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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-747/17

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 aprile 2019. — Union des Ports de France - UPF contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Regime d’esenzione dall’imposta sulle società al quale la Francia ha dato esecuzione a favore dei suoi porti – Decisione che dichiara il regime di aiuti incompatibile con il mercato interno – Aiuti esistenti – Nozione di attività economica – Obbligo di motivazione – Distorsioni della concorrenza e incidenza sugli scambi tra gli Stati membri – Principio di buona amministrazione. — Causa T-747/17

Giurisprudenza europea62017TJ0747

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Union des ports de France contro la decisione della Commissione che aveva dichiarato incompatibile con il mercato interno l’esenzione dall’imposta sulle società concessa ai porti francesi. Ha ritenuto che la misura costituisse un aiuto di Stato esistente, applicabile alle sole attività economiche dei porti, e che la Commissione avesse correttamente valutato distorsione della concorrenza, incidenza sugli scambi e compatibilità con il mercato interno. È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione della procedura sugli aiuti esistenti, del principio di proporzionalità e del principio di buona amministrazione.

Aiuti di Stato: legittimità della decisione della Commissione che qualifica come aiuto di Stato incompatibile l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti francesi e ne impone la soppressione limitatamente ai redditi da attività economiche

La questione giuridica

Se il regime francese di esenzione dall’imposta sulle società per i porti costituisse un aiuto di Stato esistente incompatibile con il mercato interno; se la Commissione avesse correttamente qualificato i porti come imprese solo per le attività economiche; se fossero soddisfatte le condizioni di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi; se la procedura seguita per gli aiuti esistenti e la richiesta di soppressione del regime fossero conformi agli articoli 108 TFUE e al principio di proporzionalità; se la decisione fosse viziata da violazione del principio di buona amministrazione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che l’esenzione dall’imposta sulle società concessa ai porti francesi costituisce un aiuto di Stato esistente incompatibile con il mercato interno nella misura in cui riguarda i redditi derivanti da attività economiche. I porti vanno qualificati come imprese solo per le attività economiche e la Commissione, in una decisione relativa a un regime di aiuti, può basarsi su un’analisi generale e astratta del regime senza esaminare singolarmente ogni beneficiario; sono inoltre sufficienti gli elementi che rendono la misura idonea a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi. La procedura seguita ai sensi dell’articolo 108 TFUE e del regolamento n. 2015/1589 è stata ritenuta corretta, come pure la scelta di imporre la soppressione del regime, non essendo emersa una soluzione meno restrittiva idonea a renderlo compatibile; infine, non vi è stata violazione del principio di buona amministrazione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107 TFUE
  • Articolo 108 TFUE
  • Articolo 93 TFUE
  • Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 349 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 659/1999
  • Regolamento (UE) n. 2015/1589
  • Regolamento (UE) n. 2017/352
  • Regolamento (UE) n. 2017/1084
  • Regolamento (UE) n. 651/2014
  • Regolamento (CE) n. 994/98
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Aiuti di Stato e tassazione dei porti francesi

Il Tribunale, nella causa T-747/17, ha esaminato il ricorso dell’Union des ports de France – UPF contro la decisione (UE) 2017/2116 della Commissione, relativa al regime francese di esenzione dall’imposta sulle società per i porti. La controversia riguardava la qualificazione della misura come aiuto di Stato esistente incompatibile con il mercato interno e la legittimità dell’ordine di soppressione del regime.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva avviato dapprima un esame preliminare ai sensi dell’articolo 17 del regolamento n. 659/1999, poi aveva proposto opportune misure ex articolo 108, paragrafo 1, TFUE e articolo 22 del regolamento n. 2015/1589, chiedendo la soppressione dell’esenzione dall’IS per i redditi da attività economiche. Dopo il rifiuto francese delle misure proposte, la Commissione aveva avviato il procedimento di indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE e, con decisione del 27 luglio 2017, aveva dichiarato incompatibile il regime di aiuti imponendo alla Francia di sopprimerlo.

Ricevibilità del ricorso

In via preliminare, il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente limitatamente alla rappresentanza dei membri che non avevano presentato ricorsi propri. Ha precisato che la decisione impugnata era un atto regolamentare che comportava misure di esecuzione, ma che i membri della ricorrente erano direttamente e individualmente interessati perché appartenevano a una cerchia chiusa di beneficiari identificabili al momento dell’adozione dell’atto. La soppressione dell’esenzione avrebbe richiesto avvisi di accertamento e altri atti nazionali di esecuzione, ma ciò non escludeva l’incidenza diretta; l’incidenza individuale derivava dalla qualità particolare dei porti e delle CCI già beneficiari del regime esistente.

