Tribunale, Sentenza T-737/17
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 30 aprile 2019. — Francis Wattiau contro Parlamento europeo. — Funzione pubblica – Previdenza sociale – RCAM – Rimborso delle spese mediche – Convenzione stipulata in particolare tra l’Unione, il Lussemburgo e l’Entente des hôpitaux luxembourgeois sulla tariffazione delle cure ospedaliere ricevute dagli iscritti al RCAM – Eccezione di illegittimità – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità – Articolo 18, primo comma, TFUE – Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali – Articolo 39 della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari. — Causa T-737/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione del RCAM che imponeva al ricorrente il pagamento di 843,01 euro quale quota del 15% di una fattura ospedaliera in Lussemburgo. Ritiene ricevibile l’eccezione di illegittimità contro la convenzione del 1996, poiché questa costituisce atto generale rilevante per la decisione individuale, e constata che il suo sistema tariffario produce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità a danno degli iscritti al RCAM. La giustificazione addotta dal Parlamento, fondata sul contenimento della spesa del regime, non è supportata da un’analisi concreta di idoneità e proporzionalità.
Rimborso spese mediche RCAM: illegittimità della convenzione tariffaria lussemburghese nella parte in cui introduce una disparità di trattamento indiretta a danno degli iscritti al regime comune di assicurazione malattia.
La questione giuridica
Se la convenzione del 1996 sulle tariffe ospedaliere applicabili agli iscritti al RCAM in Lussemburgo fosse illegittima per violazione del principio di non discriminazione in base alla nazionalità, in particolare perché impone agli iscritti al RCAM tariffe più elevate rispetto agli iscritti alla CNS per le medesime cure; se tale convenzione potesse essere contestata in via incidentale ai sensi dell’articolo 277 TFUE; e se l’eventuale disparità di trattamento fosse giustificata da un obiettivo legittimo di contenimento della spesa del RCAM.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che la convenzione tariffaria del 1996, pur adottata nel quadro dell’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune RCAM, deve rispettare il principio di non discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE; poiché introduce un regime di fatturazione che fa gravare sugli iscritti al RCAM costi maggiori rispetto agli iscritti alla CNS per le stesse prestazioni ospedaliere, essa determina una discriminazione indiretta non giustificata e sproporzionata. L’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE è stata ritenuta ricevibile e, accolto il primo motivo, la decisione di recupero a carico del ricorrente è stata annullata.
Norme richiamate
- Articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 39, paragrafo 2, lettera e), della regolamentazione comune
- Convenzione del 18 novembre 1996 (come modificata il 26 ottobre 1999)
- Articolo 18, primo comma, TFUE
- Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articoli 12 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
Rimborso spese mediche RCAM e discriminazione tariffaria in Lussemburgo
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un ex funzionario del Parlamento europeo contro una decisione dell’ufficio liquidatore del RCAM di Lussemburgo. Il caso verte sulla legittimità del sistema tariffario ospedaliero applicato agli iscritti al RCAM in forza della convenzione del 1996 conclusa tra istituzioni dell’Unione, autorità lussemburghesi e rappresentanti degli ospedali.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente, pensionato e iscritto al RCAM, aveva ricevuto cure di ossigenoterapia in camera iperbarica presso un ospedale lussemburghese. Una seconda fattura, pari a 5.620,10 euro, comprendeva 5.120,10 euro per nove sedute di terapia e 500 euro per esami audiometrici. Il RCAM ha coperto la prestazione ma ha posto a carico del ricorrente il 15% dell’importo, ossia 843,01 euro, con nota di pagamento n. 244 del 25 gennaio 2017; il reclamo amministrativo è stato respinto dal segretario generale del Parlamento.
Quadro normativo rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 72 dello Statuto dei funzionari, che disciplina la copertura assicurativa malattia e rinvia a una regolamentazione comune. Quest’ultima istituisce il RCAM e, all’articolo 39, paragrafo 2, lettera e), attribuisce all’ufficio centrale il compito di negoziare convenzioni tariffarie con autorità, associazioni e istituti competenti, tenendo conto delle condizioni locali e delle tariffe già vigenti.
Sul piano dei principi generali, sono richiamati l’articolo 18, primo comma, TFUE, gli articoli 20 e 21 della Carta e, sul versante delle immunità e privilegi, gli articoli 12 e 14 del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. In tema processuale, è applicato l’articolo 277 TFUE per l’eccezione di illegittimità.
