Cassazione Penale, Sentenza n. 24385/2022 del 24/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna (per guida in stato di ebbrezza). Il ricorrente deduceva: 1) carenza di motivazione del provvedimento, poiché il giudice si era limitato a dichiarare la tardività della richiesta senza esaminare le ragioni addotte a giustificazione della mancata conoscenza del decreto; 2) errata applicazione dei termini di decadenza: il Tribunale avrebbe applicato il termine di 10 giorni di cui al comma 1 dell'art. 175 c.p.p. invece del termine di 30 giorni previsto dal comma 2‑bis, pur essendo la richiesta stata avanzata 11 giorni dopo la presunta conoscenza (istanza del 24/11/2020 rispetto alla conoscenza del 13/11/2020).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale abbia omesso di valutare le ragioni addotte dal ricorrente circa la mancata effettiva conoscenza del decreto, non applicando correttamente le previsioni dell'art. 175 c.p.p. (come novellato dalla legge n. 67/2014). La Corte ha richiamato il principio per cui sull'istante grava un mero onere di allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza e il giudice ha il potere/dovere di accertare se sia effettivamente venuta a conoscenza del provvedimento; se sussiste incertezza obiettiva e l'istante ha adempiuto al proprio onere, il giudice deve disporre la restituzione nel termine. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Parma per nuova deliberazione conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (c.p.p.)
Testo richiamato nella motivazione, con riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 67 del 28/04/2014
Il comma 2 e il comma 2‑bis richiedono che, ove l'imputato non abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del decreto penale, la richiesta di restituzione sia valutata tenendo conto dell'onere di mera allegazione dell'istante e dei poteri accertativi del giudice; la richiesta è proposta "a pena di decadenza" entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza (comma 2‑bis). Il comma 1 (termine di 10 giorni) non deve essere applicato meccanicamente quando rilevi la disciplina del comma 2 e 2‑bis relativa alla effettiva conoscenza.
Legge n. 67 del 28/04/2014
Novella richiamata nel provvedimento (in vigore dal 17/05/2014)
Ha introdotto/rimodulato le disposizioni sull'art. 175 c.p.p., prevedendo il regime del termine di trenta giorni (comma 2‑bis) per la richiesta di restituzione nel caso di mancata effettiva conoscenza del decreto penale.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. 2, n. 51107 del 09/11/2016; Sez. 1, n. 20820 del 19/01/2017; Sez. 4, n. 33458 del 21/06/2018)
Principio secondo cui grava sull'istante un mero onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento e il giudice è tenuto a verificare, con i suoi poteri d'accertamento, l'effettiva conoscenza dell'imputato
Consolidato orientamento che impone al giudice di esaminare le giustificazioni e, in presenza di incertezza obiettiva, disporre la restituzione nei termini per proporre opposizione.
Massime di principio
- Se l'imputato dichiara di non aver avuto "effettiva conoscenza" del decreto penale, la sua dichiarazione costituisce un mero onere di allegazione: il giudice deve verificare attivamente la veridicità e, in caso di incertezza obiettiva, disporre la restituzione nel termine per proporre opposizione.
- Il termine di decadenza di 30 giorni previsto dall'art. 175, comma 2‑bis, trova applicazione quando l'istante non ha avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento; non si può applicare automaticamente il termine più breve (10 giorni) senza valutare la situazione concreta.
- In sede di richiesta di restituzione è importante spiegare e, se possibile, documentare le ragioni della mancata conoscenza (es. assenza, errori nelle notifiche, residuo di effettiva conoscenza) perché, pur essendo un onere di allegazione, facilita l'accertamento del giudice.
- Il giudice di merito non può rigettare la richiesta limitandosi ad accertare formalmente la ritualità della notificazione: è obbligato a indagare su chi realmente ha avuto conoscenza del provvedimento.
- Se il giudice accerta che l'imputato ha effettiva conoscenza del provvedimento nei termini brevi previsti dal comma 1 (10 giorni), la richiesta tardiva potrà essere respinta; in caso contrario, va applicato il termine di 30 giorni e può essere disposta la restituzione.
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