Primo e secondo motivo: nozione di attività economica e qualificazione dei porti come imprese

Il Tribunale ha respinto la censura secondo cui la Commissione avrebbe qualificato l’intero regime come aiuto di Stato senza distinguere tra attività economiche e non economiche. Ha rilevato che il dispositivo della decisione si riferiva espressamente solo ai redditi generati dalle attività economiche e che la motivazione chiariva come i porti fossero imprese solo nella misura in cui svolgevano attività economiche, quali l’accesso all’infrastruttura portuale a fronte di corrispettivo e la prestazione di servizi portuali remunerati.

Ha inoltre affermato che, in una decisione relativa a un regime di aiuti, la Commissione può limitarsi a un’analisi generale e astratta del regime, senza dover esaminare in dettaglio ciascun porto o ciascuna attività. La circostanza che i porti svolgano anche compiti di pubblica autorità non impedisce che siano qualificati come imprese per la parte delle loro attività economiche; non esiste una soglia di prevalenza delle attività non economiche che trasformi l’intero ente in soggetto non economico.

Terzo motivo: distorsione della concorrenza, incidenza sugli scambi e motivazione

Quanto agli effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri, il Tribunale ha ribadito che non occorre dimostrare un impatto reale, essendo sufficiente l’idoneità della misura a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi. Il vantaggio fiscale sollevava i porti da un onere corrente e risultava idoneo a rafforzarne la posizione rispetto ai concorrenti francesi ed esteri.

La motivazione della decisione è stata ritenuta sufficiente, poiché la Commissione aveva spiegato che i porti francesi, specie quelli più grandi, operano in un mercato concorrenziale anche a livello dell’Unione. Le contestazioni specifiche sui porti insulari e d’oltremare sono state giudicate inoperanti: trattandosi di un regime di aiuti esistente, eventuali peculiarità di singoli porti potevano essere esaminate nella fase di attuazione o recupero, non essendo decisive per la valutazione generale del regime.

Quarto motivo: procedura sugli aiuti esistenti, articolo 108 TFUE e proporzionalità

Il Tribunale ha escluso che la Commissione avesse invertito l’onere della prova o applicato erroneamente la procedura degli aiuti esistenti. Ha ricordato che gli articoli 108, paragrafi 1 e 2, TFUE, e gli articoli 21-23 del regolamento n. 2015/1589 prevedono un meccanismo di cooperazione con lo Stato membro, la proposta di opportune misure e, in caso di rifiuto, l’avvio dell’indagine formale, cui si applicano mutatis mutandis le regole ordinarie.

Quanto alla compatibilità, il Tribunale ha ritenuto non manifestamente errata l’esclusione dell’articolo 93 TFUE, dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 349 TFUE e delle altre basi invocate. L’esenzione fiscale era considerata un aiuto al funzionamento privo di nesso sufficientemente definito con un obiettivo di interesse generale; non era quindi richiesta né proporzionata. La Commissione non era neppure tenuta a modellare un regime alternativo caso per caso, specie in assenza di proposte o impegni dello Stato membro. L’entrata in vigore del regolamento n. 2017/352 e delle modifiche al regolamento n. 651/2014 non mutava tale conclusione.

Quinto motivo: buona amministrazione e imparzialità

Infine, il Tribunale ha respinto la censura fondata sull’articolo 41 della Carta. Ha rilevato che l’asserita inerzia della Commissione verso analoghi regimi fiscali di altri Stati membri non incide sulla legittimità della decisione impugnata, poiché eventuali violazioni altrui non giustificano l’illegittimità del regime francese né neutralizzano le distorsioni di concorrenza. Il principio di buona amministrazione non imponeva alla Commissione di indagare simultaneamente tutti i regimi fiscali dei porti nell’Unione; eventuali omissioni verso altri Stati membri potevano semmai essere fatte valere tramite denuncia o ricorso per carenza ex articolo 265 TFUE.

Decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto e l’UPF è stata condannata alle spese. Il Tribunale ha così confermato la decisione della Commissione che imponeva alla Francia di sopprimere l’esenzione dall’imposta sulle società per i porti, limitatamente ai redditi derivanti da attività economiche.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statofiscalità direttaporti e trasporti marittimiprocedura di controllo degli aiuti esistentiprincipio di buona amministrazione

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