Cassazione Penale, Sentenza n. 25545/2022 del 04/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma dell'11/10/2021 che aveva rideterminato la pena per il reato di rapina impropria. Il motivo addotto era l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del reato contestato e la carenza di motivazione su tale punto.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentato personalmente dalla parte; a seguito della modifica normativa (legge 23/06/2017, n.103) i ricorsi per cassazione devono essere sottoscritti da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite hanno già ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale di tale divieto. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma equitativamente determinata in euro 3.000, ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 571 cod. proc. pen.
Stabilisce le formalità del ricorso per cassazione; richiamato per affermare l'obbligo di sottoscrizione da parte di difensori abilitati dopo la modifica del 2017
art. 613 cod. proc. pen.
Interpretato alla luce della modifica introdotta dalla legge n.103/2017 come norma che impedisce la proposizione del ricorso in cassazione da parte dell'imputato personalmente, legittima perché rientrante nella discrezionalità del legislatore
legge 23 giugno 2017, n. 103 (art.1, comma 55)
art.1, comma 55, legge n.103/2017
Ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la Corte ha confermato la legittimità di tale requisito
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese e ad una somma per la Cassa delle Ammende; applicata per condannare la ricorrente a euro 3.000
Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 (dep. 23/02/2018) - Rv. 272011
Cass. sez. un. n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018 - Rv. 272011
Le Sezioni Unite hanno già dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale della norma che esclude la proposizione personale del ricorso in cassazione, affermando che la richiesta di rappresentanza tecnica è ragionevole e compatibile con le garanzie difensive
Costituzione italiana (artt.24, 111 comma 7)
art.24; art.111, comma 7 Cost.
Citata nella ricostruzione della questione costituzionale (poi ritenuta infondata) relativa alla presunta violazione delle garanzie difensive
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6)
Richiamata nella questione di legittimità costituzionale, ma le Sezioni Unite hanno ritenuto che il divieto della difesa personale in cassazione non violi l'art.6 CEDU
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato dopo la modifica della legge n.103/2017: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione.
- La mancata osservanza del requisito della rappresentanza tecnica rende il ricorso inammissibile e può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative all'esclusione della difesa personale in cassazione sono state già trattate e respinte dalle Sezioni Unite, per cui è difficile ottenere l'ammissione di un ricorso personale basato su tali censure.
- Per impugnare questioni sostanziali (es. sussistenza del reato, carenza di motivazione) è fondamentale avvalersi di un difensore abilitato all'esercizio in Cassazione; altrimenti il merito non sarà esaminato per inammissibilità formale.
- In casi simili, prima di proporre ricorso in cassazione verificare la regolarità formale della sottoscrizione, l'iscrizione del difensore nell'albo speciale e considerare il rischio di sanzioni economiche in caso di inammissibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25290/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25291/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25293/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25295/2022 del 04/07/2022
- Sentenza penale · 4 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25297/2022 del 04/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →