Cassazione Penale, Sentenza n. 8241/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per tentata estorsione (in concorso con Oddenino Paolo Maria e De Angelis Giacomo) per condotte minacciose volte a ottenere la somma di euro 800.000,00 da Guano Massimiliano. Il ricorrente ha dedotto quattro censure: (i) vizio di motivazione e violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p. per non aver valutato positivamente le dichiarazioni della persona offesa e dei testi che avrebbero alleggerito la sua posizione; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto (sarebbe dovuto qualificarsi come esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p. o altri reati come art. 610 o 612 c.p., e non estorsione); (iii) vizio nella valutazione della recidiva; (iv) errato bilanciamento fra recidiva e circostanze attenuanti generiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi attaccassero in prevalenza questioni di merito e la valutazione della prova riservata al giudice di merito (art. 606 c.p.p.), quindi incensurabili in sede di legittimità; ha però respinto come manifestamente infondato il motivo sulla qualificazione giuridica, confermando che le condotte erano finalizzate a conseguire un ingiusto profitto e non poggiavano su un diritto azionabile (distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario di un diritto). Sul punto della recidiva e del bilanciamento con le attenuanti la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze del ricorrente riguardassero valutazioni di merito e pertanto fossero inammissibili ai sensi di tale articolo
art. 393 cod. pen.
Norma sull'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Corte ha distinto questo reato dall'estorsione basandosi sull'elemento psicologico (convinzione di avere un diritto azionabile), ritenendo nel caso assente tale convinzione
art. 610 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come possibile alternativa; la Corte non ha ritenuto applicabile tale fattispecie alla luce del profitto ingiusto e dell'assenza di diritto azionabile
art. 612 cod. pen.
Richiamato dalla difesa come alternativa (minacce); la Corte ha ritenuto che la fattispecie corretta fosse l'estorsione, per il fine di profitto illecito
art. 192 cod. proc. pen.
Citata dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto le doglianze sulla valutazione delle prove questioni di merito non sindacabili in cassazione
art. 530 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione a presunte omissioni o vizi della motivazione; la Cassazione ha ritenuto che non emergessero i vizi di legittimità richiesti da questa normativa per accogliere il ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/20
Richiamato in relazione al rito del contraddittorio scritto per il trattamento del ricorso; procedimento svolto ai sensi della norma
Massime di principio
- In cassazione sono ammissibili solo i motivi che sollevano profili di legittimità previsti dall'art. 606 c.p.p.; le impugnazioni che si limitano a chiedere una rivalutazione della prova o della credibilità dei testi sono normalmente inammissibili
- La distinzione tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni dipende dall'elemento psicologico: l'estorsione richiede la finalità di conseguire un ingiusto profitto, mentre l'esercizio arbitrario presuppone la convinzione (anche non fondata) di un diritto azionabile
- La censura sulla qualificazione giuridica del fatto deve dimostrare un errore di diritto manifesto; una diversa lettura dei fatti, se coerente e motivata, non è per sé sufficiente a capovolgere la qualificazione operata dal giudice di merito
- Il riconoscimento della recidiva e il bilanciamento tra recidiva e attenuanti sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca soltanto in presenza di palese illogicità, contraddittorietà o arbitrarietà della motivazione
- La declaratoria di inammissibilità comporta spesso l'imposizione delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; presentare ricorsi che attaccano esclusivamente la valutazione della prova può comportare conseguenze economiche per il ricorrente
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