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Circolare

Circolare numero 243 del 11-10-1991

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito della sentenza n. 189 del 1991, viene eliminato il limite che escludeva la pensione di reversibilità al coniuge superstite che avesse contratto matrimonio dopo i 72 anni e con matrimonio durato meno di due anni. Le domande pendenti e quelle future devono essere definite secondo il nuovo principio; possono essere riesaminate, su richiesta, anche le pratiche già respinte, salvo decadenza decennale o giudicato negativo. Sono inoltre disciplinati gli effetti sui casi in cui la pensione sia stata già liquidata ad altri superstiti, con possibile ricostituzione o soppressione della prestazione, applicando le istruzioni della circolare AGO n. 53643/1987 con una diversa data di riferimento.

Effetti della sentenza Corte Costituzionale n. 189/1991 sulla pensione di reversibilità del coniuge superstite

Pensione di reversibilità del coniuge superstite dopo la sentenza n. 189/1991

La circolare dà attuazione agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 189 del 12 aprile - 2 maggio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 dell'8 maggio 1991. La pronuncia ha eliminato una preclusione normativa che impediva al coniuge superstite del pensionato di ottenere la pensione di reversibilità quando il matrimonio fosse stato contratto dopo il compimento dei 72 anni e fosse durato meno di due anni.

Contenuto della decisione della Corte Costituzionale

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo sostituito dall'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui escludeva il diritto alla pensione di riversibilità/reversibilità in presenza della combinazione tra età superiore a 72 anni al momento del matrimonio e durata del vincolo inferiore a due anni. La Corte ha richiamato precedenti pronunce già favorevoli alla rimozione di limiti analoghi alla libertà matrimoniale e ha ricondotto la questione al principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.

Effetti immediati sul diritto alla prestazione

In conseguenza della declaratoria di incostituzionalità, la preclusione non è più operante. Ne deriva che il coniuge superstite del pensionato, anche se ha contratto matrimonio dopo la decorrenza della pensione e in età superiore a 72 anni, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche qualora il matrimonio sia durato meno di due anni.

Trattazione delle domande pendenti e delle nuove domande

Le sedi devono definire secondo i criteri della circolare:

  • le domande di pensione ai superstiti già pendenti;
  • le domande che saranno presentate in futuro.

La circolare precisa inoltre che possono essere riesaminate, su richiesta degli interessati, le domande già respinte ai sensi della norma ora dichiarata incostituzionale, a condizione che non sia decorso il termine decennale per proporre l'azione giudiziaria e che non sia intervenuta una sentenza negativa passata in giudicato.

Casi preclusi da decadenza o giudicato e nuova domanda

Resta fermo che, quando vi sia una delle due preclusioni processuali indicate, ossia:

  • decorso del termine decennale per l'azione giudiziaria;
  • sentenza negativa passata in giudicato,

il coniuge superstite può comunque presentare una nuova domanda di pensione di reversibilità. In tal caso la prestazione va definita secondo i criteri della circolare e decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, restando salvi gli effetti della prescrizione decennale.

Ricostituzione o soppressione di pensioni già liquidate ad altri superstiti

La circolare segnala anche un'ipotesi particolare, ritenuta improbabile ma possibile: durante la vigenza della preclusione dichiarata illegittima, la pensione di reversibilità può essere stata liquidata ad altre categorie di superstiti con diritto concorrente o incompatibile rispetto a quello del coniuge superstite. In tali casi, il riconoscimento del diritto di quest'ultimo può comportare la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata.

Per la definizione di questi casi, le Sedi devono applicare le istruzioni contenute nei paragrafi 1 e 2 della circolare n. 53643 AGO del 22 ottobre 1987, sostituendo però la data di riferimento originaria dell'1 agosto 1987 con il 1 giugno 1991, individuato come primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 189/1991 nella Gazzetta Ufficiale.

Punti principali

Declaratoria di illegittimità costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 189 del 12 aprile - 2 maggio 1991, ha dichiarato illegittimo l'art. 7, primo comma, n. 2 della legge n. 1338/1962, come sostituito dall'art. 24 della legge n. 153/1969, nella parte in cui escludeva dal diritto alla pensione di reversibilità il coniuge del pensionato che avesse contratto matrimonio dopo i 72 anni, se il matrimonio era durato meno di due anni.

Conseguenze sul diritto alla pensione di reversibilità

Per effetto della pronuncia, la preclusione cessa di operare: il coniuge superstite del pensionato, anche se sposato in età superiore a 72 anni e con matrimonio inferiore a due anni, ha diritto alla pensione di reversibilità.

Domande pendenti, future e respinte

Devono essere definite secondo i nuovi criteri tutte le domande di pensione ai superstiti pendenti e quelle di futura presentazione. Possono essere riesaminate, a richiesta degli interessati, anche le domande già respinte in base alla norma dichiarata incostituzionale, purché non sia decorso il termine decennale per l'azione giudiziaria e non vi sia una sentenza negativa passata in giudicato.

Nuove domande dopo preclusioni processuali

Se opera una delle preclusioni indicate, cioè il decorso del termine decennale o il giudicato negativo, il coniuge superstite può comunque presentare una nuova domanda di reversibilità, da definire con i criteri della circolare, con decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa, fatti salvi gli effetti della prescrizione decennale.

Ricostituzione o soppressione di pensioni già liquidate

Se, mentre vigeva la preclusione poi dichiarata illegittima, la pensione di reversibilità è stata liquidata ad altri superstiti con diritto concorrente o incompatibile, il riconoscimento del diritto al coniuge superstite può comportare la ricostituzione o la soppressione della pensione già liquidata. Le Sedi devono attenersi alle istruzioni dei paragrafi 1 e 2 della circolare n. 53643 AGO del 22 ottobre 1987, sostituendo la data di riferimento dell'1 agosto 1987 con il 1 giugno 1991, primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale.

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