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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27238/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di controllo fiscale, l'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento per l'anno 2007, rettificando IRES, IRAP e IVA e recuperando a tassazione costi per euro 250.000 relativi a servizi di sponsorizzazione ritenuti oggettivamente inesistenti, fatturati da una società fornitrice. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'atto, ma la Commissione tributaria regionale, su appello dell'Ufficio, aveva accolto il gravame e rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. In cassazione la società ha proposto sette motivi: 1) violazione delle regole su presunzioni e onere della prova, deducendo che il giudice d'appello avesse invertito l'onere probatorio e valorizzato presunzioni di secondo grado; 2) errata valutazione del quadro probatorio e della prova dell'effettività/inerenza dei servizi; 3) violazione delle norme sulla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, sostenendo la loro natura pubblicitaria; 4) difetto di motivazione dell'avviso perché fondato su altri accertamenti relativi a terzi non adeguatamente riportati; 5) omesso esame e valutazione sommaria delle prove documentali e violazione delle regole di valutazione della prova; 6) omessa motivazione su fatto decisivo, perché il recupero sarebbe dipeso da mere presunzioni tratte dalla verifica su un terzo; 7) nullità dell'atto impositivo e dell'atto di appello per difetti di sottoscrizione, questione mai sollevata nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e il quarto; ha dichiarato inammissibili il terzo, il quinto, il sesto e il settimo. Ha affermato che la CTR aveva correttamente ritenuto, sulla base di una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti, che le operazioni di sponsorizzazione fossero oggettivamente inesistenti; in tale ipotesi i costi non sono deducibili perché non effettivamente sostenuti. Ha inoltre ritenuto sufficiente la motivazione per relationem dell'avviso, perché il contenuto essenziale degli accertamenti su terzi risultava riprodotto nell'atto. Le doglianze sulla valutazione delle prove e sull'omesso esame di fatti sono state reputate generiche o volte a sollecitare un nuovo giudizio di merito, non consentito in cassazione; la censura sulla sottoscrizione è stata ritenuta nuova. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti grava sul contribuente dimostrare l'effettività e l'entità delle operazioni per superare il recupero a tassazione.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura è ammissibile solo se il giudice di merito compie un errore di sussunzione rispetto ai requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che le presunzioni sono utilizzabili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione di merito è insindacabile se correttamente sussunta.

  • art. 39, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale base del potere di accertamento induttivo fondato su presunzioni e indizi.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    richiamato quale norma di accertamento in materia IVA, applicata in combinazione con le presunzioni dell'Ufficio.

  • art. 109, comma 5, T.U.I.R.

    invocato dal ricorrente sulla deducibilità dei costi; la Corte osserva però che, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, il problema dell'inerenza è irrilevante.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    invocato dal ricorrente sulla detrazione/deducibilità connessa a operazioni di sponsorizzazione; ritenuto non decisivo perché i costi erano fittizi.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in relazione ai requisiti di motivazione e sottoscrizione dell'avviso di accertamento; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente per relationem.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato sul dovere di motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene assolto tale onere mediante riproduzione del contenuto essenziale degli atti richiamati.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per censurare il prudente apprezzamento del giudice; la Corte ricorda che la violazione è deducibile solo se si assume l'attribuzione di un valore diverso da quello legalmente previsto, non per il semplice dissenso sulla valutazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per i motivi di violazione di legge relativi a presunzioni, onere della prova e deducibilità dei costi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per la censura relativa alla valutazione delle prove documentali e alla pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto inammissibile perché investiva un'argomentazione difensiva e non un fatto storico specifico.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato più volte quale parametro delle censure di violazione di legge.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il procedimento camerale in Cassazione.

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato in tema di sottoscrizione dell'atto impositivo.

  • artt. 52 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamati in relazione alla sottoscrizione dell'atto di appello nel processo tributario.

Massime di principio

  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, i costi relativi non sono deducibili perché non risultano effettivamente sostenuti; la questione dell'inerenza diventa irrilevante quando il fatto costitutivo della spesa è ritenuto fittizio.
  • L'Ufficio può fondare il recupero a tassazione su presunzioni semplici, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; il controllo di legittimità è limitato al corretto uso della regola di sussunzione, non alla rivalutazione del merito.
  • Quando l'amministrazione fonda l'accertamento anche su atti o verifiche svolte verso terzi, la motivazione è sufficiente se nell'avviso sono riportati gli elementi essenziali necessari a rendere intellegibile la pretesa e a consentire la difesa del contribuente.
  • Le censure che contestano la valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione se mirano soltanto a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio o sono formulate in modo generico, senza indicare specificamente i documenti o i fatti storici asseritamente trascurati.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di un preciso fatto storico; non è deducibile per contestare la mancata considerazione di una mera argomentazione difensiva o di una diversa lettura logica delle risultanze probatorie.
  • Le contestazioni nuove, come i difetti di sottoscrizione dell'atto impositivo o dell'atto di appello non dedotti nei gradi di merito, sono inammissibili in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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