La convenzione del 1996 e il sistema tariffario RCAM
La convenzione del 18 novembre 1996, modificata nel 1999, è descritta come uno strumento di tariffazione delle cure ospedaliere ricevute in Lussemburgo dagli iscritti al RCAM e alla cassa malattia della BEI. Essa si fonda sul principio del terzo pagatore e prevede che le tariffe siano costruite sulla base delle unità di costo della convenzione CNS-FHL, con una maggiorazione del 15%.
Il Tribunale evidenzia che il tariffario “Tarifs RCAM 2016”, applicato al caso concreto, è un allegato della convenzione e che, per effetto di tale sistema, gli ospedali fatturano agli iscritti al RCAM importi che includono sia costi variabili sia costi fissi, a differenza di quanto avviene per gli iscritti alla CNS.
Ricevibilità dell’eccezione di illegittimità
Il ricorrente contestava in via incidentale la convenzione del 1996 ai sensi dell’articolo 277 TFUE. Il Tribunale ricorda che l’eccezione è ammissibile quando esiste un nesso giuridico diretto tra l’atto generale contestato e la decisione individuale impugnata.
Nel caso di specie, la convenzione, pur non essendo stata adottata unilateralmente da un’istituzione, è ritenuta equiparabile a un atto di un’istituzione dell’Unione nella misura in cui attua il regime RCAM previsto dallo Statuto e costituisce la concretizzazione di un impegno tra istituzioni dell’Unione, Granducato di Lussemburgo e associazioni ospedaliere. Inoltre, il nesso con la decisione impugnata è diretto, perché l’importo chiesto al ricorrente deriva dal tariffario applicato in base a tale convenzione.
Parità di trattamento e comparabilità delle situazioni
Il Tribunale precisa che il principio rilevante è quello di non discriminazione in base alla nazionalità, letto alla luce dell’articolo 18 TFUE e dell’articolo 21, paragrafo 2, della Carta. Richiamando la giurisprudenza, osserva che la comparabilità va valutata in rapporto all’oggetto e allo scopo della disciplina.
Le persone iscritte al RCAM e gli iscritti alla CNS sono considerate in situazioni comparabili quanto all’accesso a cure identiche. È irrilevante, a questi fini, che i funzionari dell’Unione non versino imposte o contributi al regime nazionale, perché non chiedono le prestazioni previdenziali nazionali ma solo l’applicazione di tariffe non discriminatorie per cure sanitarie equivalenti.
Discriminazione indiretta derivante dalla convenzione
Il punto centrale della motivazione è che la convenzione del 1996 introduce un meccanismo per cui gli iscritti al RCAM partecipano al finanziamento delle prestazioni ospedaliere anche attraverso costi fissi, mentre gli iscritti alla CNS non li sopportano in fattura. Per la stessa terapia di ossigenoterapia in camera iperbarica, l’iscritto alla CNS non paga nulla per seduta, mentre l’iscritto al RCAM riceve una fattura di 568 euro circa per seduta.
Il Tribunale conclude che tale differenza di regime produce uno svantaggio per gli iscritti al RCAM e costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, dato che la maggioranza degli iscritti al RCAM è composta da cittadini di altri Stati membri.
Mancanza di una giustificazione obiettiva e proporzionata
Il Parlamento sosteneva che la convenzione servisse a fissare massimali tariffari e a contenere la spesa del RCAM. Il Tribunale ammette in astratto che il contenimento della spesa di un sistema di previdenza sociale possa costituire un obiettivo legittimo, per analogia con la giurisprudenza sugli Stati membri.
Tuttavia, rileva che l’istituzione non ha fornito una vera analisi obiettiva, circostanziata e supportata da dati, idonea a dimostrare l’effettiva necessità della misura e la sua proporzionalità. In particolare, non risulta provato che la tariffa maggiorata fosse necessaria per evitare un grave squilibrio finanziario del RCAM. La disparità di trattamento non è quindi giustificata.
Decisione e dispositivo
Accolto il primo motivo del ricorrente, il Tribunale annulla la decisione dell’ufficio liquidatore che imponeva il pagamento di 843,01 euro. Non occorre esaminare il secondo motivo, relativo alla buona gestione finanziaria. Il Parlamento è condannato alle spese, mentre l’interveniente SFPE sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Le istituzioni dell’Unione, quando negoziano e applicano convenzioni tariffarie nell’ambito del RCAM, restano vincolate al principio di non discriminazione in base alla nazionalità. Un regime che imponga agli iscritti al RCAM tariffe ospedaliere più elevate rispetto a quelle applicate agli iscritti a un regime nazionale, per le medesime cure, realizza una discriminazione indiretta vietata se non è dimostrata una giustificazione obiettiva e proporzionata, supportata da elementi concreti.
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