Tribunale, Ordinanza T-530/18
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 30 aprile 2019. — Romania contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – FEAGA e FEASR – Decisione di esecuzione della Commissione – Notificazione al destinatario – Pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea – Termine di ricorso – Dies a quo – Tardività – Irricevibilità. — Causa T-530/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso della Romania contro una decisione di esecuzione della Commissione in materia FEAGA/FEASR, ritenendo che il termine di impugnazione decorresse dalla notificazione del 14 giugno 2018 e non dalla successiva pubblicazione in GU del 15 giugno 2018. Le differenze tra testo notificato e pubblicato sono state giudicate minime e non idonee a impedire la conoscenza della decisione. Il ricorso, depositato il 7 settembre 2018, è quindi risultato tardivo.
Ricorso di annullamento contro una decisione di esecuzione FEAGA/FEASR: decorrenza del termine di impugnazione, prevalenza della notificazione sulla pubblicazione e irricevibilità per tardività.
La questione giuridica
Se il termine di due mesi per proporre ricorso di annullamento contro una decisione individuale della Commissione, designante la Romania quale destinataria, decorra dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure dalla notificazione alla rappresentanza permanente; e se eventuali differenze minime tra testo notificato e pubblicato, nonché la prassi di pubblicazione dell’atto, possano spostare il dies a quo alla data di pubblicazione o rendere scusabile il ritardo.
Principio di diritto
Per gli atti dell’Unione di portata individuale che designano un destinatario, il termine di ricorso ex articolo 263, sesto comma, TFUE decorre dalla notificazione valida dell’atto al destinatario, anche se l’atto è poi pubblicato nella Gazzetta ufficiale; la pubblicazione non sostituisce la notificazione né sposta il dies a quo quando la notificazione abbia consentito al destinatario di conoscere il contenuto e la motivazione della decisione. Differenze minime o meri difetti di stampa tra testo notificato e testo pubblicato non incidono sul termine se non impediscono tale conoscenza; nel caso di specie, il ricorso della Romania, depositato oltre il termine calcolato dalla notificazione, è stato dichiarato irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE
- Articolo 58 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 59 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/873
Ricorso di annullamento contro la decisione di esecuzione (UE) 2018/873
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dalla Romania contro una decisione di esecuzione della Commissione in materia di esclusione dal finanziamento UE di talune spese FEAGA e FEASR. Il Tribunale ha deciso in via preliminare sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione per tardività del ricorso.
Fatti e procedimento
La Commissione ha adottato il 13 giugno 2018 la decisione di esecuzione (UE) 2018/873, con cui ha escluso dal finanziamento dell’Unione varie spese sostenute dalla Romania nell’ambito del FEAGA e del FEASR, applicando una rettifica finanziaria complessiva di EUR 90 133 370,64. La decisione indicava espressamente la Romania come destinataria ed è stata notificata alla rappresentanza permanente della Romania presso l’Unione il 14 giugno 2018; è stata poi pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 giugno 2018.
La Romania ha depositato il ricorso il 7 settembre 2018. La Commissione ha eccepito l’irricevibilità, sostenendo che il termine di ricorso fosse scaduto il 24 agosto 2018, calcolato dalla notificazione del 14 giugno 2018 con aggiunta dei termini processuali previsti dalle regole procedurali.
Questioni sottoposte al Tribunale
La Romania ha contestato la tesi della Commissione sostenendo, in sintesi, che:
- il dies a quo non poteva coincidere automaticamente con la notificazione, specie alla luce dell’articolo 297 TFUE;
- in presenza di una prassi costante di pubblicazione in GU di tali decisioni, il termine avrebbe dovuto decorrere dalla pubblicazione;
- nel caso concreto, la notificazione sarebbe stata incompleta per via di differenze tra testo notificato e testo pubblicato.
Normativa e giurisprudenza richiamate
Il Tribunale ha richiamato in particolare:
- l’articolo 263, sesto comma, TFUE, che prevede il termine di due mesi dalla pubblicazione, notificazione o conoscenza dell’atto;
- l’articolo 297, paragrafo 2, terzo comma, TFUE, secondo cui le decisioni che designano un destinatario devono essere notificate e producono effetto con la notificazione;
- gli articoli 58, 59 e 60 del regolamento di procedura, relativi al computo dei termini;
- la giurisprudenza sulla natura di ordine pubblico dei termini di ricorso e sulla funzione di certezza del diritto.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale ha ricordato che, per gli atti individuali che designano un destinatario, il criterio determinante per il dies a quo è la notificazione, non la pubblicazione. Dal combinato disposto degli articoli 263 e 297 TFUE deriva che la pubblicazione rileva quando il Trattato la prevede come modalità di efficacia dell’atto; per le decisioni con destinatario nominato, invece, l’atto diviene efficace con la notificazione e il termine di ricorso decorre da quel momento.
Il Tribunale ha respinto gli argomenti della Romania fondati sulla prassi di pubblicazione della Commissione e sulla giurisprudenza richiamata, chiarendo che tali precedenti si riferivano a fattispecie prive di notificazione al ricorrente, oppure a destinatari diversi dal ricorrente. Ha inoltre escluso che la prassi amministrativa potesse generare una legittima aspettativa, in assenza di precise assicurazioni della Commissione.
Quanto alle differenze tra testo notificato e testo pubblicato, il Tribunale ha rilevato che si trattava di minime anomalie di stampa nell’allegato, tali da non impedire alla Romania di comprendere il contenuto e la motivazione della decisione. Ha osservato che alcuni errori erano presenti in entrambi i testi e che, in ogni caso, la formulazione del prospetto consentiva di identificare con sufficiente chiarezza il tipo di rettifica. Ne ha tratto la conclusione che la notificazione era valida e idonea a far decorrere il termine.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha stabilito che il termine di impugnazione è iniziato a decorrere il 14 giugno 2018, data della notificazione alla rappresentanza permanente della Romania, e che è scaduto il 24 agosto 2018 a mezzanotte, tenuto conto dell’aumento per la distanza. Poiché il ricorso è stato depositato solo il 7 settembre 2018 e la Romania non ha dedotto né provato errore scusabile, caso fortuito o forza maggiore, il ricorso è stato dichiarato irricevibile. La Romania è stata inoltre condannata alle spese.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- per gli atti individuali con destinatario nominato, la notificazione prevale sulla pubblicazione ai fini del termine di ricorso;
- la pubblicazione in GU non sposta il dies a quo quando l’atto è stato validamente notificato al destinatario;
- meri difetti formali o minime divergenze tra testo notificato e pubblicato non incidono sulla ricevibilità se non impediscono la piena conoscenza dell’atto;
- i termini di ricorso ex articolo 263 TFUE sono perentori e di ordine pubblico.
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