Circolare numero 239 del 5-10-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'applicazione dell'art. 2 della legge n. 166 del 1 giugno 1991 per gli iscritti al Fondo telefonici. Vengono disciplinati l'accredito figurativo per maternità/puerperio e per servizio militare, la regolarizzazione dei periodi di astensione facoltativa post-partum con contributo ridotto al 30%, l'abrogazione del riscatto oneroso del servizio militare e i criteri operativi per le domande già presentate o in corso. Sono inoltre precisati i limiti soggettivi, le decadenze, gli effetti su riscatti e ricongiunzioni già definiti e le ipotesi in cui è possibile chiedere la rideterminazione dell'onere.
Accredito figurativo e regolarizzazione dei periodi di maternità e servizio militare nel Fondo telefonici
Accredito figurativo e regolarizzazione nel Fondo telefonici
La circolare chiarisce l'applicazione, per gli iscritti al Fondo telefonici, dell'art. 2 della legge n. 166 del 1 giugno 1991, che disciplina l'accredito figurativo di alcuni periodi di assenza e la regolarizzazione di determinate assenze per maternità. Vengono inoltre indicati gli effetti sull'istituto del riscatto del servizio militare, sulla ricongiunzione e sulle modalità operative di gestione delle domande.
Ambito normativo e decorrenza
La disciplina riguarda in particolare:
- l'accredito figurativo delle assenze dal lavoro per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché dei riposi previsti dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;
- l'accredito figurativo dei periodi di servizio militare ed equiparati di cui all'art. 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
- la regolarizzazione dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, con contribuzione ridotta al 30%;
- l'abrogazione della lettera b) dell'art. 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672, che prevedeva il riscatto oneroso del servizio militare.
Le disposizioni operano dal 16 giugno 1991 e hanno efficacia sia sul diritto sia sulla misura della pensione.
Soggetti interessati e limiti soggettivi
Per l'accredito figurativo delle assenze per maternità e puerperio, la circolare precisa che il beneficio spetta soltanto per assenze avvenute durante attività lavorativa prestata presso società telefoniche obbligate all'iscrizione al Fondo speciale.
Per il servizio militare, invece, possono beneficiare dell'accredito figurativo anche gli iscritti che abbiano svolto il servizio prima dell'iscrizione al Fondo, in quanto l'art. 49 della legge n. 153/1969 è espressamente richiamato.
Restano esclusi:
- coloro che, alla data del 16 giugno 1991, abbiano già maturato il diritto a pensione;
- coloro che siano cessati dal servizio senza contestuale diritto a pensione per mancato raggiungimento del requisito contributivo minimo di 15 anni, salvo prosecuzione volontaria.
Astensione facoltativa post-partum e termini di decadenza
La possibilità di regolarizzare i periodi di astensione facoltativa successivi al parto con versamento del contributo ridotto al 30% è ricondotta alla disciplina dell'art. 14 della legge n. 1450/1956, come modificato dall'art. 15 della legge n. 583/1967.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui l'iscritta ha ripreso servizio. Ne consegue che:
- non possono beneficiare della nuova disciplina le iscritte che, avendo ripreso servizio prima del 1 gennaio 1991, non abbiano presentato domanda entro il 31 marzo 1991 oppure l'abbiano presentata tardivamente;
- possono invece accedervi le iscritte che abbiano ripreso servizio dopo il 1 gennaio 1991;
- possono accedervi anche le iscritte che riprendano servizio entro il 31 dicembre 1991 e presentino la domanda entro il 31 marzo 1992.
La circolare esclude l'applicazione retroattiva della norma a rapporti già definitivamente regolati dalla disciplina precedente.
Riscatto del servizio militare già definito
Le domande di riscatto del servizio militare già decise ai sensi dell'abrogato art. 14, lettera b), della legge n. 672/1973 e concluse con il pagamento integrale dell'onere non possono essere riesaminate né dare luogo a rimborso, poiché i versamenti sono stati effettuati in base a una legge allora vigente.
Per i casi in cui il pagamento rateale non sia ancora esaurito, gli interessati possono sospendere i versamenti. In tal caso:
- il periodo già coperto dai versamenti effettuati viene accreditato sulla posizione assicurativa;
- il periodo residuo viene coperto da contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 166/1991.
Ricongiunzione e servizio militare
La circolare affronta anche le ipotesi di ricongiunzione ex art. 2 della legge n. 29/1979, quando la ricongiunzione comprenda periodi di servizio militare già riconosciuti nell'AGO.
