Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06458/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata affrontata nel merito la conferma della responsabilità già affermata nei gradi di merito, che resta quindi ferma per effetto dell’inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, pur rideterminando la pena, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado di affermazione di responsabilità per reati aggravati di furto, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e associazione per delinquere. Con l’unico motivo hanno dedotto violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale, oltre a vizi di motivazione nella valutazione del compendio probatorio, contestando in particolare la riconducibilità della condotta alla fattispecie associativa di cui all’art. 416 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito, aspecifica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; inoltre, il ricorso non individuava uno specifico vizio logico della motivazione e si risolveva nella richiesta di una diversa lettura del fatto, preclusa nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    richiamato come fattispecie associativa rispetto alla quale i ricorrenti contestavano la riconducibilità dei fatti; la Corte non entra nel merito della qualificazione per l’inammissibilità del motivo

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la Corte lo valorizza quale parametro di specificità del motivo di ricorso, ritenendo la doglianza priva degli elementi necessari a individuare compiutamente i rilievi mossi

  • cod. proc. pen.

    richiamato in via generale quale fonte della disciplina dell’impugnazione di legittimità, in relazione ai limiti del sindacato della Cassazione

  • cod. pen.

    richiamato in via generale con riferimento alla dedotta violazione ed erronea applicazione della legge penale

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso deve essere specifico: non è ammissibile una doglianza che si limiti a riproporre in modo generico questioni già valutate dai giudici di merito senza indicare con precisione gli errori denunciati.
  • La censura che si traduca nella richiesta di una diversa lettura del compendio probatorio o delle vicende di fatto è estranea al sindacato di cassazione, salvo che sia dedotto un effettivo vizio logico della motivazione.
  • L’assenza di una puntuale indicazione degli elementi posti a base della censura comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
  • Quando il motivo di ricorso è inammissibile, la Corte non procede all’esame nel merito della qualificazione giuridica del fatto o della responsabilità già affermata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.