Regolamento (UE) 2016/2148
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento definisce, per il 2017, le modalità di gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di alcuni prodotti tessili provenienti da specifici paesi terzi. Prevede un sistema di ripartizione basato sull'ordine cronologico di ricezione delle notifiche, con massimali per operatore e una disciplina particolare per gli importatori con precedente storico di importazioni. Stabilisce inoltre condizioni stringenti per il rilascio e la durata delle autorizzazioni, nonché la possibilità di proroga in presenza di determinati requisiti di utilizzo del quantitativo assegnato.
Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti quantitativi 2017 sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) 2015/936.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti tessili elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/936, per l'anno contingentale 2017. Riguarda gli operatori economici che presentano domande di autorizzazione all'importazione tramite le autorità nazionali competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II. Il sistema disciplina l'assegnazione dei quantitativi contingentati per specifici paesi terzi e categorie merceologiche, con massimali per operatore indicati nell'allegato I. Non contiene deroghe territoriali particolari oltre alla gestione tramite le autorità degli Stati membri; si applica dal 1° gennaio 2017, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione disciplina la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili per l'anno 2017, nell'ambito del regime comune previsto dal regolamento (UE) 2015/936. Il provvedimento mira a garantire continuità degli scambi e una ripartizione ordinata dei quantitativi contingentati, adottando regole coerenti con quelle già applicate per il 2016.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il fatto che il regolamento (UE) 2015/936 prevede restrizioni quantitative sulle importazioni di alcuni prodotti tessili da paesi terzi, assegnate in linea generale secondo il criterio del "chi arriva primo ha la precedenza". La Commissione evidenzia che il diritto dell'Unione consente, in determinate circostanze, di utilizzare metodi di ripartizione diversi, di suddividere i contingenti in frazioni o di riservare una parte del quantitativo a domande supportate da prove sull'andamento delle importazioni precedenti.
Ambito oggettivo e soggettivo
L'articolo 1 limita l'ambito di applicazione ai contingenti quantitativi relativi a determinati prodotti tessili elencati nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/936, per l'anno 2017. Il sistema coinvolge gli importatori che presentano domande di autorizzazione all'importazione per categorie e paesi terzi specifici, tramite le autorità nazionali competenti degli Stati membri indicate nell'allegato II.
Criterio di ripartizione dei contingenti
L'articolo 2 stabilisce che i contingenti sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche trasmesse dagli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori. L'assegnazione resta però soggetta ai massimali per operatore fissati nell'allegato I.
Il regolamento introduce una significativa eccezione per gli operatori che, alla prima domanda per il 2017, dimostrino alle autorità nazionali competenti di aver importato nel 2016 quantitativi superiori ai massimali previsti per la stessa categoria e lo stesso paese terzo. In tali casi, il quantitativo autorizzabile può superare il massimale, ma non può comunque eccedere, entro i limiti della disponibilità residua, quanto effettivamente importato nel 2016 dallo stesso paese e per la stessa categoria.
Ulteriori domande dopo utilizzo parziale del quantitativo
L'articolo 3 consente agli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50% del quantitativo loro assegnato di presentare una nuova domanda per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine. Anche in questo caso, la nuova richiesta è soggetta ai massimali dell'allegato I.
Procedura di notifica e rilascio delle autorizzazioni
L'articolo 4 disciplina la fase operativa. A partire dalle ore 10:00, ora di Bruxelles, dell'11 gennaio 2017, le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi richiesti nelle domande di autorizzazione.
Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità nazionali è subordinato alla conferma della Commissione, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/936, circa la disponibilità dei quantitativi richiesti. Inoltre, l'operatore deve:
- dimostrare l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci;
- dichiarare per iscritto, per le categorie e i paesi interessati, alternativamente:
- di non avere già beneficiato di un'autorizzazione concessa a norma del presente regolamento; oppure
- di avere già beneficiato di un'autorizzazione, ma di aver utilizzato almeno il 50% del quantitativo assegnato.
Validità e proroga delle autorizzazioni
Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi dalla data del rilascio e, in ogni caso, non possono andare oltre il 31 dicembre 2017. Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti possono prorogarne la durata di tre mesi, ma solo se al momento della richiesta è già stato utilizzato almeno il 50% del quantitativo assegnato. La proroga non può comunque oltrepassare il 31 marzo 2018.
Massimali e autorità nazionali competenti
L'allegato I contiene i massimali per operatore, distinti per paese terzo e categoria merceologica, espressi in chilogrammi, pezzi o paia a seconda del caso. Il regolamento riporta in particolare massimali per la Repubblica di Bielorussia e per la Repubblica popolare democratica di Corea, con valori differenziati per numerose categorie tessili.
L'allegato II elenca le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro abilitate alla gestione delle notifiche e al rilascio delle autorizzazioni. Per l'Italia è indicato il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Divisione III.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2017. Il testo ribadisce il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito dei contingenti 2017
L'articolo 1 stabilisce le regole di gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2015/936 per l'anno 2017.
Criterio di assegnazione e massimali per operatore
L'articolo 2 dispone che i contingenti siano assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, entro i massimali indicati nell'allegato I. I massimali non si applicano agli operatori che, alla prima domanda 2017, dimostrino di avere importato nel 2016 quantitativi superiori ai massimali per la stessa categoria e lo stesso paese terzo; in tal caso l'autorizzazione non può comunque superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quanto effettivamente importato nel 2016.
Nuove domande dopo utilizzo del 50%
L'articolo 3 consente agli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50% del quantitativo loro assegnato di presentare una nuova domanda per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, fino ai massimali dell'allegato I.
Notifiche, rilascio delle autorizzazioni e condizioni
L'articolo 4 prevede che, a partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2017, le autorità nazionali competenti dell'allegato II possano notificare alla Commissione i quantitativi richiesti. Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo conferma della disponibilità dei quantitativi da parte della Commissione, previa dimostrazione di un contratto di fornitura e dichiarazione scritta dell'operatore di non avere già beneficiato di un'autorizzazione ai sensi del regolamento, oppure di avere già beneficiato dell'autorizzazione ma di averne utilizzato almeno il 50%.
Durata e proroga delle autorizzazioni
Le autorizzazioni hanno validità di nove mesi dalla data di rilascio e non possono comunque oltrepassare il 31 dicembre 2017. Su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti possono prorogarne la validità di tre mesi, purché al momento della richiesta sia stato utilizzato almeno il 50% del quantitativo assegnato; la proroga non può mai superare il 31 marzo 2018.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2017. È inoltre espressamente indicata la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.
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