Circolare numero 240 del 5-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica gli effetti dell'art. 18 del D.L. n. 151/1991 sulle aliquote contributive IVS dovute nel settore agricolo. Per gli operai agricoli l'aliquota complessiva da versare allo SCAU è fissata al 14,97% dal 1° maggio 1991, con una quota a carico del lavoratore pari al 4,04%. Per coltivatori diretti, mezzadri e coloni le aliquote risultano aumentate di un punto percentuale e, considerando anche il contributo addizionale del 2%, il prelievo complessivo decorre dal 1° aprile 1991 nella misura del 15% per le aziende non agevolate e del 12% per le aziende montane o svantaggiate, con percentuali ridotte per i soggetti under 21. La circolare precisa inoltre che il contributo addizionale IVS dei CD/CM è dovuto per 156 giornate annue e, per il 1991, ammonta a L. 102.960 per iscritto.
Aumento delle aliquote contributive IVS per operai agricoli, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con precisazione sul contributo addizionale annuale
Aggiornamento delle aliquote contributive IVS in agricoltura
La circolare aggiorna le misure contributive IVS dovute nel settore agricolo a seguito dell'intervento dell'art. 18 del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. Vengono distinti gli effetti per gli operai agricoli dipendenti e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con ulteriore precisazione sul contributo addizionale annuale dovuto dai CD/CM.
Operai agricoli dipendenti: aliquota complessiva e decorrenza
Per effetto del comma 1 dell'art. 18, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti per l'assicurazione obbligatoria IVS aumenta di 0,25 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del decreto.
Per le aziende agricole che versano allo SCAU il contributo per l'assicurazione dei propri operai, dal 1° maggio 1991 l'aliquota complessiva IVS risulta quindi fissata al 14,97%, importo che comprende anche:
- lo 0,10% per gli asili nido;
- lo 0,20% per l'assistenza malattia pensionati.
La quota a carico del lavoratore è indicata nella misura del 4,04%.
Coltivatori diretti, mezzadri e coloni: aumento di un punto percentuale
Il comma 2 del medesimo art. 18 prevede, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive previste dall'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, con decorrenza dal trimestre in corso alla data di emanazione del decreto.
Le aliquote così rideterminate sono indicate come segue:
- 13% per le aziende non agevolate, con riduzione al 10,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni;
- 10% per le aziende dei territori montani e delle zone svantaggiate, con riduzione al 5,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.
Aliquote complessive comprensive del contributo addizionale
Tenuto conto del contributo addizionale del 2% stabilito dall'art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, la circolare chiarisce che, a decorrere dal 1° aprile 1991, le aliquote complessive per il calcolo del contributo IVS dovuto allo SCAU da coltivatori diretti, mezzadri-coloni e imprenditori a titolo principale sono pari a:
- 15% per le aziende non agevolate, con aliquota ridotta al 12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni;
- 12% per le aziende dei territori montani e delle zone svantaggiate, con aliquota ridotta al 7,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni.
Contributo addizionale IVS dei CD/CM: giornate annue e importo per il 1991
La circolare integra quanto già indicato nella circolare n. 124 del 13 maggio 1991 e riferisce le precisazioni del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sul contributo addizionale per l'assicurazione IVS dei coltivatori diretti e dei mezzadri-coloni, di cui all'art. 17 della legge n. 160/1975, reintrodotto dal 1° gennaio 1991 dall'art. 13 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.
Il contributo è dovuto in ragione di 156 giornate annue. Poiché per il 1991 il contributo giornaliero era stato fissato in L. 660, l'importo annuo dovuto per ciascun iscritto è pari a L. 102.960.
Punti principali
Aumento contributivo per gli operai agricoli
In applicazione dell'art. 18, comma 1, del D.L. 13.5.1991, n. 151, convertito nella legge 12.7.1991, n. 202, l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti per l'assicurazione obbligatoria IVS aumenta di 0,25 punti percentuali dal periodo di paga in corso alla data del decreto. Per gli operai agricoli, dal 1° maggio 1991, l'aliquota complessiva da versare allo SCAU, comprensiva dello 0,10% per asili nido e dello 0,20% per l'assistenza malattia pensionati, è fissata al 14,97%, di cui il 4,04% a carico del lavoratore.
Aliquote IVS per coltivatori diretti, mezzadri e coloni
Il comma 2 dell'art. 18 dispone, per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, un aumento di un punto percentuale delle aliquote previste dall'art. 7 della legge 2.8.1990, n. 233, con decorrenza dal trimestre in corso alla data del decreto. Le aliquote di base risultano quindi pari al 13% (10,50% per gli under 21) per le aziende non agevolate e al 10% (5,50% per gli under 21) per le aziende dei territori montani e delle zone svantaggiate.
Aliquote complessive per il calcolo del contributo IVS
Tenendo conto del contributo addizionale del 2% previsto dall'art. 12, ultimo comma, della legge n. 233/1990, la circolare indica che le aliquote complessive dovute allo SCAU per l'assicurazione IVS, a decorrere dal 1° aprile 1991, sono pari al 15% (12,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le aziende non agevolate e al 12% (7,50% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le aziende dei territori montani e delle zone svantaggiate.
Contributo addizionale annuale dei CD/CM
In integrazione alla circolare n. 124 del 13 maggio 1991, si precisa che il contributo addizionale per l'assicurazione IVS dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui all'art. 17 della legge n. 160/1975 e reintrodotto dal 1° gennaio 1991 dall'art. 13 della legge 29.12.1990, n. 405, è dovuto in ragione di 156 giornate annue. Poiché per il 1991 il contributo giornaliero è stato determinato in L. 660, l'importo annuo per ciascun iscritto è pari a L. 102.960.
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