Regolamento (UE) 2016/2147
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che autorizza un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, per la vendemmia 2016, un incremento dei limiti di arricchimento del vino in specifiche regioni viticole della Germania e in tutte le regioni viticole dell'Ungheria. La misura è adottata in ragione di condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli che hanno ridotto la possibilità di ottenere titoli alcolometrici adeguati. L'aumento consentito resta comunque entro i limiti massimi fissati per le diverse zone viticole dell'Unione.
Autorizzazione straordinaria di un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in alcune regioni vinicole della Germania e in tutte le regioni vinicole dell'Ungheria.
Ambito di applicazione
Si applica, in deroga al regolamento (UE) n. 1308/2013, alle regioni viticole o parti di esse indicate nell'allegato del regolamento e, limitatamente alle varietà ivi precisate, ai prodotti enologici ottenuti da uve raccolte nel 2016: uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino. Riguarda la Germania per le regioni Baden (solo uve rosse autorizzate), Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg; riguarda l'Ungheria per tutte le regioni viticole e per tutte le varietà autorizzate. Non si applica oltre le aree e le varietà espressamente elencate nell'allegato.
Autorizzazione straordinaria all'aumento dei limiti di arricchimento del vino per il raccolto 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2147 interviene nel settore vitivinicolo per consentire, in via eccezionale, un aumento dei limiti di arricchimento del vino prodotto con uve raccolte nel 2016 in determinate zone della Germania e in tutta l'Ungheria. La misura è adottata sulla base dell'articolo 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e trova giustificazione nelle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli verificatesi nel 2016, che hanno inciso sulla maturazione delle uve e sul titolo alcolometrico naturale ottenibile.
Contesto normativo e presupposti
Il regolamento richiama l'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che consente agli Stati membri, negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli, di chiedere un innalzamento dei limiti di aumento del titolo alcolometrico volumico (arricchimento) fino a una percentuale massima dello 0,5 %. La Commissione prende atto delle richieste presentate da Germania e Ungheria per il raccolto 2016, precisando che la Germania ha chiesto l'autorizzazione solo per i vini ottenuti da varietà di uve da vino rosso in alcune regioni, mentre l'Ungheria ha esteso la richiesta a tutte le proprie regioni viticole.
Ambito di applicazione territoriale e materiale
La deroga si applica esclusivamente alle regioni viticole, o a loro parti, elencate nell'allegato del regolamento e alle varietà di uve ivi indicate. Per la Germania, l'autorizzazione riguarda Baden, limitatamente a tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate, nonché Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg. Per l'Ungheria, la misura copre tutte le regioni viticole e tutte le varietà di uve autorizzate.
Quanto ai prodotti interessati, l'articolo 1 include: uve fresche raccolte nel 2016, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, vino nuovo ancora in fermentazione e vino ottenuti dalle uve raccolte nel 2016.
Limiti massimi autorizzati
Il regolamento stabilisce che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non può superare i seguenti limiti, determinati in funzione della zona viticola:
- 3,5 % vol. nella zona viticola A;
- 2,5 % vol. nella zona viticola B;
- 2,0 % vol. nella zona viticola C.
Tali zone sono quelle definite nell'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013. La disposizione opera in deroga al regime ordinario, ma solo nei limiti geografici e varietali autorizzati.
Allegato: regioni e varietà autorizzate
L'allegato specifica puntualmente l'ambito dell'autorizzazione:
- Germania: Baden (zona B), per tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate; Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg (tutte zona A).
- Ungheria: tutte le regioni viticole (zona C), per tutte le varietà di uve autorizzate.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Deroga e limiti massimi di arricchimento
In deroga all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti ottenuti da uve raccolte nel 2016 nelle regioni autorizzate non può superare: 3,5 % vol. nella zona viticola A, 2,5 % vol. nella zona viticola B e 2,0 % vol. nella zona viticola C, come definite nell'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito geografico e varietale dell'autorizzazione
L'autorizzazione vale solo per le regioni viticole o parti di esse elencate nell'allegato. Per la Germania riguarda Baden, limitatamente a tutte le varietà di uve da vino rosso autorizzate, nonché Ahr, Mittelrhein, Mosel, Nahe, Pfalz, Rheinhessen e Württemberg. Per l'Ungheria riguarda tutte le regioni viticole e tutte le varietà di uve autorizzate.
Motivazione dell'intervento
La Commissione rileva che nel 2016 le condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli hanno impedito, in alcune regioni viticole, di raggiungere i livelli naturali necessari per produrre vini con un titolo alcolometrico totale adeguato. Per tale ragione gli Stati membri interessati hanno chiesto l'aumento dei limiti di arricchimento ai sensi dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Entrata in vigore e natura obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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