Se l'interessato ha già versato l'onere in unica soluzione o ha pagato le prime tre rate, non può chiedere lo scorporo dei periodi militari per ridurre l'onere, poiché la domanda di ricongiunzione è irrevocabile e si perfeziona con il versamento, anche parziale, dell'onere stesso.
Solo in caso di risoluzione della ricongiunzione per inadempimento, con conseguente restituzione delle somme già versate, è possibile richiedere l'accredito figurativo dei periodi di servizio militare nel Fondo, essendo ripristinata la posizione assicurativa nell'AGO.
Per le domande di ricongiunzione ancora in istruttoria, o già definite ma non ancora pagate con l'onere in unica soluzione o nelle prime tre rate, i periodi di servizio militare già accreditati nell'AGO devono essere scorporati dai modelli TR C 01/bis e successivamente accreditati nel Fondo ai sensi della nuova disciplina. Restano compresi anche i periodi non figurativamente accreditati ex art. 49, ma derivanti da costituzioni di posizione assicurativa ex legge n. 322/1958 o norme analoghe.
Regolarizzazione di maternità già in corso
Le iscritte che abbiano in corso, o non abbiano ancora iniziato, il pagamento rateale della regolarizzazione delle assenze obbligatoria e facoltativa per maternità, già definita ai sensi dell'art. 15 della legge n. 583/1967, possono chiedere una rideterminazione dell'onere solo con riferimento ai periodi di astensione facoltativa. I periodi di astensione obbligatoria, infatti, risultano ora coperti gratuitamente mediante accredito figurativo.
Rilevanza pensionistica e criteri di calcolo
La circolare precisa che il contributo figurativo per maternità obbligatoria e servizio militare assume rilievo sul calcolo della pensione soltanto nei casi in cui il periodo riconosciuto si collochi nel periodo utile per il computo della pensione stessa; nella generalità dei casi, invece, rileva soprattutto ai fini dell'anzianità di iscrizione al Fondo.
Per il servizio militare svolto prima dell'iscrizione al Fondo, l'accredito figurativo può essere effettuato sulla base delle regole del regime generale, richiamate tramite il rinvio operato dalla normativa del Fondo telefonici. Quando nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive, il valore retributivo va determinato con riferimento alla retribuzione percepita nell'anno di inizio dell'assicurazione.
Adempimenti delle strutture periferiche
La definizione delle domande pervenute alla Direzione generale fino al 31 dicembre 1989 viene affidata alla Struttura di progetto per il decentramento dei Fondi speciali. Per le domande presentate alle S.A.P. dal 1 gennaio 1990, i criteri illustrati dovranno essere applicati quando saranno emanate le istruzioni operative per la gestione dell'archivio degli iscritti.
Le S.A.P. devono inoltre segnalare tempestivamente alla Direzione generale gli iscritti per i quali sia stato comunicato l'onere di riscatto o ricongiunzione e che, trovandosi nelle situazioni di sospensione o mancato avvio dei versamenti, rientrino nei casi indicati dalla circolare.
Punti principali
Contenuto della legge n. 166/1991 applicabile al Fondo telefonici
L'art. 2 della legge n. 166/1991 prevede: l'accredito figurativo delle assenze per astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio e dei riposi ex art. 10 della legge n. 1204/1971; l'accredito figurativo dei periodi di servizio militare ed equiparati ex art. 49 della legge n. 153/1969; la regolarizzazione dei periodi di astensione facoltativa post-partum con contributo ridotto al 30%; l'abrogazione della disciplina del riscatto oneroso del servizio militare prevista dall'art. 14, lettera b), della legge n. 672/1973. Le disposizioni decorrono dal 16 giugno 1991 e valgono sia ai fini del diritto sia ai fini della misura della pensione.
Soggetti ammessi all'accredito figurativo e alla regolarizzazione
Per la maternità/puerperio l'accredito figurativo è ammesso solo per assenze svolte durante attività lavorativa presso società telefoniche con obbligo di iscrizione al Fondo speciale. Per il servizio militare possono beneficiarne anche gli iscritti che abbiano prestato servizio prima dell'iscrizione al Fondo, per effetto del rinvio all'art. 49 della legge n. 153/1969. Restano esclusi coloro che, al 16 giugno 1991, abbiano già maturato il diritto a pensione o siano cessati dal servizio senza contestuale diritto a pensione per mancato raggiungimento del minimo contributivo di 15 anni, salvo prosecuzione volontaria. Per l'astensione facoltativa post-partum, la regolarizzazione più favorevole è consentita solo a chi, alla data del 16 giugno 1991, era ancora nei termini e nelle condizioni previste dalla disciplina previgente.
