Cassazione Civile, Ordinanza n. 22845/2025 del 07/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento sanzionatorio per violazione di norme sull’embargo verso la Corea del Nord: una società aveva venduto due imbarcazioni da diporto a cittadini nordcoreani e l’amministrazione aveva prima disposto il dissequestro dei beni, intimando la rendicontazione del prezzo e preannunciando la confisca delle somme incassate; con successivo provvedimento aveva poi confiscato il corrispettivo della vendita, pari a euro 1.194.550,00. La società ha proposto opposizione sostenendo che la confisca fosse illegittima, anche perché non le era stata attribuita la responsabilità dell’illecito e non le era stata irrogata la sanzione pecuniaria principale. Il Ministero, in via incidentale, ha sostenuto che l’opposizione fosse inammissibile perché la confisca sarebbe stata già definitivamente preannunciata con il primo provvedimento non impugnato. In cassazione la società ha dedotto la violazione dell’art. 20 l. n. 689/1981, assumendo che la confisca non potesse riguardare il prezzo della vendita: né come confisca facoltativa del prodotto della violazione, perché manca la sanzione pecuniaria principale, né come confisca obbligatoria, poiché la norma si riferisce alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, e non al corrispettivo ricavato dalla loro vendita a terzi estranei alla violazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso incidentale del Ministero, ritenendo che il primo provvedimento amministrativo non avesse effetto ablatorio definitivo né fosse autonomamente impugnabile, perché si limitava a preannunciare una futura confisca. Ha invece accolto il ricorso principale della società, affermando che l’art. 20 l. n. 689/1981 non consente la confisca obbligatoria del prezzo della vendita delle imbarcazioni, ma solo della cosa la cui alienazione costituisce violazione amministrativa; nel caso concreto le somme confiscate rappresentavano il prezzo della vendita e non il bene oggetto del divieto. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto l’opposizione e annullato la confisca. Spese compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 22 l. n. 689/1981
in materia sanzionatoria è opponibile solo il provvedimento che applica definitivamente la sanzione, non gli atti meramente prodromici o di avvio del procedimento.
art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011
richiamato dal Ministero per sostenere l’inammissibilità dell’opposizione; la Corte lo coordina con la regola per cui l’impugnazione riguarda il provvedimento finale lesivo.
art. 20 l. n. 689/1981
la confisca obbligatoria riguarda le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa; non include il prezzo della vendita dei beni, salvo diversa previsione espressa. La confisca facoltativa del prodotto presuppone l’irrogazione della sanzione pecuniaria principale.
art. 12 l. n. 689/1981
le disposizioni del capo I, incluso l’art. 20, si applicano a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, salvo diversa previsione.
art. 11 R.D.L. 1923/1926
norma originaria sui divieti di importazione ed esportazione, poi sostituita dalla disciplina amministrativa.
art. 7 l. n. 205/1999
ha depenalizzato l’illecito, trasformandolo in violazione amministrativa sanzionata pecuniariamente.
art. 240 c.p.
è richiamato in via comparativa per evidenziare che il legislatore distingue tra prodotto, profitto e prezzo, e che la confisca obbligatoria del prezzo richiede una previsione espressa.
art. 19 d.lgs. n. 231/2001
richiamato a fini sistematici per mostrare che, in ambito di responsabilità da reato degli enti, il legislatore prevede espressamente la confisca obbligatoria del prezzo del fatto.
art. 371, comma 4, c.p.c.
richiamato per il controricorso della società al ricorso incidentale.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, l’opposizione è ammissibile contro il solo provvedimento che applica in via definitiva la misura sanzionatoria o ablatoria, non contro atti meramente preparatori o anticipatori che non producono ancora un’effettiva lesione.
- La confisca obbligatoria prevista dall’art. 20 l. n. 689/1981 ha per oggetto la cosa la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce l’illecito amministrativo; non si estende automaticamente al prezzo ricavato dalla sua vendita.
- La confisca facoltativa del prodotto della violazione presuppone, nel sistema dell’art. 20 l. n. 689/1981, l’applicazione della sanzione pecuniaria principale, salvo una diversa espressa previsione normativa.
- Non è consentita un’ablazione per equivalente o surrogatoria delle somme quando la legge non prevede la confisca del prezzo o del profitto e quando la confisca diretta del bene non sia legittimamente applicabile.
- Nel coordinamento tra norme speciali e disciplina generale delle sanzioni amministrative, la previsione dell’art. 12 l. n. 689/1981 amplia l’applicabilità dell’art. 20, ma non consente di estendere la confisca oltre i casi testualmente previsti.
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