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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Catania, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 3956 del 30 luglio 2024

Giustizia amministrativa202501022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania n. 3956 del 30 luglio 2024, recante condanna dell’IPAB al pagamento di somme di denaro

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Catania, divenuta definitiva, con la quale l’IPAB era stata condannata a pagare € 88.960,67, oltre interessi, nonché € 4.217,00 per compensi, spese forfettarie e accessori, e € 786,00 per spese vive. L’ente intimato non si è costituito. Dopo il rilievo del Collegio circa il mancato deposito dell’attestazione di passaggio in giudicato, la ricorrente ha integrato la documentazione producendo l’attestazione del funzionario giudiziario dell’11 dicembre 2025. Il giudizio ha quindi riguardato l’accertamento dell’inottemperanza e l’adozione delle misure necessarie all’integrale soddisfacimento del credito, compresa la richiesta di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha rilevato che la sentenza civile era stata notificata all’ente il 13 gennaio 2025, era passata in giudicato e che era decorso il termine legale di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici. Ha pertanto ordinato all’IPAB di adottare ogni atto necessario al pagamento integrale delle somme dovute entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente regionale competente, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutte le operazioni contabili e materiali necessarie: stanziamento in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento e pagamento delle somme. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenuta manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’IPAB e liquidate in € 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è applicata quale base del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, per l’eventuale persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. 50/2016

    Il termine legale di 120 giorni per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici non economici è richiamato dal giudice come decorso prima della proposizione o della decisione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Il termine di decadenza di 100 giorni per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dalla conclusione dell’incarico e non dall’eventuale successivo deposito della relazione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il compenso del commissario ad acta deve essere determinato e liquidato secondo la disciplina del testo unico sulle spese di giustizia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una condanna pecuniaria definitiva nei confronti di un ente pubblico, il giudice può ordinare all’ente di compiere entro un termine determinato tutti gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento integrale del credito.
  • Decorso il termine legale dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l’inadempimento dell’ente legittima l’adozione delle misure di ottemperanza, compresa la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore mancata esecuzione.
  • Il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza può essere incaricato non soltanto del pagamento materiale, ma anche dello stanziamento in bilancio, dell’impegno, della liquidazione e dell’ordinazione della spesa, nonché del reperimento delle risorse necessarie.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l’indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo commissariale adottare tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere negata quando, alla luce del tempo già trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato della decisione, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
  • La parcella del commissario ad acta soggiace al termine decadenziale previsto dall’art. 71 d.P.R. 115/2002, decorrente dalla conclusione dell’incarico e non dal successivo deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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