Regolarizzazione dell'astensione facoltativa post-partum e termini di decadenza
La regolarizzazione dei periodi di astensione facoltativa successivi al parto con contributo ridotto al 30% è ammessa solo nei limiti dell'art. 14 della legge n. 1450/1956, come modificato dall'art. 15 della legge n. 583/1967. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di ripresa del servizio. Ne consegue che non possono avvalersene le iscritte che, avendo ripreso servizio prima del 1 gennaio 1991, non abbiano presentato domanda o l'abbiano presentata oltre il 31 marzo 1991. Possono invece accedervi le iscritte che abbiano ripreso servizio dopo il 1 gennaio 1991 oppure quelle che riprendano entro il 31 dicembre 1991 e presentino la domanda entro il 31 marzo 1992.
Effetti sulle domande di riscatto del servizio militare già definite
Le domande di riscatto del servizio militare già decise ai sensi dell'abrogato art. 14, lettera b), della legge n. 672/1973, e concluse con il pagamento integrale dell'onere, non possono essere riesaminate né dare luogo a rimborso, perché le somme sono state versate secondo la legge vigente all'epoca. Se il pagamento era rateale e non ancora esaurito, l'interessato può sospendere i versamenti: sarà accreditato il periodo coperto dai pagamenti già effettuati e il residuo sarà coperto da contribuzione figurativa ai sensi del nuovo art. 2, comma 1, lettera b).
Ricongiunzioni e trattamento dei periodi di servizio militare
Chi ha ottenuto la ricongiunzione nel Fondo ex art. 2 della legge n. 29/1979, comprensiva di periodi di servizio militare già riconosciuti nell'AGO, e abbia già versato l'onere in unica soluzione o almeno le prime tre rate, non può chiedere lo scorporo di tali periodi per ridurre l'onere: la domanda di ricongiunzione è irrevocabile e si perfeziona con il versamento, anche parziale, dell'onere. Se la ricongiunzione si risolve per inadempimento, con restituzione delle somme versate, è invece possibile chiedere l'accredito figurativo dei periodi di servizio militare nel Fondo. Per le domande di ricongiunzione ancora istruite o definite ma non ancora pagate, i periodi di servizio militare già accreditati nell'AGO vanno scorporati dai modelli TR C 01/bis e accreditati figurativamente nel Fondo; restano inclusi anche i periodi non figurativi ma derivanti da costituzioni di posizione assicurativa ex legge n. 322/1958 o norme analoghe.
Rideterminazione dell'onere per maternità già regolarizzata
Le iscritte che abbiano in corso, o non abbiano ancora iniziato, il pagamento rateale della regolarizzazione dell'assenza obbligatoria e facoltativa per maternità, già definita secondo l'art. 15 della legge n. 583/1967, possono chiedere la rideterminazione dell'onere soltanto per i periodi di astensione facoltativa, che restano regolarizzabili secondo la disciplina previgente, escludendo i periodi di astensione obbligatoria, che ora sono coperti gratuitamente tramite accredito figurativo.
Rilevanza ai fini del calcolo della pensione e criteri retributivi
Il contributo figurativo previsto per maternità obbligatoria e servizio militare assume rilievo ai fini del calcolo della pensione solo nei rari casi in cui il periodo riconosciuto si collochi nel periodo utile di calcolo, mentre di regola incide sull'anzianità di iscrizione al Fondo. Per il servizio militare svolto prima dell'iscrizione al Fondo, l'accredito figurativo può essere determinato secondo le disposizioni del regime generale, richiamate dall'art. 37, comma 1, della legge n. 1450/1956, e dall'art. 8, comma 2, della legge n. 155/1981, assumendo la retribuzione dell'anno di inizio dell'assicurazione quando nell'anno solare non risultino retribuzioni effettive.
Adempimenti delle sedi e istruzioni operative
La Struttura di progetto per il decentramento dei Fondi speciali definirà le domande pervenute alla Direzione generale fino al 31 dicembre 1989. Per le domande presentate alle S.A.P. dal 1 gennaio 1990, i criteri indicati dovranno essere applicati quando saranno impartite le istruzioni operative per la definizione e la gestione dell'archivio degli iscritti. Le S.A.P. devono inoltre segnalare tempestivamente gli iscritti per i quali sia stato comunicato l'onere di riscatto o ricongiunzione e che, trovandosi nelle situazioni di cui ai punti relativi a riscatto, ricongiunzione e regolarizzazione maternità, non abbiano iniziato i versamenti o li abbiano sospesi.
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