 1 luglio 1990
Per gli iscritti alla gestione speciale CD/CM che hanno cessato l’attività anteriormente al 1 luglio 1990, il reddito pensionabile per i periodi antecedenti a tale data deve essere determinato attribuendo il reddito previsto per l’anno 1990 alle aziende della prima fascia della tabella D della legge n. 233/1990. In base al D.M. 6 maggio 1991, il reddito convenzionale giornaliero 1990 è pari a lire 55.537, da cui deriva un reddito annuo di lire 8.663.772 e un reddito settimanale di lire 166.611. I medesimi criteri si applicano per la liquidazione o riliquidazione delle pensioni, per i contributi obbligatori, volontari e figurativi anteriori al 1 luglio 1990, nonché per i supplementi e per la quota CD/CM nelle pensioni liquidate con contribuzione presso più gestioni.
Valutazione della contribuzione agricola nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi
La circolare ribadisce che la rivalutazione prevista dall’art. 7 della legge n. 638/1983 non si applica ai contributi agricoli utilizzati per pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, poiché tale norma riguarda solo l’AGO dei lavoratori dipendenti. Di conseguenza, per il calcolo della retribuzione pensionabile continuano a valere le regole dell’art. 15 della legge n. 153/1969: le settimane con sola contribuzione agricola vanno integrate fino a 3 giornate per gli uomini e fino a 2 giornate per donne e ragazzi, e non fino a 5,19 giornate.
Contribuzione figurativa per servizio militare nelle gestioni degli autonomi
Quando, ai fini del calcolo del reddito pensionabile ex legge n. 233/1990 nelle gestioni artigiani e commercianti, occorre considerare periodi figurativi per servizio militare, il valore reddituale si determina applicando l’art. 8 della legge n. 155/1981. A ciascuna settimana figurativa si attribuisce il reddito medio settimanale dei periodi di contribuzione obbligatoria dell’anno in cui cade la contribuzione figurativa; se in quell’anno manca contribuzione obbligatoria, si usa il reddito medio settimanale dell’anno immediatamente precedente con contribuzione. Per i periodi anteriori all’iscrizione alla gestione speciale, si assume il reddito medio settimanale dell’anno di inizio dell’assicurazione. Il coefficiente di rivalutazione ex art. 3 della legge n. 297/1982 è quello riferito all’anno solare così individuato.
Regole specifiche per la gestione CD/CM in presenza di contribuzione figurativa
I criteri sopra indicati valgono anche per la contribuzione figurativa accreditata nella gestione CD/CM. Se l’anno da considerare è il 1990 o un anno precedente, per gli assicurati cessati prima del 1 luglio 1990 deve essere attribuito il reddito medio settimanale della prima fascia tabella D per l’anno 1990; per gli assicurati ancora in attività al 1 luglio 1990 deve essere attribuito il reddito medio settimanale corrispondente alla fascia della tabella D in cui era inserita l’azienda nel 1990. In entrambi i casi si applica il coefficiente di rivalutazione relativo all’anno 1990.
Interessi legali sulle riliquidazioni
In caso di riliquidazione d’ufficio non devono essere corrisposti interessi legali, anche se l’interessato ha presentato domanda di riliquidazione. Il principio, già chiarito con messaggio n. 33334 del 14 gennaio 1991, vale anche per le riliquidazioni delle pensioni dei lavoratori autonomi effettuate ai sensi della legge n. 233/1990.
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