Corte di giustizia, Sentenza C-268/18
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 maggio 2019. — SC Onlineshop SRL contro Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) e Direcţia Generală a Vămilor. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Bacău. — Rinvio pregiudiziale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci 8526 91 20 e 8528 59 00 – Sistema di navigazione GPS con più funzioni. — Causa C-268/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in un rinvio pregiudiziale romeno, ha risolto una controversia sulla classificazione doganale di un dispositivo GPS multifunzione per autoveicoli. Applicando le regole della nomenclatura combinata e la nota 3 della sezione XVI, ha ritenuto decisiva la funzione principale di radionavigazione. Ha inoltre escluso la rilevanza, anche per analogia, del regolamento di esecuzione n. 698/2012. Il prodotto va quindi classificato nella sottovoce 85269120.
Classificazione doganale di un apparecchio multifunzione per veicoli: prevalenza della funzione principale di radionavigazione rispetto alla voce dei monitor.
La questione giuridica
Il giudice del rinvio chiedeva se un sistema GPS multifunzione per veicoli dovesse essere classificato nella sottোভoce 85269120 (ricevitori di radionavigazione) oppure nella voce 8528, sottোভoce 85285900/85285970 (altri monitor), e se i regolamenti di esecuzione n. 698/2012 e n. 459/2014 potessero essere rilevanti o applicabili in via analogica per confermare la classificazione proposta dall’amministrazione doganale.
Principio di diritto
La Corte ha stabilito che, per la NC nella versione applicabile al 2016, un apparecchio multifunzione per veicoli che svolge principalmente la radionavigazione tramite applicazioni GPS preinstallate e solo accessoriamente funzioni di radiodiffusione, riproduzione audio-video e visualizzazione deve essere classificato nella sottovoce 85269120 come ricevitore di radionavigazione. Il regolamento di esecuzione n. 698/2012 non si applica né direttamente né per analogia, perché il prodotto descritto in tale regolamento non è sufficientemente simile a quello oggetto della controversia e presenta funzionalità diverse e più estese nella radiodiffusione, visualizzazione e connettività video.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 459/2014
- Nomenclatura combinata, regole generali 1, 3, lettera c), e 6
- Sezione XVI, nota 3 della NC
Classificazione doganale di un apparecchio multifunzione per veicoli: prevalenza della funzione principale di radionavigazione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Curtea de Apel Bacău in materia di classificazione tariffaria nella nomenclatura combinata. La controversia oppone SC Onlineshop SRL all’ANAF – Direcția Generală a Vămilor e concerne un apparecchio multifunzione destinato ai veicoli a motore.
Fatti e procedimento principale
La società Onlineshop aveva chiesto un’informazione tariffaria vincolante per un dispositivo denominato "sistema di navigazione GPS PNI S506", sostenendo che dovesse essere classificato nella sottovoce 85269120 della NC, relativa ai ricevitori di radionavigazione. L’apparecchio svolgeva, secondo la decisione di rinvio, quattro funzioni: radionavigazione, riproduzione audio e video, emissione in radiodiffusione e visualizzazione.
L’ANAF-DGV ha invece rilasciato una ITV classificando il prodotto nella sottovoce 85285900, richiamando le regole generali 1, 3, lettera c), e 6 della NC e menzionando il regolamento di esecuzione n. 698/2012. Il giudice nazionale ha inoltre evidenziato un possibile problema temporale, poiché l’amministrazione aveva fatto riferimento a una versione della NC diversa da quella applicabile alla data della decisione impugnata.
Normativa rilevante
La Corte richiama:
- il regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune;
- la NC e le sue regole generali di interpretazione, in particolare le regole 1, 3, lettera c), e 6;
- la sezione XVI, nota 3, secondo cui le macchine che svolgono due o più funzioni diverse devono essere classificate secondo la funzione principale;
- le versioni della NC risultanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2015/1754 e 2016/1821;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2012, richiamato dall’amministrazione doganale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se l’apparecchio dovesse essere classificato nella sottovoce 85269120 oppure nella voce 8528, sottovoce 85285900;
- se i regolamenti di esecuzione n. 698/2012 e n. 459/2014 potessero essere presi in considerazione, anche per analogia, per determinare la corretta classificazione tariffaria.
Individuazione della NC applicabile
La Corte osserva anzitutto che la versione applicabile della NC è quella in vigore alla data del provvedimento nazionale contestato. Poiché l’ITV era del 23 dicembre 2016, non si applicava il regolamento di esecuzione 2016/1821, entrato in vigore solo il 1° gennaio 2017. La versione rilevante era dunque quella risultante dal regolamento di esecuzione 2015/1754.
Ragionamento della Corte sulla classificazione
La Corte ricorda che la classificazione doganale si effettua in base alle caratteristiche e proprietà oggettive della merce, come risultano dal testo delle voci e delle note. La destinazione del prodotto può essere considerata se inerente alle sue caratteristiche oggettive. Inoltre, per i prodotti che svolgono più funzioni, la nota 3 della sezione XVI impone di fare riferimento alla funzione principale, valutando ciò che appare principale o accessorio agli occhi del consumatore.
Applicando tali criteri, la Corte rileva che nel caso concreto la funzione principale dell’apparecchio è la radionavigazione. Ciò deriva:
- dalla sua stessa denominazione come sistema di navigazione GPS;
- dalla presenza di applicazioni di navigazione preinstallate;
- dall’uso previsto in autoveicolo;
- dagli accessori forniti, come supporto da parabrezza e alimentatore auto.
Le altre funzioni sono considerate accessorie o di valore aggiunto:
- la radiodiffusione è rudimentale, poiché avviene tramite trasmettitore FM e non mediante un vero ricevitore;
- la riproduzione audio-video è limitata, anche per l’assenza di connettori per segnali video esterni;
- la visualizzazione è limitata dalle ridotte dimensioni dello schermo e dall’assenza di collegamento a schermi supplementari.
Di conseguenza, l’apparecchio rientra nella sottovoce 85269120, relativa ai ricevitori di radionavigazione.
Irrilevanza del regolamento di esecuzione n. 698/2012
La Corte esamina poi il regolamento di esecuzione n. 698/2012, che classificava un altro apparecchio multifunzionale nella voce 8528. Precisa che i regolamenti di classificazione hanno portata generale e possono applicarsi per analogia a prodotti non identici ma sufficientemente simili, al fine di garantire interpretazione coerente e parità di trattamento.
Tuttavia, in questo caso l’applicazione analogica è esclusa perché il prodotto descritto nel regolamento n. 698/2012 differisce in modo significativo da quello oggetto del procedimento principale: ha una vera funzione di radiodiffusione, uno schermo più ampio, possibilità di collegare uno schermo supplementare, ingressi video da fonti esterne e due telecomandi. Tali elementi mancano o sono molto più ridotti nel dispositivo controverso.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che la NC, nella versione risultante dal regolamento di esecuzione 2015/1754, deve essere interpretata nel senso che un apparecchio multifunzione per veicoli come quello in causa, la cui funzione principale è la radionavigazione tramite applicazioni GPS preinstallate, deve essere classificato nella sottovoce 85269120. Il regolamento di esecuzione n. 698/2012 non è applicabile né direttamente né per analogia.
Principio affermato
Ai fini della classificazione doganale nella NC, quando un apparecchio per veicoli svolge più funzioni, la classificazione deve essere determinata dalla funzione principale che lo caratterizza; se la funzione principale è la radionavigazione, il prodotto va classificato come ricevitore di radionavigazione nella sottovoce 85269120, anche se incorpora funzioni accessorie di monitor, riproduzione audio-video e radiodiffusione.
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