Sentenza n. 67/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), n. -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 che ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti proposti nel ricorso n. -OMISSIS- R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva annullato i permessi di costruire relativi alla demolizione, ricostruzione e sopraelevazione dell’edificio
Esito
Favorevole al resistente (controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo: I) l’erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, n. 2, del d.m. n. 1444/1968, poiché l’edificio scolastico frontistante si troverebbe a quota inferiore e non vi sarebbero quindi due pareti finestrate contrapposte; in subordine, ha sostenuto che l’area fosse un lotto intercluso e che l’art. 21 delle NTA del PRG consentisse deroghe alle distanze; II) l’erronea applicazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e dell’art. 116 c.p.c. in conseguenza della mancata produzione, da parte del Comune, della relazione istruttoria richiesta dal TAR, sostenendo che la perizia tecnica dell’interveniente avrebbe escluso la violazione della normativa sui parcheggi; III) l’erroneità della decisione sulla mancata previsione di dispositivi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, richiamando la relazione tecnica secondo cui sarebbero stati sufficienti accorgimenti progettuali adattabili alle esigenze concrete. È stata inoltre richiesta una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. La verificazione disposta in appello ha accertato che la distanza tra i due piani sopraelevati e l’edificio scolastico è di circa 4,40-4,60 metri, inferiore alla distanza inderogabile di 10 metri prevista per le pareti finestrate prospicienti. Il Collegio ha chiarito che tale distanza deve essere verificata anche mediante la proiezione verticale delle pareti e che la preesistenza di un fabbricato anteriore alla normativa statale non consente di derogare alla disciplina per i nuovi piani realizzati in sopraelevazione. L’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 non è stato ritenuto applicabile, poiché l’intervento aveva carattere ampliativo e comprendeva due nuovi piani, non una mera ristrutturazione nel volume preesistente. È stata esclusa anche la rilevanza della prassi comunale sui lotti interclusi: la disciplina statale sulle distanze, contenuta nel d.m. n. 1444/1968, non può essere derogata da regolamenti edilizi comunali né, a maggior ragione, da prassi amministrative prive di valore normativo. Il lotto non è stato qualificato come intercluso, poiché la nozione urbanistica presuppone un’area non edificata, unica area residua in un contesto integralmente edificato, dotata delle opere di urbanizzazione e interessata da un progetto conforme allo strumento urbanistico; la qualificazione non può dipendere dalla demolizione del manufatto preesistente finalizzata ad aggirare la normativa. La verificazione ha inoltre confermato la violazione delle norme sui parcheggi e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Nulla sulle spese nei confronti del Comune non costituito; spese compensate nei rapporti con i controinteressati.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, n. 2, d.m. n. 1444/1968
distanza di dieci metri tra pareti finestrate prospicienti
La distanza minima di 10 metri si applica alle nuove costruzioni e deve essere rispettata anche con riferimento alla proiezione verticale delle pareti finestrate; non è derogabile per effetto della preesistenza di una costruzione anteriore.
art. 41-sexies l. n. 1150/1942, come modificato dalla l. n. 122/1989
La disciplina sul reperimento degli spazi a parcheggio è stata ritenuta applicabile all’intervento e non rispettata.
art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001
La deroga per gli interventi di ristrutturazione nel rispetto del volume preesistente non opera quando l’intervento è ampliativo e comporta la realizzazione di due piani in sopraelevazione.
art. 21 NTA del PRG vigente
l’edificazione nelle zone “B” nei casi di trasformazione di singoli edifici mediante demolizione, ricostruzione, sopraelevazione, ampliamento ed edificazione di lotti interclusi si svolgerà, in deroga alle norme prescritte dalle presenti N.A.
La disciplina locale sui lotti interclusi non può derogare alla distanza minima inderogabile prevista dalla normativa statale.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata ottemperanza dell’amministrazione a un ordine istruttorio può consentire al giudice di ritenere provati i fatti allegati dalla parte, purché non siano contraddetti da altri elementi processuali; nel caso concreto, la decisione d’appello è stata comunque fondata sugli accertamenti della verificazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all’art. 64 c.p.a. quale fondamento della valutazione giudiziale della mancata collaborazione istruttoria della pubblica amministrazione.
artt. 19 e 66 c.p.a.
Disciplinano la verificazione disposta dal giudice amministrativo; l’organo verificatore ricostruisce i fatti, mentre l’individuazione e l’applicazione della disciplina giuridica spettano in via esclusiva al giudice.
l. n. 13/1989 e d.m. n. 236/1989
La normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche è stata ritenuta non rispettata dal progetto edilizio.
Massime di principio
- La distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate prospicienti prevista dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 ha carattere inderogabile per le nuove costruzioni e deve essere rispettata anche quando il fabbricato frontistante si trovi a quota diversa, mediante riferimento alla proiezione verticale delle pareti.
- La preesistenza di un fabbricato realizzato anteriormente all’entrata in vigore del d.m. n. 1444/1968 non consente di derogare alla distanza minima per i nuovi volumi realizzati mediante sopraelevazione.
- La deroga prevista dall’art. 2-bis d.P.R. n. 380/2001 per la ristrutturazione nel rispetto del volume preesistente non si applica a un intervento ampliativo che realizzi nuovi piani in sopraelevazione.
- La nozione urbanistica di lotto intercluso presuppone, tra l’altro, un’area non edificata, unica residua in un contesto integralmente edificato e urbanizzato; tale qualificazione non può essere ottenuta mediante la demolizione del manufatto preesistente allo scopo di eludere le norme urbanistiche.
- Le distanze inderogabili stabilite dalla normativa statale non possono essere derogate da norme comunali o da prassi amministrative locali; una prassi contra legem è priva di valore normativo.
- Nella verificazione il tecnico accerta i fatti, ma la qualificazione giuridica dei fatti e l’individuazione delle norme applicabili restano compiti esclusivi e non delegabili del giudice.
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